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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 358
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure

1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza ove iscritti nell'elenco di cui all'articolo 356 (1):

...

Note:
(1)

Le parole: «ove iscritti nell'elenco di cui all'articolo 356» sono state inserite dall'art. 50, comma 3, lett. a), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(2)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 50, comma 3, lett. b), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(3)

Le parole: «, anche al di fuori del circondario al quale appartiene il singolo ufficio giudiziario,» sono state inserite dall'art. 50, comma 3, lett. c), n. 1), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(4)

Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 50, comma 3, lett. c), n. 2), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(5)

La parola: «, efficiente» è stata inserita dall'art. 37, comma 3, lett. a), del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

(6)

Le parole: «e di turnazione» sono state così sostituite dalle attuali: «e di rotazione» dall'art. 37, comma 3, lett. b), del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

(7)

Le parole: «anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente,» sono state inserite dall'art. 37, comma 3, lett. b), del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

(8)

Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 42, comma 2, lett. b), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

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