Nel corso della seduta n. 78 del 23 aprile 2024, il Consiglio dei Ministri, su proposta della Premier Giorgia Meloni e del Ministro della Giustizia Nordio, ha approvato un disegno di legge per l'introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.
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Le nuove regole intervengono in cinque ambiti:
- la strategia nazionale;
- le autorità nazionali;
- le azioni di promozione;
- la tutela del diritto di autore;
- le sanzioni penali.
Si prevede, inoltre, una delega al governo per:
- adeguare l'ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l'alfabetizzazione dei cittadini in materia di AI e la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori.,
- riordinare la materia penale adeguando reati e sanzioni all'uso illecito dei sistemi di IA.
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Nello specifico, il testo:
- individua «criteri regolatori capaci di riequilibrare il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso»;
- introduce norme di principio e disposizioni di settore che, da un lato, promuovano l'utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall'altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio fondate su una visione antropocentrica.
Il DDL non si sovrappone al
Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento Europeo, ma ne accompagna il quadro regolatorio negli spazi propri del diritto interno.
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Nel corso del Consiglio dei Ministri n. 78, è stato anche approvato in esame definitivo, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Roccella e del Ministro della Giustizia Nordio, il disegno di legge recante disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento.
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PRINCIPI FONDAMENTALI E PROMOZIONE DELL’AI NEI SETTORI PRODUTTIVI
Le norme prevedono che il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale si basi sul rispetto dei
diritti fondamentali e delle
libertà dell'ordinamento italiano ed europeo, oltre che sui principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, valorizzazione anche economica del dato, protezione dei dati personali, riservatezza, robustezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.
Inoltre, si specificano i principi che caratterizzano lo sviluppo e soprattutto la concreta applicazione nel rispetto dell'autonomia e del
potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della spiegabilità.
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L'utilizzo dell'intelligenza artificiale non deve pregiudicare la vita democratica del Paese e delle istituzioni.
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In materia di sviluppo economico si promuove l'AI nei
settori produttivi da parte dello Stato e delle PPAA, per migliorare la produttività e avviare nuove attività economiche per il benessere sociale, nel rispetto principio generale della concorrenza nel mercato e dell'utilizzo di dati ad alta qualità.
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Sono escluse le attività svolte per scopi di sicurezza nazionale, per la cybersicurezza nazionale nonché quelle svolte per scopi di difesa dalle forze armate e dalle forze di polizia.
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DISPOSIZIONI DI SETTORE
L'utilizzo dell'AI è consentito solo per finalità strumentali e di supporto, quindi per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale anche finalizzata all'individuazione di orientamenti interpretativi. È sempre riservata al magistrato la decisione sull'interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione di ogni provvedimento inclusa la sentenza.
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Tra le materie di competenza esclusiva del tribunale civile si aggiungono le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.
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1. Disposizioni sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro.
Applicando il principio antropocentrico all'utilizzo dell'AI nel mondo del lavoro, l'intelligenza artificiale può essere impiegata per:
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migliorare le condizioni lavorative;
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tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori;
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accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto UE.
2. Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.
Si istituisce presso il Ministero del Lavoro un Osservatorio sull'adozione dei sistemi di IA.
Per le professioni intellettuali, si stabilisce che il pensiero critico umano deve sempre risultare prevalente rispetto all'uso degli strumenti di intelligenza artificiale, che può riguardare solo le attività di supporto all'attività professionale.
1. Accessibilità e intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità
L'utilizzo dell'intelligenza artificiale non può in alcun modo selezionare con criteri discriminatori condizionando e restringendo l'accesso alle prestazioni sanitarie.
L'utilizzo dei sistemi di AI in ambito sanitario deve lasciare impregiudicata la spettanza della decisione alla professione medica.
2. Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario.
Sono dichiarati di
rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di AI per finalità terapeutica e farmacologica.
3. Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale.
Si istituisce una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura e, in particolare, per l'assistenza territoriale.
Si regola l'utilizzo dell'AI nel settore dell'attività della PA per garantire il buon andamento e l'efficienza dell'attività amministrativa dando centralità al principio dell'autodeterminazione e della responsabilità umana.
L'ACN promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.
STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE
1. Strategia nazionale.
Si introduce la Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, il documento che garantisce la collaborazione tra pubblico e privato, coordinando le azioni della PA in materia e le misure e gli incentivi economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale ed industriale.
2. Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale.
Si istituiscono le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, affidando ad AgID e ACN il compito di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di AI.
3. Misure di sostegno ai giovani sull'intelligenza artificiale.
Tra i requisiti per beneficiare del regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati rientrerà l'aver svolto un'attività di ricerca nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.
4. Investimenti nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e quantum computing.
Si prevedono investimenti per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro, nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del quantum computing delle telecomunicazioni e delle tecnologie per queste abilitanti.
TUTELA DEGLI UTENTI E IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE
1. Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale.
Si prevedono misure, nell'ambito del TU per la fornitura di servizi di media audiovisivi, volte a favorire l'identificazione e il riconoscimentodei sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici.
Il contenuto che sia stato completamente o parzialmente generato, modificato o alterato dai sistemi di intelligenza artificiale deve avere un elemento o segno identificativo.
2. Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale.
Nell'ambito della legge sul diritto d'autore si prevede una disciplina specifica per le opere create con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, assicurando l'identificazione delle opere e degli altri materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d'autore.
DISCIPLINA PENALE
- Si prevede un aumento della pena per i reati commessi mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, o quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa o aggravato le conseguenze del reato.
- Un'ulteriore aggravante è prevista per chi, attraverso la diffusione di prodotti dell'IA, prova ad alterare i risultati delle competizioni elettorali, come già avvenuto in altre nazioni europee.
- Si punisce l'illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro genuinità, con la pena da uno a cinque anni di reclusione se dal fatto deriva un danno ingiusto.
- Si introducono circostanze aggravanti speciali per alcuni reati nei quali l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale abbia una straordinaria capacità di propagazione dell'offesa.