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Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 700
Uso degli aeroporti privati non aperti al traffico civile

Salvo il caso di necessità, per l'uso degli aeroporti privati non aperti al traffico civile è richiesto il consenso del gestore (1) dell'aeroporto.

Note:
(1)

Le parole: «dell'esercente» sono state così sostituite dalle parole: «del gestore» dall'art. 3, comma 11, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

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