Per effetto della decisione della BCE, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è stato fissato al 3,50%. Con le circolari in commento, INPS e INAIL forniscono chiarimenti sugli effetti che tale decisione avrà a decorrere dal 22 marzo 2023.
Con la decisione di politica monetaria del 16 marzo 2023, la Banca Centrale Europea ha aumentato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, il quale sarà pari al 3,50% a decorrere dal 22 marzo 2023.
Tale variazione ha inciso sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e sulla misura delle sanzioni civili di cui alla
Allo stesso modo, la decisione della BCE ha comportato una variazione del tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori.
Per questa ragione, l'INPS (con la circolare n. 31) e l'INAIL (con la circolare n. 10) hanno espresso chiarimenti in merito.
Per effetto della decisione della BCE, l'INAIL chiarisce che a decorrere dal 22 marzo 2023 i tassi di interesse saranno i seguenti:
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Premi assicurativi
La variazione del tasso di interesse operato dalla BCE comporta che i piani di ammortamento relativi alle istanze di rateazione presentate a decorrere dal 22 marzo 2023 siano determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,50%. La variazionenon avrà invece alcun impatto sulle rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già stabiliti con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione della domanda.
Interesse di dilazione e differimento
La variazione del tasso di interesse al 3,50% incide sull'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi, il quale è fissato al 9,50% annuo a partire dal 22 marzo 2023; dunque, i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base dell'interesse precedentemente in vigore non subiranno alcun cambiamento.
Lo stesso discorso vale in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, che dovrà essere calcolato al tasso pari al 9,50% annuo a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo.
Sanzioni civili
In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare può essere rilevato attraverso le denunce e/o le registrazioni obbligatorie, le sanzioni civili prevedono il pagamento di un tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5.5 punti, tenendo conto che la sanzione civile non può superare il 40% dell'importo dei contributi o dei premi non corrisposti entro il termine previsto dalla legge.
Ebbene, a causa della variazione, la sanzione civile sarà pari al 9% in ragione d'anno e si applicherà anche quando la denuncia della situazione debitoria sia stata effettuata spontaneamente prima di contestazioni ovvero richieste da parte degli Enti impositori (a patto che il versamento dei contributi o dei premi sia effettuato entro 30 giorni) e in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da incertezze oggettive collegate a orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti. Resta immutata, invece, la misura della sanzione civile in caso di evasione.
Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali
Considerando che per effetto della decisione della BCE il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è inferiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023, dal 22 marzo 2023 continuerà ad applicarsi la riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti (7%).