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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 439
Norme applicabili

Si applicano le regole generali sul trasporto di cose (1), ogni qualvolta viene assunto l'obbligo di riconsegnare a destinazione un carico totale o parziale su nave determinata.

Note:
(1)

V. artt. 1683-1702 c.c.

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