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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 633
Comunicazione dei provvedimenti del giudice designato

I provvedimenti del giudice designato, indicati negli articoli precedenti, sono comunicati a cura della cancelleria all'armatore e ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'ordinanza che autorizza la vendita della nave o la cessione dei proventi è trasmessa inoltre all'ufficio di...

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