- «analizzare i rapporti con le imprese fornitrici in corso in modo da evitare che la filiera produttiva si articoli attraverso appalti e sub appalti con realtà imprenditoriali che adottino le illecite condizioni di sfruttamento dei lavoratori di cui all'art. 603 bis c.p. ed a rimuovere, ove necessario, i rapporti contrattuali tuttora in essere con soggetti direttamente o indirettamente collegati a tali realtà imprenditoriali;
- adottare un modello organizzativo previsto dal
D. Lvo 231/2001 idoneo per prevenire fattispecie di reato di cui all'art. 603 bis c.p.; - a rafforzare i presidi di controllo interno e quelli relativi alle verifiche reputazionali dei fornitori dell'azienda».
Svolgimento del processo
L'applicazione della misura dell'amministrazione giudiziaria, prevista dall'art. 34 c. 1 D.Lvo 159/2011 come sostituito dalla Legge 161/2017, ha come presupposto specifico, la ricorrenza di sufficienti indizi (prima della riforma il riferimento testuale era ad "elementi") per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, abbia carattere ausiliario ed agevolatorio rispetto all'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei seguenti delitti: associazione di stampo mafioso; reati previsti dall'art. 51 c. 3-bis c.p.p. ovvero del delitto di cui all'art. 12-quinquies c. 1 del d.l. 8.6.1991, n. 306 conv., con modif., dalla 1. 7.8.1992, n. 356, delitto di assistenza agli associati ex art. 418 c.p.; delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p.; delitto di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. finalizzato alla commissione di taluno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione con esclusione del reato di abuso d'ufficio; delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603- bis c.p.; delitti di estorsione, usura, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza (artt. 629, 644, 648-bis e 648-ter c.p.).
Nella previgente formulazione dell'art. 34 si prevedeva un primo comma che richiedeva la sussistenza di sufficienti indizi al fine di legittimare lo svolgimento di ulteriori indagini patrimoniali e le richieste di giustificazione della provenienza dei beni di valore sproporzionato al reddito, mentre, per l'applicazione dell'istituto, il comma 2 del! art. 34 d.lg. n. 159/2011 presupponeva un livello probatorio più elevato, ovvero la ricorrenza non più di indizi, ma di elementi probatori, seppur non necessariamente già oggetto di valutazione giudiziale, idonei a fondare la valutazione del carattere ausiliario che una determinata attività economica svolgeva rispetto a soggetti indagati per gravi reati o comunque portatori di pericolosità sociale e per questo proposti o già destinatari di misure di prevenzione. Non si ritiene che il semplice mutamento lessicale del termine, soprattutto in un panorama giurisprudenziale che tende ad ancorare il sistema della prevenzione ad elementi fattuali dotati di un rilevante spessore probatorio, possa consentire applicazioni della misura su presupposti maggiormente labili rispetto alle coordinate di intervento già consolidate.
L'applicazione dell'istituto non presuppone né che l'attività agevolata abbia carattere illecito, essendo sufficiente che il soggetto agevolato sia anche solo proposto per una misura di prevenzione o sottoposto a procedimento penale per uno dei reati sopra indicati, né che l'attività economica avente carattere agevolatorio venga esercitata con modalità illecite, richiedendosi solo che tale attività, seppur esercitata con modalità lecite, abbia offerto un contributo agevolatore ai soggetti di cui si è detto.
Unico presupposto negativo previsto dalla norma è l'insussistenza dei requisiti per applicare una misura di prevenzione nei confronti dell'imprenditore o comunque di colui che esercita l'attività economica agevolatrice: costui deve essere necessariamente soggetto terzo rispetto all'agevolato e le sue attività devono effettivamente rientrare nella sua disponibilità; se, infatti, così non fosse, se l'imprenditore fosse un mero prestanome del soggetto agevolato, i suoi beni potrebbero, infatti, essere immediatamente aggrediti con il sequestro e la confisca di prevenzione, che può colpire tutto il patrimonio di cui il soggetto proposto può direttamente o indirettamente (appunto tramite fittizie intestazioni) disporre.
