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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2887
Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine

La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito...

Note:
(1)

Comma così sostituito dall'art. 15 della L. 27 febbraio 1985, n. 52, nuove norme sul servizio ipotecario.

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