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6 marzo 2024
Il Tribunale di Padova salva gli atti di nascita con due mamme: inammissibili gli oltre 30 ricorsi presentati dalla Procura

Si conclude così il primo step davanti al Tribunale di Padova: avendo l'Ufficiale di stato civile ritenuto di poter ricevere le dichiarazioni delle donne interessate e di procedere dunque alla loro annotazione, considerandole non in contrasto con la normativa vigente, ora tali atti non possono non produrre effetti e l'eliminazione della loro validità/efficacia potrà avvenire solo proponendo le azioni di status, e non attivando il procedimento di rettificazione.

di La Redazione

Vittoria per le oltre 30 famiglie arcobaleno che hanno visto impugnati dalla Procura di Padova gli atti di nascita già registrati fin dal 2017 dei figli nati attraverso ricorso alla PMA eterologa effettuata all'estero per chiederne la rettifica ai fini della rimozione del genitore non biologico.
Ebbene, il maxiprocesso civile dinanzi al Tribunale di Padova ha raggiunto una prima decisione:

ildiritto

sono inammissibili i ricorsi proposti dalla Procura di Padova, e quindi sono salvi (per ora) gli atti di nascita registrati con due mamme.

Punti salienti delle decisioni, delle quali se ne riporta una in allegato, riguardano in particolare

  • L'eccezione di inammissibilità del rito con riferimento alla natura del procedimento di formazione dell'atto di riconoscimento;
  • La non ammissibilità del caso in esame a un errore correggibile con la procedura di rettificazione ex art. 95 DPR n. 396/2000.

Natura del procedimento di formazione dell’atto di riconoscimento: diversi orientamenti

  1. Secondo Cass. n. 7413/2022 , la rettificazione degli atti di stato civile non si limita alla correzione degli errori materiali legati alla loro formazione, ma deve riferirsi in senso ampio alla tenuta dei registri dello stato civile nel loro complesso e quindi può ricomprendere la cancellazione di un atto compilato o trascritto per errore, la formazione di un atto omesso e la cancellazione di un atto irregolarmente iscritto o trascritto. Il caso oggetto della pronuncia di legittimità, peraltro analogo a quello in esame, considerando l'erronea annotazione sull'atto operata dall'Ufficiale di stato civile, dispone che essa può essere eliminata attraverso la rettificazione, assumendo che l'atto di stato civile che indichi anche la madre intenzionale è difforme dalla situazione quale è sulla base della previsione delle norme vigenti, essendo affetto da un vizio che ne ha alterato il procedimento di formazione;
  2. Un diverso orientamento va invece in direzione opposta, ed è quello avallato dal Tribunale di Padova. Esso si rifà ad una pronuncia del Tribunale di Milano del 4 maggio 2023che sottolinea la differenza tra la formazione dell'atto, cioè la ricezione della dichiarazione di riconoscimento da parte dell'Ufficiale di stato civile che ne comporta l'immediata costituzione dello status, e la sua documentazione rappresentata dalla iscrizione o annotazione nei registri di stato civile. In questo caso, come nella vicenda in esame, l'oggetto del procedimento riguardava inevitabilmente anche la natura e gli effetti dell'atto di riconoscimento del figlio, cioè una questione di stato con conseguente possibilità di esperire solo il rimedio tipico per la sua contestazione in via giudiziale, cioè l'azione di stato attraverso l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena. Un atto complesso come quello in esame non è quindi suscettibile di essere rettificato.

Ciò posto, il Tribunale di Padova afferma, a fondamento della scelta di aderire al secondo orientamento, che nel caso in esame ciò che si è verificato non è un errore materiale nel procedimento di trascrizione, emendabile con la rettificazione, bensì una violazione di legge.

attenzione

Ma, vista l'immediatezza della produzione di effetti conseguenti alla dichiarazione compiuta davanti all'Ufficiale di stato civile e da esso ricevuta, è irrilevante l'assunto vizio dell'atto, posto che l'Ufficiale di stato civile avrebbe dovuto rifiutare la ricezione poiché, laddove lo stesso abbia ritenuto, proprio come avvenuto nel caso in esame, di poter ricevere la dichiarazione della parte interessata, non ritenendola quindi in contrasto con il nostro ordinamento e acconsentendo alla trascrizione, i suoi effetti non possono non prodursi e l'eliminazione della validità/efficacia della dichiarazione resa non potrà avvenire se non con gli strumenti connessi alle azioni di stato.

Ciò che rileva, allora, è solo l'avvenuta ricezione dell'atto, anche se svolta in violazione di legge, salva l'eventuale valutazione di profili di responsabilità a carico dell'Ufficiale di stato civile.

Procedura di rettificazione o azione di stato

Il Tribunale di Padova richiama in tal senso un'importante pronuncia della Cassazione (la n. 105/1964) con la quale è stato affermato che 

giurisprudenza

«Il procedimento di rettificazione degli atti di stato civile è ammesso solo nei casi in cui debba disporsi l'integrazione di un atto incompleto, o la correzione di errori materiali, o l'eliminazione di eventuali omissioni nelle quali si sia incorso nella redazione dell'atto o, quando debba provvedersi alla ricostruzione dei registri distrutti o smarriti, al di fuori di tali casi, quando debba procedersi ad accertamenti costitutivi influenti sullo stato delle persone, il giudizio deve svolgersi nelle forme del processo ordinario di cognizione, con la partecipazione dei soggetti che hanno interesse a contraddire alla domanda».

Tali principi sono stati poi confermati e ritenuti applicabili al DPR n. 396/2000.
Quindi, laddove sussista una controversia sul fatto che sta a monte dell'atto che lo deve documentare, come sullo status della persona, deve farsi ricorso alle diverse e tipizzate azioni di status previste dal Codice civile, considerato che nell'azione di rettificazione deve escludersi che lo stato che si intende documentare sia oggetto di controversia.

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