La finalità dell'istituto dell'amministrazione giudiziaria non è, infatti, tanto repressiva, quanto preventiva, volta, cioè, non a punire l'imprenditore che sia intraneo all'associazione criminale, quanto a contrastare la contaminazione antigiuridica di imprese sane, sottoponendole a controllo giudiziario con la finalità di sottrarle, il più rapidamente possibile, all'infiltrazione criminale e restituirle al libero mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti.
Sul piano del profilo soggettivo richiesto per l'applicazione della misura di prevenzione ex art 34 è stato ritenuto proprio da questo Tribunale (T Milano, 23.06.2016, Nolostand spa) « che il soggetto terzo (nel caso concreto una persona giuridica, la cui manifestazione agevolatrice deve ovviamente essere letta alla luce dei comportamenti posti in essere dalle persone fisiche dotate di potere di decisione, rappresentanza e controllo) ponga in essere una condotta censurabile quantomeno su un piano di rimproverabilità "colposa", quindi negligente, imprudente o imperita, senza che owiamente la manifestazione attinga il profilo della consapevolezza piena della relazione di agevolazione. Tale ultimo caso, infatti, è ascrivibile nella cornice dolosa del diritto penale, ad ipotesi concorsuali o, quantomeno, favoreggiatrici. In sostanza, dovendosi comunque leggere la misura dell'amministrazione giudiziaria come posta anche a favore dell attività imprenditoriale e della sua trasparenza, occorre, a giudizio del Collegio, che la condotta del terzo possa e debba essere censurata esclusivamente sul piano del rapporto colposo, che riguardi, cioè, la violazione di normali regole di prudenza e buona amministrazione imprenditoriale che la stessa società si sia data (magari dotandosi di un codice etico) o che costituiscano norme di comportamento esigibili sul piano della legalità da un soggetto, che opera ad un livello medio-alto nel settore degli appalti di opere e/o servizi. In tale perimetro interpretativo, qualora la società abbia effettivamente l'obiettivo di perseguire un risanamento a prescindere dall'analisi di comportamenti di singoli che non invadano ovviamente la sfera dell'illecito penale, si dovrebbe creare una nuova finalità imprenditoriale comune caratterizzata da una costruzione, condivisa con l'organo tecnico del Tribunale e cioè con l'Amministratore Giudiziario, di modelli virtuosi ed efficaci che impediscano nuove infiltrazioni illegali attraverso la creazione di rapporti di lavoro con soggetti che operino nel mondo articolato dell'illecito strutturato criminale e che quindi costruiscano provviste destinate, anche in parte, a sodalizi mafiosi. In altri termini l'imprenditorialità privata deve capitalizzare l'intervento del Tribunale, che può ovviamente apparire invasivo e comunque compressivo di un diritto di impresa costituzionalmente protetto, per ridisegnare tutti gli strumenti di governance aziendale per evitare futuri incidenti di commistione attraverso la realizzazione di condotte, anche dei singoli, che non possano essere censurate su un piano della negligenza o dell'imperizia professionale».
La necessità di individuare un perimetro di censurabilità del comportamento del terzo agevolatore, perimetro che necessariamente deve rimanere nell'ambito del rimprovero colposo sconfinandosi, in ipotesi di condotte dolosamente orientate a favorire l'espansione della economia illegale, in fattispecie di natura concorsuali o comunque di favoreggiamento ali'attività criminale, risiede in una lettura costituzionalmente orientata del presupposto applicativo della misura di prevenzione la quale tende a comprimere comunque il fondamentale diritto alla libertà di impresa costituzionalmente garantito, e ciò con particolare riferimento alla decisione della Corte costituzionale che con la sentenza del 29.11.1995, n. 487 aveva, in tema di valutazione dell'istituto allora denominato sospensione temporanea, evidenziato come non si potesse comprimere il libero esercizio dell'attività imprenditoriale in presenza di un regime di "sostanziale incolpevolezza".
