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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2899
Divieto di rinunzia a un'ipoteca a danno di altro creditore

Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata fatta la notificazione indicata dall'art. 2890, se si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita (...

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