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4 dicembre 2024 Tributario
Processo Tributario Telematico: fase operativa dell’utilizzo del PTT
Durante la fase di caricamento degli atti e dei documenti e, nella fase successiva, il sistema effettua i seguenti controlli. Dopo le verifiche, si può procedere alla progressiva compilazione della nota di iscrizione a ruolo telematica.
di Avv. e Giornalista pubblicista Maurizio Tarantino
Premessa
L'avvio della procedura di inserimento dati e, successivamente, di “caricamento” della documentazione occorrente per il deposito degli atti in sede di costituzione in giudizio comporta per il difensore un preventivo monitoraggio in ordine a tutto quanto necessita per la corretta esecuzione dell'adempimento. Dopo il riscontro preliminare, occorre verificare atti e documenti indispensabili per la costituzione in giudizio: si tratta dell'atto di opposizione notificato a controparte, la procura alla lite e le ricevute PEC di accettazione e di avvenuta consegna idonee a dimostrare il tempestivo perfezionamento della notifica. Analogo riscontro dovrà riguardare anche i file concernenti gli allegati. Dopo le verifiche, si può procedere alla progressiva compilazione della nota di iscrizione a ruolo telematica, la cosiddetta NIRWeb, richiesta prima del caricamento dei file che devono corredare il deposito.
Il deposito telematico
La funzionalità permette di depositare i ricorsi in modalità telematica. I dati relativi al procedimento, che verranno poi inviati telematicamente, sono inseriti mediante la compilazione a schede. L'utente è guidato in base a:
  • numero degli elementi dichiarati;
  • stato della compilazione delle schede del ricorso.
 
All'utente è presentata la scheda da acquisire per completare i dati e sono segnalate graficamente le schede complete e quelle da completare. I campi contraddistinti dal simbolo “*” sono obbligatori. Le schede che compongono il procedimento sono:



Dati generali

La scheda permette di acquisire o variare i dati generali del ricorso. Ad esempio, dati da indicare nella scheda: richiesta trattazione pubblica udienza; a parte si avvale di un difensore abilitato; recapito telefonico per eventuali comunicazioni; elementi da acquisire/elementi già acquisiti: parti ricorrenti; parti resistenti; atti impugnati; rappresentanti dei ricorrenti; difensori dei ricorrenti; notifiche ricorso ecc.





Ricorrenti

La scheda permette di acquisire o variare le parti ricorrenti. Dati da indicare nella scheda: ad esempio, tipologia ricorrente; natura Giuridica; Codice Fiscale / P. IVA  previsto e obbligatorio solo nel caso di Persona Fisica/Altro Soggetto; Sesso del ricorrente previsto e obbligatorio nel caso di persona fisica; in caso di persona fisica l'utente, se il ricorrente si presenta in qualità di erede, seleziona il check in qualità di erede; provincia prevista e obbligatoria solo nel caso di Ente Impositore; Ente  previsto e obbligatorio solo nel caso di Ente Impositore; Denominazione Ufficio; Cognome/Denominazione  previsto, obbligatorio e a libera digitazione nel caso di Persona Fisica/Altro Soggetto; Data di nascita  prevista e obbligatoria nel caso di Persona Fisica, facoltativo nel caso di Impresa Individuale/Familiare, Lavoratore Autonomo/Associazioni Professionisti; ecc.


Rappresentanti

La scheda Rappresentanti permette di acquisire o variare i dati del rappresentante. Selezionabile in una lista tra le voci: rappresentante legale, procuratore, tutore, curatore, liquidatore, altro. Data della nomina, indirizzo di posta elettronica con l'informazione se si tratta di Indirizzo di PEC.


Difensori

I Dati Difensore abilitato, Residenza/Sede legale, Dati abilitazione assistenza tecnica, Dati Ricorrenti difesi. Nel caso di ricorso presentato dall'ufficio si può indicare la difesa diretta con dipendenti dell'ente impositore/Avvocatura dello Stato. In questo caso i campi per l'indicazione della residenza non sono visualizzati.


Domicilio eletto

La scheda Domicilio Eletto permette di acquisire o variare il domicilio eletto dal ricorrente. L'elezione di domicilio presso il difensore è proposta automaticamente se, in Dati generali, si è indicato che la parte si avvale di un difensore abilitato, in caso contrario, è preselezionata l'elezione di domicilio presso l'indirizzo del ricorrente.

Parti resistenti

La scheda Parti Resistenti permette di acquisire o variare le parti resistenti.