L'esito della misura dell'amministrazione giudiziaria si muove su una triplice alternativa: il tribunale, all'esito del periodo di intervento, può disporre la revoca totale della misura ove il progetto di bonifica aziendale sia stato completato ovvero, sul versante opposto, la confisca dell'impresa quando emergano elementi idonei a far ritenere che i beni amministrati siano il frutto o rappresentino il reimpiego di attività illecite e che, dunque, si sia ormai realizzata un'insanabile commistione tra interessi criminosi ed imprenditoriali, ovvero ancora il controllo giudiziario, una misura intermedia, che prevede l'imposizione all'impresa di un catalogo di prescrizioni idonee a sterilizzare i residui rischi di infiltrazione mafiosa.
Oggetto della proposta
Deduce l'organo proponente che la richiesta si fonda su un'articolata attività di indagine, effettuata mediante accertan1enti ispettivi, assunzioni di sit, esame di documenti.
L'organo proponente rappresenta che le attività di controllo ispettive condotte dal Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando Carabinieri di Milano presso opifici a conduzione cinese, hanno permesso di riscontrare non solo semplici e contingenti difformità alle normative vigenti in materia di tutela del lavoro, ma aspetti comuni e ricorrenti, e segnatamente:
- utilizzo e sfruttamento di manodopera irregolare e clandestina;
- transito, in molteplici casi, degli stessi soggetti irregolari da un opificio all'altro;
- presenza, in tutti i casi esaminati, del medesimo committente della produzione in sub appalto.
Come argomentato dal PM nella parte introduttiva della richiesta le indagini hanno disvelato il seguente generale schema del meccanismo di sfruttamento lavorativo :
- le case di moda affidano, mediante contratti di appalto, l'intera produzione a società committenti terze, con completa esternalizzazione dei processi produttivi;
- l'azienda appaltatrice dalle case di moda dispone soltanto nominalmente di adeguata capacità produttiva, potendo di fatto provvedere alla sola campionatura del materiale e non alla produzione dell'intera linea ed in particolare tali aziende possono competere sul mercato solo esternalizzando le commesse ad opifici cinesi, riuscendo ad abbattere i costi grazie all'impiego di manodopera irregolare e clandestina;
- i conduttori di fatto dei laboratori cinesi: a) reclutano connazionali stretti nella morsa della clandestinità e comunque nella ridotta possibilità di emancipazione nel territorio italiano; b) spesso ricevono istruzioni sulla produzione direttamente dalla società appaltatrice.
Nella richiesta è rappresentato che i grandi marchi, tra cui anche quello della srl, mostrano una generalizzata carenza/ efficacia di modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs 231/01 ed un sistema di internal audit fallace, con ciò integrando i presupposti di cui all'art. 34 D.L.vo 159/2011, atteso che tali carenze organizzative e tali mancati controlli agevolano (colposamente) soggetti raggiunti da corposi elementi probatori in ordine al delitto di cui all'art. 603 bis c.p.
In questa situazione, osserva l'organo proponente: "i brand di moda nel caso oggetto della presente richiesta, ma vicende analoghe a quella in esame sono state già riscontrate per e ) nel momento in cui si avvale, attraverso contratti di sub appalto, di soggetti che sono dediti ad un pesante sfruttamento lavorativo integrano la condotta agevolatoria di cui all'art. 34 D.L.vo 159/2011. "
Il Pubblico Ministero espone che: "nel corso delle indagini è emersa una prassi illecita così radicata e collaudata, da poter essere considerata inserita in una più ampia politica d'impresa esclusivamente diretta all'aumento del profitto. Le condotte investigate non paiono frutto di iniziative estemporanee ed isolate di singoli, ma di un' illecita politica di impresa Si dà vita, così, ad un processo di decoupling organizzativo (letteralmente: "disaccoppiamento"), in forza del quale, in parallelo alla struttura formale dell'organizzazione volta a rispettare le regole istituzionali, si sviluppa un'altra struttura, "informale", volta a seguire le regole dell'efficienza e del risultato. In questo modo, la costante e sistematica violazione delle regole genera la normalizzazione della devianza, in un contesto dove le irregolarità e le pratiche illecite vengono accettate ed in qualche modo promosse, in quanto considerate normali.
