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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 438
Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose si prescrivono col decorso di sei mesi dalla riconsegna delle cose, e, in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose avrebbero dovuto arrivare a destinazione o, nei trasporti di cose determinate, dal giorno indicato nell'art. 456.

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