Atti impugnati

La scheda Atti Impugnati permette di acquisire o variare gli atti impositivi del ricorso. Ad esempio denominazione Ufficio, la materia procedimentale, tipo di imposta, ecc.














Documenti allegati


 

La scheda Documenti allegati permette di acquisire o variare i documenti allegati, atto principale e allegati, del ricorso. L'atto principale mantiene l'obbligatorietà della sua sottoscrizione digitale.

Di conseguenza, sull'atto principale, vengono effettuati i previsti controlli di sistema, inclusi quelli sulla validità della firma digitale. Per gli allegati, non c'è più l'obbligo di apporre la firma digitale, tuttavia, qualora la stessa sia presente, l'allegato sarà acquisito a sistema come documento firmato e sottoposto agli ordinari controlli della firma digitale.

Dati da indicare nella scheda:
  • Atto principale con sottoscrizione digitale obbligatoria
  • Allegati con sottoscrizione digitale facoltativa
In fase di caricamento dei file, sono effettuati dei controlli:
  • Dimensione file massima 10 MB
  • Dimensione massima singola trasmissione 50 MB
  • Limite massimo di file per trasmissione 50 file
  • Lunghezza nome file massima 100 caratteri
  • Estensione del nome file
  • Integrità del file (atto principale e allegati firmati digitalmente)
Se queste condizioni non sono rispettate il sistema non consente di fare l'upload dei documenti. Dopo la trasmissione, in caso di esito positivo dei controlli, il sistema:
  • provvede all'iscrizione del ricorso al Registro Generale;
  • rende disponibile, contestualmente, nell'area riservata l'informazione del numero di ruolo.

In caso di esito negativo dei controlli relativi alla Firma digitale e all'Antivirus sull'Atto principale Ricorso, il sistema non procede all'iscrizione del ricorso al Registro Generale e al deposito dei documenti.




Calcolo CU

La scheda Calcolo CU permette di acquisire o variare i dati di pagamento del contributo unificato. L'utente deve indicare se si richiede la prenotazione a debito o il patrocinio a spese dello Stato oppure, in alternativa, i dati relativi al pagamento. In quest'ultimo caso dovrà indicare, per ogni versamento:
  • Importo versato;
  • Modalità di pagamento utilizzata (F23, conto corrente, contrassegno, altro);
  • Estremi di pagamento (codice ABI, C/C postale, N. contrassegno);
  • Data di pagamento.

 

 

 

     

 

 

 

 

  Validazione

La scheda Validazione fornisce un riepilogo della NIR inserita e offre la possibilità di:
  • stamparla, nel formato di bozza, selezionando il pulsante Download NIR;
  • variare la tipologia di atto e il relativo file associato;
  • validarla, selezionando il pulsante Valida.

Una volta effettuata correttamente l'operazione di validazione la NIR non è più modificabile e viene nuovamente proposto un suo riepilogo.

È possibile:
  • stampare la NIR, nel formato definitivo selezionando il pulsante Download NIR;
  • effettuare la trasmissione telematica, selezionando il pulsante Trasmetti.

Al momento della trasmissione telematica sarà controllata la presenza di una pratica con stesso: numero atto, ricorrente e resistente per evitare eventuali invii doppi. In caso il controllo trovi dei riscontri verrà emesso un avviso, non bloccante, all'utente sulla eventualità di un doppio deposito.

Se la trasmissione è effettuata correttamente la ricevuta di avvenuta trasmissione con il relativo identificativo della trasmissione viene mostrata sia a video che inviata alla casella di posta certificata indicata. Effettuata la trasmissione telematica ha inizio l'elaborazione della documentazione inviata, il cui esito viene segnalato all'utente nell'area riservata e nello specifico:
  • esito positivo, con conseguente iscrizione al Registro generale e indicazione delle eventuali anomalie riscontrate;
  • esito negativo con indicazione delle anomalie riscontrate.

Le informazioni relative alla corretta acquisizione dei file ovvero al rigetto degli stessi vengono inviate anche all'indirizzo PEC del soggetto abilitato entro le 24 ore successive alla trasmissione.

