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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 645
Navi non soggette a pignoramento e a sequestro

Non possono formare oggetto di espropriazione forzata né di misure cautelari (1):

...

Note:
(1)

Si riporta il R.D.L. 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 1926, n. 1263:

«Non si può procedere al sequestro o pignoramento ed, in genere, ad atti esecutivi su beni mobili o immobili, navi, crediti, titoli, valori e ogni altra cosa spettante ad uno Stato estero, senza l'autorizzazione del ministro per la giustizia.

«Le procedure in corso non possono essere proseguite senza la detta autorizzazione.

«Le disposizioni suddette si applicano soltanto a quegli Stati che ammettono la reciprocità, la quale deve essere dichiarata con decreto dal ministro.

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l'autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» .

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