- modifica i requisiti di accesso ai medesimi bonus, aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di accesso alle agevolazioni per l'anno 2023 con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati;
- riconosce che per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas.
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L'ARERA delibera con l'obiettivo di conseguire risparmi più elevati per le famiglie il cui valore di ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas sia quello fissato secondo l'articolo 1, comma 3, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall'ARERA in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto. |
- il valore del bonus sociale elettrico dipende dal numero di componenti del nucleo familiare ISEE indicati nella DSU;
- il valore del bonus sociale gas dipende dal numero di componenti del nucleo familiare ISEE, dalla categoria d'uso associata alla fornitura agevolata (solo uso acqua calda sanitaria e/o cottura cibi, solo uso riscaldamento, entrambi i tipi di utilizzo) e dalla zona climatica in cui è localizzata la fornitura;
- Il bonus sociale acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell'utente. Il bonus garantirà, ad esempio, ad una famiglia di 4 persone di non dover pagare 73 metri cubi di acqua all'anno.
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Dunque, per far fronte a all'aumento dei prezzi energetici, la componente tariffaria relativa degli oneri di sistema elettrico è stata dapprima ridotta e poi del tutto azzerata. Nella sostanza, per calmierare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, il peso di tali oneri è stato spostato a carico delle finanze pubbliche, anziché a carico dell'utente che lo pagava attraverso le bollette. |
- per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 45% (in luogo del 40%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata;
- per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 35% (in luogo del 30 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata;
- per imprese gasivore, concesso in misura pari al 45% per cento (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, per usi diversi dal termoelettrico.