Decreto Flussi 2023-2025: in Gazzetta la programmazione e le scadenze per l’invio delle domande
In G.U. n. 231/2023 è stato pubblicato il DPCM 27 settembre 2023, con il quale è stata definita la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.
Nello specifico, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato, stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote:
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- 136.000 unità per il 2023;
- 151.000 unità per il 2024;
- 165.000 unità per il 2025.
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Al di fuori di tali quote, l'art. 4 prevede che gli ingressi siano consentiti anche sulla base dei seguenti criteri:
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- Lavoro subordinato (anche a carattere stagionale) di cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in tema di rimpatrio;
- Potenziamento delle attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi dei lavoratori stranieri, apolidi rifugiati, riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transiti che abbiano completato tali attività;
- Valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione.
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Ingressi per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo
Si tratta dei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, del turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici, per i quali sono previste le seguenti quote di ingresso, unite a quelle previste per il lavoro autonomo:
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- 53.450 unità per il 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
- 61.950 unità per il 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
- 71.450 unità per il 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.
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Inoltre, è consentito l'ingresso di:
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- Lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (100 unità nel 2023, 100 per il 2024 e 100 per il 2025, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo);
- Apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito in misura pari a 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo, ciascun anno nell'arco del triennio;
- Lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria in misura pari a 9.500 unità nel 2023, nel 2024 e nel 2025.
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Quanto agli ingressi per motivi di lavoro autonomo, invece, i 500 cittadini residenti all'estero devono appartenere alle categorie indicate al comma 7 dell'art. 6, ovvero:
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- Imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana che preveda l'impiego di proprie risorse non inferiore a 500mila euro, oltre alla creazione di almeno 3 posti di lavoro;
- Liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte negli elenchi tenuti dalla P.A. che rilascino un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
- Titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo previste dal Decreto interministeriale n. 850/2011;
- Artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici o privati in presenza dei requisiti del Decreto di cui sopra;
- Cittadini stranieri che intendono costituire start up innovative in presenza dei requisiti di cui alla L. n. 221/2012 e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
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È consentita la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
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- Permessi di soggiorno per lavoro stagionale entro 4.000 unità nel 2023, altrettante nel 2024 e 5.000 nel 2025;
- Permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea entro 100 unità nel 2023 e altrettante nel 2024 e nel 2025;
- Per quanto concerne la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo, essa è consentita entro 50 unità nel 2023 e altrettante nel 2024 e nel 2025.
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Ingressi per lavoro subordinato stagionale
Sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero i cittadini residenti all'estero entro le quote che seguono:
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- 82.550 unità per il 2023;
- 89.050 unità per il 2024;
- 93.550 unità per il 2025.
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Termini per la presentazione delle domande
Ai fini della presentazione dei nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote suddette valgono le seguenti scadenze:
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Dalle ore 9.00 del 2 dicembre 2023 per le istanze di nulla osta per lavoro subordinato o autonomo riservate ai lavoratori stranieri che provengono dai seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
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Dalle ore 9.00 del 4 dicembre 2023 quelle per i cittadini di Paesi che concluderanno nel corso del triennio accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia, per gli apolidi, gli stranieri di origine italiana, colf e badanti; per quanto concerne invece le richieste per lavoro stagionale vale la data del 12 dicembre 2023, sempre dalle ore 9.00;
- In relazione agli anni 2024 e 2025, i termini decorreranno rispettivamente dal 5, dal 7 e dal 12 febbraio di ciascun anno per le diverse tipologie di ingressi, tenendo conto che la data ultima in ogni caso è il 31 dicembre di ogni anno, salvo le quote non si esauriscano prima.
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Resta in capo ai singoli Ministeri il compito di adottare una circolare congiunta che andrà a definire le modalità operative.
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Con la circolare n. 641 del 29 gennaio 2024, il Ministero dell'Interno ha modificato il calendario dei "click days" inizialmente previsti per il 5, il 7 e il 12 febbraio, come segue: - 18 marzo dalle ore 9 per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia; - 21 marzo dalle ore 9 per gli altri lavoratori subordinati non stagionali, compresi il settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria; - 25 marzo dalle ore 9 per i lavoratori stagionali.
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