Di seguito, le circolari INAIL e INPS ove si comunicano gli adeguamenti in vigore dal 18 dicembre 2024 conseguenti alla decisione della BCE di ridurre al 3,15% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.
La Banca Centrale Europea ha ridotto nuovamente il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR), il quale passa al 3,15%.
La variazione impatta, come sempre, sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, sulle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e sulla misura delle sanzioni civili.
Illustrano le variazioni l'INPS, con la circolare n. 103/2024, e l'INAIL, con la circolare n. 45/2024.
L'INPS stabilisce che dal 18 dicembre 2024, l'interesse di dilazione per regolarizzare le rate dei debiti per contributi e sanzioni civili sarà pari al 9,15% annuo; i piani di ammortamento già emessi e notificati con il tasso precedente restano invariati.
Quanto all'autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, esso andrà calcolato applicando la stessa misura, quindi il 9,15% annuo a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2024.
Con riferimento alle sanzioni civili, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi sarà pari all'8,65% in ragione d'anno. In caso di evasione invece sarà pari al 30% in ragione d'anno nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza.
Resta salvo quanto introdotto dal
Infine, in caso di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi saranno calcolate sulla base del TUR, mentre in caso di evasione è pari allo stesso tasso incrementato di 2 punti.
L'INAIL precisa invece quanto segue:
- Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti. I piani di ammortamento relativi alle istanze presentate dal 18 dicembre in poi saranno quindi determinati applicando il tasso di interesse del 9,15%;
- Quanto alle sanzioni civili, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione pari all'8,65% in ragione d'anno (se il pagamento avviene entro 120 giorni in unica soluzione e spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la misura è ridotta al 3,15%). In caso di evasione, la sanzione sarà pari all'8,65% se versata entro 30 giorni e al 10,65% laddove il pagamento avvenga entro 90 giorni.