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23 ottobre 2024
INPS e INAIL si adeguano al nuovo tasso BCE

In linea con la decisione adottata dalla BCE, INPS e INAIL comunicano l’adeguamento al nuovo tasso, che si attesta al 3,40%, con riferimento alla dilazione e al differimento degli importi dovuti a titolo di contribuzione e alla misura delle sanzioni civili.

di La Redazione

Giunge una nuova decisione di politica monetaria dalla Banca Centrale Europea che il 17 ottobre 2024 ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

attenzione

A partire da oggi, detto tasso di interesse è infatti pari al 3,40%.

La variazione incide come sempre sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili. Ne parla l’INPS all’interno della circolare n. 92.
Con specifico riferimento alle rateazioni presentate a partire dal 23 ottobre 2024, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al 9,40% annuo. Lo stesso tasso di interesse si applica in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi a partire dalla contribuzione del mese di ottobre.
Quanto alle sanzioni civili:

precisazione

in caso di mancato/ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 8,90% in ragione d’anno.

Si ricorda che a decorrere dal 1° settembre 2024 è in vigore la nuova fattispecie di ravvedimento operoso, per cui la misura del nuovo tasso incide anche in tal senso.

In linea con quanto sopra, anche l’INAIL ha variato i tassi di interesse illustrandoli all’interno della circolare n. 32. A partire da oggi, quindi:

esempio

  • I piani di ammortamento riguardanti le istanze di rateizzazione presentate sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,40%;
  • In caso di mancato/ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile sarà pari al 8,90% in ragione d’anno;
  • In caso di evasione, la misura della sanzione è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza prevista;
  • In caso di ravvedimento operoso, il datore è tenuto al pagamento di una sanzione la cui misura è pari al 8.90% in presenza delle condizioni previste dalla legge. Laddove il pagamento avvenga invece entro 90 giorni dalla denuncia, la misura delle sanzioni civili è pari al 10,90% in ragione d’anno.
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