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Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 369
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180

(1)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 38, comma 1, del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 369 (Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385)

1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39, comma 4, le parole a revocatoria fallimentare sono sostituite dalle seguenti alla revocatoria di cui all'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza e le parole L'art. 67 della legge fallimentare sono sostituite dalle seguenti: L'articolo 166 del codice della crisi dell'insolvenza;

b) all'articolo 69 septiesdecies, le parole agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n. 1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare sono sostituite dalle seguenti: agli articoli 163, 164, 165, 166, 338, comma 1, lettera a) e comma 3, e 339 del codice della crisi e dell'insolvenza;

c) all'articolo 70, comma 7, le parole il titolo IV della legge fallimentare e sono soppresse;

d) all'articolo 80, comma 6, le parole della legge fallimentare sono sostituite dalle seguenti: del codice della crisi e dell'insolvenza;

e) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole in cui essa ha la sede legale sono sostituite dalle seguenti: dove essa ha il centro degli interessi principali, le parole dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare sono sostituite dalle seguenti: dell'articolo 296 del codice della crisi e dell'insolvenza;

2) al comma 2, le parole del luogo in cui la banca ha la sede legale sono sostituite dalle seguenti: del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali, le parole dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare sono sostituite dalle seguenti: dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza;

3) al comma 3, le parole nell'art. 203 della legge fallimentare sono sostituite dalle seguenti: nell'articolo 298 del codice della crisi e dell'insolvenza;

f) all'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonchè dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare sono sostituite dalle seguenti: dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonchè dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza;

2) al comma 3, le parole del luogo dove la banca ha la sede legale sono sostituite dalle seguenti: del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali;

3) al comma 3 bis, le parole all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza;

g) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole del luogo ove la banca ha la sede legale sono sostituite dalle seguenti: del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali e le parole Si applica l'articolo 31 bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore sono sostituite dalle seguenti: In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti;

2) al comma 7, le parole del luogo ove la banca ha la sede legale sono sostituite dalle seguenti: del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali;

h) all'articolo 87, al comma 2, le parole del luogo ove la banca ha la sede legale sono sostituite dalle seguenti: del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali e le parole l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare sono sostituite dalle seguenti: l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell'insolvenza;

i) all'articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo del primo comma, le parole dall'articolo 111 della legge fallimentare sono sostituite dalle seguenti: dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza e, al secondo periodo, le parole nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare sono sostituite dalle seguenti: nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza;

2) al comma 1 bis, le parole dall'articolo 111 della legge fallimentare sono sostituite dalle seguenti: dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza;

3) al comma 3, le parole dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare sono sostituite dalle seguenti: dall'articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e dell'insolvenza;

l) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo del primo comma, le parole dall'articolo 111 della legge fallimentare sono sostituite dalle seguenti: dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza e, al secondo periodo, le parole nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare sono sostituite dalle seguenti: nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza;

2) al comma 3, ultimo periodo, le parole dall'articolo 135 della legge fallimentare sono sostituite dalle seguenti: dall'articolo 248 del codice della crisi e dell'insolvenza;

3) al comma 6, le parole l'articolo 131 della legge fallimentare sono sostituite dalle seguenti: l'articolo 247 del codice della crisi e dell'insolvenza;

m) all'articolo 94, comma 3, le parole l'articolo 215 della legge fallimentare sono sostituite dalle seguenti: l'articolo 299 del codice della crisi e dell'insolvenza;

n) all'articolo 99, comma 5, le parole 67 della legge fallimentare, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: 166 del codice della crisi e dell'insolvenza;

o) all'articolo 104, comma 1, le parole ha sede legale la capogruppo sono sostituite dalle seguenti: la capogruppo ha il centro degli interessi principali.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle liquidazioni giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o iniziativa comunque esercitata successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli accordi previsti dal capo 02-I del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), e o), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.».

(2)

La parola: «296» è stata così sostituita dalla seguente: «297» dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L.vo 8 novembre 2021, n. 193.

(3)

La parola: «297» è stata così sostituita dalla seguente: «298» dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 8 novembre 2021, n. 193.

(4)

La parola: «298» è stata così sostituita dalla seguente: «299» dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 3), del D.L.vo 8 novembre 2021, n. 193.

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