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27 novembre 2023
La tutela previdenziale della malattia nei confronti dei lavoratori sportivi

Con il messaggio in commento, l'INPS fornisce chiarimenti sulla tutela previdenziale della malattia verso i lavoratori sportivi iscritti al FPSP e alla Gestione separata.

La Redazione

Il D. Lgs. n. 36/2021 contiene la nuova disciplina del lavoro sportivo, andando a riordinare e a riformare le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo in generale.
Per quanto concerne in particolare il profilo previdenziale, la nuova disciplina ha ampliato a partire da luglio 2023 le tutele previdenziali previste per tali lavoratori, tanto nell'ambito del professionismo, quanto del dilettantismo.
In tale contesto è intervenuto l'INPS che con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 ha illustrato le tutele previdenziali previste, distinguendo tra lavoratori subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), lavoratori iscritti alla Gestione separata titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dilettantistico e lavoratori autonomi o collaboratori coordinati e continuativi che operano nel settore professionistico.

Con il successivo messaggio n. 4182 del 24 novembre 2023, poi, l'Istituto ha fornito istruzioni specifiche con riguardo alla tutela previdenziale della malattia, prevedendo nello specifico quanto segue:

precisazione

  • Per i lavoratori sportivi subordinati iscritti al FPSP si applica la stessa tutela in materia di assicurazione economica e di malattia prevista dalla normativa vigente a favore dei lavoratori iscritti all'AGO aventi diritto alla relativa indennità economica. A prescindere dal settore di inquadramento del datore di lavoro e dalla qualifica rivestita dal lavoratore, la misura dei contributi dovuti ai fini del finanziamento dell'indennità in questione è uguale a quella fissata per il settore dello spettacolo, cioè 2,22%. Resta esclusa la possibilità per i datori di lavoro di ottenere l'esonero dall'obbligo di versare i contributi qualora, per previsione contrattuale, siano tenuti comunque a corrispondere ai lavoratori subordinati assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari alla retribuzione normale verso i propri dipendenti. Le stesse regole valgono per i giovani atleti con contratto di apprendistato;
  • Per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata è previsto il diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, dunque si applicano le disposizioni relative in materia;
  • Per i lavoratori autonomi del settore professionistico continua ad applicarsi la disciplina previgente per cui, al di fuori dell'obbligo assicurativo IVS presso il FPSP, non esiste alcun obbligo di finanziamento dell'assicurazione di malattia, dunque nessuna tutela previdenziale in tal senso.

L'Istituto provvede poi a fornire alcune indicazioni sulla tutela previdenziale della malattia per gli aventi diritto, stabilendo che per ottenere il riconoscimento economico il lavoratore è tenuto a richiedere il certificato telematico al proprio medico curante, prestando particolare attenzione ai propri dati anagrafici e a quelli sul domicilio. Il certificato viene rilasciato dall'INPS in via telematica, mentre l'attestato è messo a disposizione del datore di lavoro.
In presenza di impedimenti tecnici, il certificato sarà rilasciato in modalità cartacea e sarà onere del lavoratore provvedere a recapitarlo all'INPS entro due giorni, oltre a consegnare l'attestato cartaceo al proprio datore di lavoro.

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