 

 

 

   

 

 

Stato NIR

La Nir può assumere gli stati seguenti:
  • Incompleta: N.I.R. in completamento e quindi non ancora validata;
  • Validata: N.I.R. completata, validata ma non ancora trasmessa telematicamente;
  • Trasmessa: N.I.R. completata, validata e trasmessa telematicamente;
  • Depositata: N.I.R. riferita ad un ricorso o un appello telematico che è stata completata, validata, trasmessa telematicamente, che ha passato con esito positivo tutti i controlli, bloccanti o meno, e per cui è stato staccato un numero di R.G.;
  • Acquisita: N.I.R. riferita ad una controdeduzione od ad un atto successivo telematico che è stata completata, validata, trasmessa telematicamente, che ha passato con esito positivo tutti i controlli, bloccanti o meno, e che è stata acquisita dalla Corte di Giustizia Tributaria di competenza per effettuare l'abbinamento;
  • Depositata con anomalia: N.I.R. riferita ad un ricorso o un appello telematico che è stata completata, validata, trasmessa telematicamente, che, nei documenti elettronici che la compongono, ha riscontrato nella fase dei controlli delle anomalie non bloccanti e per cui è stato staccato un numero di R.G. con indicazioni delle suddette anomalie;
  • Acquisita con anomalia: N.I.R. riferita ad una controdeduzione o ad un atto successivo telematico che è stata completata, validata, trasmessa telematicamente, che, nei documenti elettronici che la compongono, ha riscontrato nella fase dei controlli delle anomalie non bloccanti e con indicazioni delle suddette anomalie;
  • Rigettata: N.I.R. che è stata completata, validata, trasmessa telematicamente ma che ha riscontrato delle anomalie bloccanti sul documento principale e quindi vengono rigettate dal sistema.
Oltre al deposito principale, la piattaforma permette il deposito di altri documenti come, ad esempio, appelli, controdeduzioni, atti successivi all'appello, compilazione web e deposito cartaceo ricorso, richiesta accesso temporaneo al fascicolo del ricorso iscritto a ruolo, relazione CTU, reclamo, nota di deposito documenti successivi al ricorso, nota di deposito documenti successivi all'appello, impugnativa ordinanza sospensione monocratica primo grado, impugnativa ordinanza sospensione collegiale primo grado, ecc.
Consultazione dei dati del fascicolo tramite PTT
Dopo il deposito tramite "PTT" è possibile:
  • accedere al fascicolo processuale informatico tramite i criteri di ricerca disponibili;
  • consultare tutti gli atti depositati dalle parti ed i provvedimenti emanati dal giudice;
  • richiedere il download del fascicolo completo o delle singole sottocartelle.
Vengono di seguito descritte le operazioni di:


Accesso

Per effettuare la Ricerca del Fascicolo, l'utente, dopo l'accesso all'applicazione, seleziona nel menu la suddetta voce nella sezione Interrogazione Atti depositati




Ricerca

Dalla pagina di ricerca l'utente, una volta impostata Regione e Corte Giustizia Tributaria di riferimento, può selezionare il tipo di ricerca per:
Numero Iscrizione (RGR/RGA formato da tre campi: il primo da sinistra è il numero di RGR/RGA, il secondo è l'anno (di 4 cifre), il terzo è il “sotto numero” (da indicare solo per pratiche di alcune commissioni antecedenti il 1991)
Parte ricorrente/resistente (Codice fiscale/Partita IVA, Cognome/Denominazione, Nome, Anno deposito, Trimestre)

 


Visualizzazione numero iscrizione

Nel Fascicolo Completo vengono visualizzati tutti i documenti presentati con le relative informazioni per l'RG selezionato: Parte Processuale; Tipologia di documento; Nome del file; Identificativo ricevuta; Data deposito; Non conformità, eventuali informazioni di non conformità sul formato relative all'allegato o al documento principale non bloccanti; Salva documento visualizzazione e salvataggio dei documenti non firmati; Salva doc. firmato Cades visualizzazione e salvataggio dei documenti firmati



Visualizzazione numero parte ricorrente

L'elenco comprende le seguenti informazioni:
  • numero RGR/RGA
  • descrizione della ControversiaProponente/Resistente
  • dati della Prossima Udienza
  • link alla pagina Dettaglio fascicolo

La colonna Prossima Udienza (dove presente) presenterà l'icona “i” che, se cliccata, visualizza le informazioni di dettaglio dell'udienza.

Download fascicolo

È possibile richiedere il download del fascicolo completo oppure delle sottocartelle

Consultazione delle informazioni dei contenziosi tributari
Il servizio Consultazione pubblica contenziosi tributari consente di interrogare le informazioni anonimizzate dei contenziosi tributari, in relazione ad una specifica corte di giustizia tributaria. Si può accedere al servizio, selezionando il link Consultazione pubblica contenziosi tributari, nei seguenti modi:
  • dall'header del portale;
  • dal tab "Servizi";
  • dalla sezione "Utilità".
 
