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26 giugno 2023
Decreto Maltempo: precisazioni dell’INL sulla sospensione dei termini processuali

Con la nota in commento, l'INL elenca i principali procedimenti di interesse per i quali opera la sospensione dei termini processuali introdotta dall'art. 4, comma 1, D.L. n. 61/2023.

La Redazione

Il D.L. n. 61/2023 ha introdotto interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Ciò ha avuto delle ricadute anche in termini di svolgimento dei processi giudiziari, in particolar modo l'art. 4, al comma 1, prevede la sospensione di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti dalla data del 1° maggio ovvero iniziati successivamente, ivi inclusi quelli di natura sanzionatoria. La sospensione terminerà il 31 agosto 2023 e spiegherà i suoi effetti nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio o la sede legale o operativa nei territori colpiti dagli eventi calamitosi.

La disposizione ha una portata generale, applicandosi a tutti i procedimenti amministrativi.
Con la nota n. 1006 del 12 giugno 2023, l'INL specifica quali sono i principali procedimenti di interesse per i quali opera la suddetta sospensione dei termini processuali. Tra essi posso annoverarsi i seguenti:

precisazione

  • I termini di cui al procedimento sanzionatorio ai sensi della L. n. 689/1981;
  • I termini per la notificazione dei processi verbali diversi dai verbali notificati ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/1981;
  • Il termine per presentare gli scritti difensivi, per la richiesta di audizione e per l'istanza di rateizzazione ex artt. 18 e 26 L. n. 689/1981;
  • I termini per presentare i ricorsi amministrativi nonché per la trattazione degli stessi;
  • Il termine di avvio della richiesta di infortunio di cui all'art. 56 D.P.R. n. 1124/1965, salvo l'infortunio non sia mortale.

L'INL evidenzia che la sospensione tocca anche i procedimenti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, per cui il termine perentorio di 7 giorni previsto per la convocazione delle parti è anch'esso sospeso per il periodo che va dal 1° maggio al 31 agosto 2023.
Anche i termini della giustizia civile e penale sono interessati dalla normativa emergenziale, per i quali occorre aver riguardo alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 D.L. n. 61/2023.

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