
- dal 15 luglio 2017, il processo tributario telematico è attivo in tutto il Paese. Pertanto, presso tutte le ex Commissioni tributarie le parti hanno avuto la possibilità di utilizzare la posta elettronica certificata per la notifica del ricorso, anche in appello, e di effettuare il successivo deposito in via telematica degli atti e documenti del processo utilizzando il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.);
- dal 1° luglio 2019, l'uso degli strumenti informatici e telematici è diventato obbligatorio per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado.
- effettuare con modalità telematiche il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Corti di giustizia tributarie;
- accedere al fascicolo processuale informatico del processo e consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice.
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occorre procedere alla registrazione per accedere alle funzionalità relative al deposito degli atti nel PTT; |
l'utente, per registrarsi al PTT, dalla home page del Portale della Giustizia Tributaria deve selezionare la voce Servizi Online; |
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si perviene così alla seguente schermata dove occorre selezionare la voce Processo Tributario Telematico (PTT) - SIGIT. |
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e si individua la voce “Registrazione al PTT”. |
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Registrazione utente con rilascio credenziali PTT , effettuabile selezionando il pulsante Registrati al servizio dalla pagina mostrata, da utilizzare esclusivamente nel caso in cui non si disponga di un'identità digitale. |
Registrazione utente tramite SPID, effettuabile selezionando il pulsante Registrati al servizio tramite SPID presente nella pagina mostrata. |
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Registrazione utente con CNS
effettuabile selezionando il link servizi self service presente nella pagina sopra indicata e quindi:
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Registrazione utente con CIE effettuabile con il primo accesso ai servizi del PTT, selezionando il pulsante ACCEDI al PTT, presente nel menu principale del Portale della Giustizia Tributaria, e successivamente eseguendo l'accesso tramite CIE. |
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Solo per gli utenti non in possesso di una identità digitale, dopo aver effettuato la registrazione, il sistema rilascia una prima parte della password. La seconda parte viene inviata all'indirizzo PEC indicato al momento della registrazione. Al primo accesso la password rilasciata deve essere cambiata dall'utente. L'utente che vuole modificare le informazioni indicate in sede di registrazione o accedere al servizio di cambio o reset password, può utilizzare i servizi all'interno dell'area “self service”. |
Gli utenti che non hanno più possibilità di utilizzare l'identità digitale (SPID, CIE o CNS), possono usare le credenziali: dopo avere effettuato l'accesso, il sistema chiederà di inviare una richiesta di mantenimento credenziali, ovvero un'autocertificazione in cui si dichiara di non disporre di identità digitale. |
DATI ANAGRAFICI |
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Il Soggetto Privato o Pubblico, oltre ai dati anagrafici e all'indirizzo di PEC, deve inserire:
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Solo gli utenti che si vogliono registrare con un profilo da professionista devono compilare i campi Albo di appartenenza e Data Iscrizione all'albo. |
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il Soggetto Privato o Pubblico deve inserire:
Al momento della trasmissione la firma apposta sui documenti deve essere valida. |
Solo gli utenti che si vogliono registrare con un profilo da professionista devono compilare i campi Albo di appartenenza e Data Iscrizione all'albo. La pagina mostra il caso di registrazione AVVOCATO in riferimento alla registrazione con rilascio credenziali PTT. |
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Nella sezione Dichiarazione della pagina, si trova il checkbox obbligatorio che indica la dichiarazione di non possedere un'identità digitale. Al click sul pulsante Leggi informativa, viene visualizzato un testo che descrive a cosa serve la selezione del check e perchè è obbligatoria. Solo dopo la lettura del disclaimer informativo il check box viene attivato. |
La scheda Documenti permette di allegare i documenti, in formato pdf firmato con firma digitale. |
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Il soggetto deve precisare i dati del documento di identità da allegare:
e provvedere ad allegare il Documento d'identità, il Modulo di richiesta firmato e il Tesserino ordine professionale (qualora previsto dal profilo selezionato). |
Il Modulo di richiesta, generato cliccando su “Download modulo”, contiene i dati indicati nella scheda precedente e una frase che indica la volontà dell'utente di usare le credenziali. L'immagine si riferisce alla registrazione con credenziali. |
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Accesso con identità digitale |
Il soggetto deve provvedere ad allegare il Modulo di richiesta firmato e il Tesserino ordine professionale (qualora previsto dal tipo utente selezionato). Il Modulo di richiesta, generato cliccando su “Download modulo”, contiene i dati indicati nella scheda precedente. |
DOMANDE E PRIVACY |
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La sezione domande
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permette di inserire le domande di sicurezza con le relative risposte. |
La sezione privacy |
permette di selezionare l'accettazione della privacy e della responsabilità. |
VALIDAZIONE/SICUREZZA |
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La procedura |
Permette l'inserimento del codice di sicurezza per completare il processo di registrazione. |
Inserito il codice di sicurezza, occorre selezionare il pulsante Successivo, viene proposta la schermata di Conferma. |
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Effettuata la Conferma, si visualizza la pagina finale contenente il messaggio 'La tua richiesta di registrazione è stata presa in carico ' e i dati relativi al:
