Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
7 luglio 2023
Dall’ANAC le modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

Si tratta della delibera n. 263 del 20 giugno 2023, pubblicata in G.U. n. 151/2023 ed entrata in vigore il 1° luglio 2023.

La Redazione

L'art. 27 Codice dei Contratti Pubblici stabilisce che la pubblicità degli atti è garantita dalla BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici).
Con la delibera n. 263 del 20 giugno 2023, pubblicata in G.U. n. 151/2023, l'ANAC ha disciplinato le modalità di attuazione della pubblicità legale con la suddetta BDNCP, attraverso la trasmissione delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli artt. 84 e 85.
Nello specifico, la delibera disciplina:

precisazione

  • La pubblicità relativa agli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea;
  • La pubblicità relativa agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
  • La pubblicità relativa agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di interesse transfrontaliero certo.

Dopo aver illustrato le modalità di cui alla pubblicità legale, l'ANAC specifica gli effetti giuridici degli atti pubblicati nonché la durata della pubblicazione stessa, garantendo che gli atti continuino ad essere pubblicati:

precisazione

  • In caso di avvisi e bandi che indicono procedure di affidamento, almeno fino alla loro scadenza e comunque non meno di 30 giorni;
  • In caso di avvisi di indizione di gare che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del medesimo;
  • In caso di avvisi di pre-informazione e di avvisi periodici indicativi, fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione che indichi che non saranno affidati altri contratti nel periodo coperto dall'indizione di gara;
  • In caso di avvisi concernenti contratti aggiudicati e avvisi di intervenuta modifica del contratto, per almeno 30 giorni.

Ai sensi dell'art. 7, poi:

legislazione

«L'ANAC acquisisce le informazioni oggetto di pubblicità esclusivamente attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento di cui all'art. 25 del codice, certificate secondo l'art. 26 del codice e interoperanti con la BDNCP».

Infine, si precisa che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti si considerano responsabili della correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni contenuti negli atti trasmessi alla BDNCP ai fini della pubblicazione.

Documenti correlati