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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2900
Condizioni, modalità ed effetti

Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro...

Note:
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Impugnazione della rinunzia all'eredità da parte dei creditori (art. 524); intervento dei creditori dell'enfiteuta (art. 974); intervento dei creditori dell'usufruttuario (art. 1015); intervento nella divisione e opposizione alla divisione (art. 1113); pagamento con surrogazione (artt. 1201 ss.); subingresso del creditore nei diritti spettanti al debitore per impossibilità della prestazione (art. 1259); azione dei creditori del simulato alienante (art. 1416); perdita non imputabile della cosa depositata (art. 1780); diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto (art. 1796); diritto di surrogazione dell'assicuratore (art. 1916); indebito soggettivo (art. 2036); rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio (art. 2789); surrogazione del creditore ipotecario perdente (art. 2856); diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti di beni ipotecati (art. 2866); diritti del terzo datore di ipoteca (art. 2871); opponibilità della prescrizione da parte dei terzi (art. 2939); domanda di sostituzione (art. 511 c.p.c.).

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