Con la nota in commento, l'INL elenca i principali procedimenti di interesse per i quali opera la sospensione dei termini processuali introdotta dall'art. 4, comma 1, D.L. n. 61/2023.
Il
Ciò ha avuto delle ricadute anche in termini di svolgimento dei processi giudiziari, in particolar modo l'art. 4, al comma 1, prevede la sospensione di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti dalla data del 1° maggio ovvero iniziati successivamente, ivi inclusi quelli di natura sanzionatoria. La sospensione terminerà il 31 agosto 2023 e spiegherà i suoi effetti nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio o la sede legale o operativa nei territori colpiti dagli eventi calamitosi.
La disposizione ha una portata generale, applicandosi a tutti i procedimenti amministrativi.
Con la nota n. 1006 del 12 giugno 2023, l'INL specifica quali sono i principali procedimenti di interesse per i quali opera la suddetta sospensione dei termini processuali. Tra essi posso annoverarsi i seguenti:
|
|
L'INL evidenzia che la sospensione tocca anche i procedimenti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, per cui il termine perentorio di 7 giorni previsto per la convocazione delle parti è anch'esso sospeso per il periodo che va dal 1° maggio al 31 agosto 2023.
Anche i termini della giustizia civile e penale sono interessati dalla normativa emergenziale, per i quali occorre aver riguardo alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'