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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 412
Responsabilità del vettore per il bagaglio

(1)

Il vettore è responsabile, entro il limite massimo di lire dodicimila per chilogrammo o della maggior cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli è stato...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 16 aprile 1954, n. 202, recante modificazioni al codice.

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