A seguito della decisione della BCE, l'INPS si adegua al nuovo tasso di interesse e comunica le variazioni che interessano la determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione e la misura delle sanzioni civili. Lo stesso fa l'INAIL con riguardo al tasso di interesse di rateazione e alla misura delle sanzioni civili.
In seguito alla decisione della BCE dello scorso 12 settembre, scende il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema al 3,65% a partire da oggi.
La variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.
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Anche l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi sarà calcolato allo stesso tasso percentuale a decorrere dalla contribuzione che fa riferimento al mese di settembre 2024.
Quanto alle sanzioni civili, in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi, esse saranno pari al 9,15% in ragione d'anno. Peraltro, si ricorda che dal 1° settembre è in vigore una nuova fattispecie di ravvedimento operoso (