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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2804
Assegnazione o vendita del credito dato in pegno

Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito (2798, ...

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