Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
31 ottobre 2023
Lavoratori sportivi: le indicazioni dell’INAIL sul profilo assicurativo

Con la circolare n. 46 del 27 ottobre 2023, l'Istituto si sofferma sull'assicurazione dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale a partire dal 1° luglio 2023.

La Redazione

Oggetto della circolare INAIL n. 46 del 27 ottobre 2023 è l'assicurazione dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione continuata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale dal 1° luglio 2023, in ossequio a quanto contenuto negli artt. 34 e 37 D. Lgs. n. 36/2021.
Ciò si è reso necessario anche per via delle modifiche introdotte con i correttivi che sono seguiti a detto Decreto Legislativo, ultimo tra i quali il D. Lgs. n. 120/2023, entrato in vigore lo scorso 5 settembre.

attenzione

La nuova disciplina si applica nello specifico a partire dal 1° luglio 2023, data cui è stata differita l'applicazione di alcune disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2021.

Chi è tutelato dall'assicurazione INAIL?

A seguito della riforma, risultano essere tutelati dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i seguenti soggetti:

precisazione

  • Lavoratori subordinati sportivi;
  • Giovani atleti assunti con contratto di apprendistato;
  • Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale;
  • Prestatori di lavoro occasionale.

Esulano invece dalla copertura INAIL:

precisazione

  • I lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e di cui all'art. 2, comma 2, lett. d), D. Lgs. n. 81/2015;
  • Gli sportivi dilettanti;
  • I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, alle condizioni indicate;
  • Il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, oltre agli atleti, ai quadri tecnici, agli arbitri/giudici e ai dirigenti sportivi che appartengono alle Forze Armate e ai Corpi Armati, e non allo Stato;
  • I lavoratori sportivi autonomi.

Oggetto di approfondimento della circolare in esame sono poi diverse disposizioni connesse ai profili assicurativi di competenza dell'INAIL. Si tratta di:

esempio

  • La definizione di lavoratore sportivo;
  • I rapporti di lavoro nell'area del professionismo e del dilettantismo;
  • Il contratto di lavoro subordinato sportivo e il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici. In tale contesto, l'Istituto precisa che restano esclusi dalla tutela assicurativa gli infortuni occorsi agli atleti professionisti per l'attività svolta in favore delle squadre nazionali, in quanto la giurisprudenza ha ricondotto le prestazioni svolte per la propria Federazione all'ambito del lavoro autonomo. Occorre dunque distinguere l'infortunio occorso all'atleta durante l'attività svolta per conto della propria società in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato sportivo da quello accaduto per l'attività svolta per conto della Federazione, inquadrato come rapporto di lavoro autonomo. Esclusi dalla tutela INAIL sono altresì i maestri di sci e le guide alpine iscritti negli appositi albi professionali e regionali che esercitano l'attività come soci di società o associati in scuole;
  • Assicurazione INAIL dei lavoratori subordinati sportivi;
  • Tutela dei giovani atleti con contratto di apprendistato per la formazione;
  • Assicurazione INAIL dei titolari di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, precisandone i requisiti;
  • Prestatori di lavoro occasionale.

La circolare prosegue poi trattando la determinazione dei premi assicurativi con riferimento a 

precisazione

  • Retribuzioni per il premio e per l'indennità di temporanea;
  • Riferimenti tariffari per i lavoratori subordinati sportivi, con specifico riguardo ad atleti, tecnici, direttori di gara e tesserati;
  • Riferimenti tariffari per le collaborazioni amministrativo-gestionali.

Adempimenti dei soggetti assicurati

Committenti e datori di lavoro che devono assicurare i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico dal 1° luglio 2023 devono presentare denuncia di iscrizione all'INAIL tramite l'apposito servizio online.

attenzione

Le denunce di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023. Entro lo stesso termine, devono essere presentate altresì le denunce di variazione nel caso in cui il soggetto assicurante debba denunciare nuovi rischi.

Documenti correlati