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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 389
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 15 luglio 2022 (1), salvo quanto previsto al comma (2) 2 ...

Note:
(1)

Le parole: 16 maggio 2022 sono state così sostituite dalle attuali: 15 luglio 2022 dall'art. 42, comma 1, lett. a), del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, nella L. 29 giugno 2022, n. 79.

(2)

Le parole: ai commi 1 bis e sono state così sostituite dalle attuali: al comma dall'art. 42, comma 1, lett. a), del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, nella L. 29 giugno 2022, n. 79.

(3)

Questo comma è stato così, da ultimo, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, nella L. 21 ottobre 2021, n. 147. La precedente entrata in vigore era fissata al 1° settembre 2021, poi spostata al 16 maggio 2022 e da ultimo prorogata al 15 luglio 2022.

(4)

Questo comma, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, nella L. 21 ottobre 2021, n. 147, è stato abrogato dall'art. 42, comma 1, lett. b), del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, nella L. 29 giugno 2022, n. 79.

(5)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 12, comma 6 bis, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, nella L. 24 febbraio 2023, n. 14.

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