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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 382
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Cause di scioglimento delle società di persone

(1)

1. All'articolo 2272 del codice civile, al primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: "5 ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 39, comma 2, del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 382 (Sostituzione dei termini fallito e fallimento)

1. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

2. All'articolo 2308 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

3. All'articolo 2497 del codice civile, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: Nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario..».

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