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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 343
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Liquidazione coatta amministrativa

(1)

1. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza a norma degli articoli 297 e 298 è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 34, comma 1, del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 343 (Liquidazione coatta amministrativa)

1. L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 296 e 297 è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.».

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 24, comma 1, lett. b), del D.L.vo 6 dicembre 2023, n. 224.

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