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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2805
Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno

Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore (1250, ...

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