Per consultare i dati della corte di giustizia tributaria di interesse occorre:
  • cliccare sul nome della regione nell'elenco di sinistra o direttamente sulla cartina dell'Italia;
  • selezionare la "Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (CGT di 1° grado)" o la "Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (CGT di 2° grado)".
 
Nel servizio sono disponibili due tipologie di ricerca:
  • Info ricorso: permette di ricercare i ricorsi in base ai seguenti parametri di ricerca come "Numero RG" "Anno"; 
  • Calendario udienze: permette di ricercare le udienze mediante i seguenti parametri di ricerca come "Data udienza - dal - al", la "Sezione" e "Orario"
Consultazione dei dati della controversia dal telecontenzioso
Permette di consultare, dopo avere effettuato il deposito tramite "PTT", tutti gli atti depositati dalle parti ed i provvedimenti emanati dal giudice.



Accesso

Tutti gli utenti abilitati all'utilizzo del Processo Tributario Telematico, sono automaticamente abilitati all'utilizzo dell'applicazione del Telecontenzioso.  Gli utenti abilitati all'area riservata del Portale del Federalismo Fiscale, qualora autorizzati all'utilizzo del Telecontenzioso, possono accedere all'applicazione tramite apposito link messo a disposizione nella suddetta area riservata.



Ricerca

La ricerca permette, sia di visualizzare, in formato anonimo, tramite la Consultazione pubblica della controversia i dati relativi ai ricorsi/appelli in cui non si è presenti come parte in causa, sia di visualizzare tramite Vertenze e visibilità temporanea (presente nella sezione “Consultazione della controversia”) i dati dei procedimenti nei quali l'utente è coinvolto.


Consultazione pubblica

La consultazione pubblica non consente l'accesso al fascicolo. Poiché i dati sono in forma anonima, si possono interrogare anche i ricorsi/appelli in cui non si è presenti come parte in causa, come difensore o come rappresentante.



Vertenze

Per effettuare la consultazione della vertenza, l'utente seleziona il link Consultazione della controversia. L'utente deve selezionare la corte per la quale vuole effettuare l'interrogazione. Ad esempio, l'utente di tipo contribuente, può effettuare la ricerca di tutte le controversie di sua competenza utilizzando la ricerca con il pulsante dedicato al ricorrente, per atto impugnato (solo per la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado), per pronunciamento, per codice fiscale.

Le irregolarità nella procedura telematica
L'art. 1 comma 1 lett. g) numero 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 220 ha modificato l'art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 introducendo il comma A-bis, il quale stabilisce che la violazione "delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice". Si tratta di una disposizione che ha introdotto uno strumento utile per superare un contrasto giurisprudenziale emerso a seguito dell'utilizzo del processo tributario telematico, relativo alla regola secondo cui gli atti processuali che vanno notificati e trasmessi telematicamente (ricorso, appello, controdeduzioni, memorie, ecc.) devono essere in formato c.d. nativo digitale. Pertanto:
  • se da un lato vengono sgomberate ipotesi di invalidità per le dette violazioni;
  • dall'altro va considerato che ciò potrebbe anche alla produzione di atti difformi dal formato standard previsto, senza che una condotta del genere integri penalizzazioni del corso processuale (fatta eccezione, ovviamente, per i casi di mancata regolarizzazione se richiesta dal Giudice).

attenzione

Il Decreto Legislativo 14 novembre 2024, n. 175 (relativo alla G.U. 28 novembre 2024, n. 279) ha carattere compilativo ed ha come obiettivo la ricognizione della normativa vigente in materia e la creazione di una disciplina organica che contempli in un unico corpus le norme in materia di giurisdizione e processo tributario. Il decreto riforma e organizza la normativa in tema di giustizia tributaria, intervenendo su meccanismi e procedure al fine di ottimizzare il contenzioso fiscale e offrire un sistema più efficiente e garantista. 

Premesso ciò, ai fini di una corretta individuazione “temporale” delle norme, si osserva che con l'art. 130, comma 1, lett. c) e d), il Legislatore ha disposto l'abrogazione integrale delle seguenti disposizioni:

A seguito delle modifiche innanzi esposte, le citate normative saranno in vigore sino al 31 dicembre 2025. Pertanto, le disposizioni del nuovo Testo Unico della giustizia tributaria (D.Lgs.175/2024) si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026.

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