Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 691 bis
Fornitura dei servizi della navigazione aerea

(1)

Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonché la redazione delle carte ostacoli, sono espletati da Enav S.p.a., società pubblica, per gli spazi...

Note:
(1)

L'originario articolo 691 è stato sostituito dagli attuali articoli 691 e 691 bis dall'art. 2, comma 2, del D.L.vo 9 maggio 2005, n. 96, a decorrere da centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 131 dell'8 giugno 2005). Successivamente, questo articolo è stato così sostituito dall'

D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.
art. 2, comma 2, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

(2)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 28, comma 8, lett. a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 2014, n. 164.

(3)

Le parole: «anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea» sono state aggiunte dall'art. 28, comma 8, lett. a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 2014, n. 164.

Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?