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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 493
Compenso per salvataggio di persone

(1)

Il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile dà diritto a un compenso quando l'ammontare relativo è coperto da assicurazione ovvero quando è stato effettuato in occasione di operazioni di...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

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