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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 480
Contribuzione per avarie comuni delle cose caricate sopra coperta

I danni di avaria comunque prodotti alle cose caricate sopra coperta con o senza consenso del caricatore, nei viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di raggio dal porto di caricamento, sono ripartiti esclusivamente tra gli interessati nella spedizione per la nave e per le merci caricate sopra...

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