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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 646
Provvedimenti per impedire la partenza della nave

Il giudice competente a sensi dell'articolo 643, e, ove ricorra l'urgenza, il comandante del porto, o l'autorità di polizia giudiziaria del luogo, nel quale si trova la nave, possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza della nave.

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