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23 settembre 2024
INPS e INAIL si adeguano al nuovo tasso di interesse deciso dalla BCE

A seguito della decisione della BCE, l'INPS si adegua al nuovo tasso di interesse e comunica le variazioni che interessano la determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione e la misura delle sanzioni civili. Lo stesso fa l'INAIL con riguardo al tasso di interesse di rateazione e alla misura delle sanzioni civili.

di La Redazione

In seguito alla decisione della BCE dello scorso 12 settembre, scende il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema al 3,65% a partire da oggi.
La variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

Con la circolare n. 89 del 16 settembre 2024, l'INPS si adegua al nuovo tasso e fissa al 9,65% annuo l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, specificando che i piani di ammortamento già emessi e notificati con il tasso precedente non subiranno alcuna modifica.
Anche l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi sarà calcolato allo stesso tasso percentuale a decorrere dalla contribuzione che fa riferimento al mese di settembre 2024.

Quanto alle sanzioni civili, in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi, esse saranno pari al 9,15% in ragione d'anno. Peraltro, si ricorda che dal 1° settembre è in vigore una nuova fattispecie di ravvedimento operoso (art. 30, comma 1, lett. a), D.L. n. 19/2024, conv. in L. n. 56/2024) secondo cui la sanzione sarà calcolata senza maggiorazione (quindi in misura pari al 3,65% in ragione d'anno) se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza.

Quanto all'INAIL, con la circolare n. 28 del 20 settembre l'Istituto aggiorna i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori a decorrere dalla stessa data, applicando il tasso del 9,65% ai piani di ammortamento presentati dal 18 settembre 2024 in poi.
In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il tasso di interesse sulle sanzioni civili sarà invece pari al 9,15%; tuttavia, il pagamento della sanzione entro 120 giorni in unica soluzione e prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti darà la possibilità di applicare il tasso al 3,65%.
In caso di evasione, laddove la denuncia sia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste e comunque entro 12 mesi dal termine per il pagamento, alla sanzione civile si applica il tasso del 9,15% laddove si versi il pagamento entro 30 giorni dalla denuncia, mentre dell'11,15% se ciò avviene entro 90 giorni.
 
Per quanto concerne le procedure concorsuali, i tassi sono pari al 3,65% e al 5,65%.
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