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Al termine della procedura di registrazione, se i dati forniti sono corretti e il profilo utente viene attivato, viene memorizzata anche l'informazione che l'utente ha il permesso di accedere con credenziali e contestualmente è inviato il messaggio PEC di registrazione avvenuta con i secondi 4 caratteri della password. (La password ricevuta dal sistema risulta scaduta e va cambiata tramite l'apposita funzione di Cambio Password). |
- l'importo del contributo unificato tributario deve essere determinato in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell'atto impugnato;
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il valore della controversia, ai sensi dell'
art. 12, comma 2, del citato D.Lgs. n. 546/1992 è quindi l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
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Tale valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, come previsto dal comma 3-bis dell' |
VALORE DELLA CONTROVERSIA |
CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO
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Fino a 2.582,28 |
€ 30,00 |
Superiore a 2.582,28 e fino a 5.000,00 |
€ 60,00 |
Superiore a 5.000,00 e fino a 25.000,00 |
€ 120,00 |
Superiore a 25.000,00 e fino a 75.000,00 |
€ 250,00 |
Superiore a 75.000,00 e fino a 200.000,00 |
€ 500,00 |
Superiore a 200.000,00 |
€ 1.500,00 |
Valore indeterminabile |
€ 120,00 |
Nota:
Per le controversie di valore indeterminabile, il contributo unificato tributario è pari a € 120,00. In caso di mancata indicazione nelle conclusioni del ricorso del valore della controversia il contributo è dovuto per l'importo massimo. Agli importi individuati secondo i criteri sopra indicati devono essere aggiunte le somme eventualmente dovute per le omissioni indicate nel citato |
Pagamento mediante mail di conferma
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L'email di conferma non è contestuale al deposito del ricorso. |
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Pagamento dalla linea PagoPA effettua pagamenti |
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Le regole tecniche per la predisposizione degli atti e dei documenti da depositare telematicamente tramite il PTT sono definite nel decreto del Direttore Generale delle Finanze 4 agosto 2015: sito esterno banca dati CERDEF, modificato con decreto del Direttore Generale delle Finanze 23 aprile 2023. |
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Il nome del file è libero ma non può superare la lunghezza di 100 caratteri. La dimensione massima dei singoli file è pari a 10 MB. Qualora il documento/atto sia superiore a tale dimensione massima è necessario suddividerlo in più file. |
Per ciascun invio è possibile inserire fino a 50 file, con una dimensione massima complessiva non superiore a 50 MB. È comunque possibile trasmettere ulteriore documentazione attraverso invii successivi. |
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I formati file ammessi dal SIGIT per gli atti processuali sono il PDF/A-1a e il PDF/A-1b. Con riferimento agli allegati, il sistema consente il deposito dei file anche nei seguenti formati:
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Si segnala che nell'area riservata del PTT è disponibile il servizio di “Verifica e conversione file TIF/TIFF e PDF/A”, che permette di verificare -prima dell'invio- il formato, la dimensione ed il nome del documento, nonché di trasformare i file dal formato PDF al formato PDF/A, ai fini della loro conservabilità. |
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La firma digitale, obbligatoria per gli atti processuali e facoltativa per i soli allegati, potrà essere apposta in modalità CADES o PADES senza modificare l'estensione dei file prima della firma. |
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Tali controlli sono bloccanti e determinano, in caso di esito negativo, l'impossibilità di acquisire i file nel sistema con la visualizzazione di un avviso relativo all'errore riscontrato. |
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Nell'area riservata del PTT è disponibile il servizio di "Verifica firma e scansione antivirus" che permette di controllare, prima dell'invio dei file, la validità della firma digitale e l'assenza di virus. |
- è necessario convertire e salvare ogni singolo documento nel formato PDF/A, fatta eccezione per le ricevute di PEC in formato EML, utilizzando l'apposita funzione presente nella maggior parte degli editori di testo in commercio (con licenza libera o di tipo proprietario);
- l'utilizzo del formato PDF/A permette di superare possibili anomalie che altrimenti verrebbero riscontrate nel corso della trasmissione; inoltre, garantisce la completa "gestione" e successiva "conservazione" dei documenti informatici inviati.
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Nell'area riservata del PTT è disponibile il servizio di verifica e conversione file TIF/TIFF e PDF/A. La funzionalità permette di verificare -prima dell'invio- il formato, la dimensione ed il nome del documento, nonché di trasformare i file dal formato PDF al formato PDF/A, ai fini della loro conservabilità. |
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La firma digitale prevista per il deposito degli atti è di tipo CAdES o PADES. |
La firma digitale di tipo CAdES aggiunge l'estensione P7M a quella originaria del file (es. *.pdf.p7m). Oltre alle funzionalità di base della firma del singolo documento, è possibile utilizzare la firma massiva o multipla, per firmare contemporaneamente più documenti. Questa soluzione permette di selezionare un gruppo di documenti o gli stessi presenti all'interno di un'intera cartella e di firmarli con un'unica operazione. |
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In caso di firma digitale del documento da parte di più soggetti l'estensione P7M è aggiunta al nome del file tante volte quante sono le firme apposte al documento (es *.pdf.p7m.p7m). |
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A proposito del nome del file, il Ministero raccomanda di mantenere l'estensione anche nel documento successivamente firmato (es. Ricorso.pdf.p7m, Ricevuta-PEC.eml.p7m). |