Unico strumento per far cessare questa situazione, in un'ottica di interventi proporzionali, è una "moderna messa alla prova aziendale" (Cass. 9122/2021) finalizzata ad affrancare l'impresa da relazioni (interne ed esterne) patologiche. "
Prima di esaminare nel dettaglio la vicenda in esame occorre riportare alcune informazioni generali sulla società, fornite dal P.M. nella richiesta, funzionali anche a valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura richiesta.
La società "
limitata con Socio Unico - Partita IVA: nr. ; Domicilio digitale/PEC:
," è una società di capitali a responsabilità con sede legale in Milano (Ml) via
·@pec.it - Numero REA: MI -
La società è stata costituita in data , svolge attività di fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria di alta moda, con
e capitale sociale € risulta avere gli stabilimenti a
La società è sottoposta alla direzione e coordinamento del gruppo
Il Gruppo con sede a Parigi è l'unico cliente della società. L'andamento economico della società è quindi strettamente collegato con la dinamica dei mercati in cui è inserito il
Consiglio d'Amministrazione
Proprietà
Unità locali
Dipendenti
Consulenti - Commercialisti
Nell'annotazione del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro n. del 17 Aprile 2024, che si richiama, è riportata la situazione economico-finanziaria alla luce dei bilanci 2021/2022( cfr. pp. 4 a 11 della proposta)
Lo sfruttamento lavorativo, gli accertamenti ispettivi ed i rapporti tra la srl ed i fornitori
L'organo proponente deduce che le indagini condotte dagli inquirenti hanno consentito di appurare, a seguito di controlli ispettivi effettuati in data 21.3.2024 presso la società
• (di seguito anche -), in data 9.4.2024 presso la società '(di seguito anche ), in data 11.4.2024 presso la _ (di seguito anche ,), e presso la (di seguito anche ), che la produzione dei prodotti di pelletteria con marcluo erano effettuate presso la società. , e presso la e che le condizioni di lavoro sussistenti in tali società erano tali da integrare gli estremi dell'illecito sfruttamento del lavoro ex art. 603 bis c.p..
Il P.M. espone in modo analitico gli esiti degli accertamenti ispettivi e delle verifiche presso le suddette società, nonché l'emersione del collegamento tra le stesse e la società
srl.
L'accertamento ispettivo presso la società" srl"
In data 21.3.2024, i Carabinieri del Nil, facevano un accesso ispettivo presso il laboratorio di fabbricazione articoli da viaggio e pelletteria della società ". SRL" con sede legale ed operativa in via ad (Ml).
L'amministratrice della società è
di fatto e socio è il marito della stessa, il 22.9.1972), la figlia della coppia
(nata in Cina il
detto" è socia., ma il titolare "(nato in Colombia
All'atto dell'accesso ispettivo venivano identificati nr. 23 lavoratori di cui 17 cinesi e 5 filippini; cinque dei 23 lavoratori, 4 donne ed 1 uomo tutti di nazionalità cinese, risultavano essere impiegati in nero. I predetti operai irregolari sono stati trovati ed identificati nelle camere da letto realizzate al piano superiore rispetto ai laboratori produttivi ove, originariamente, erano previsti uffici e dove, verosimilmente, sono stati fatti confluire al fine di sottrarli al controllo degli operanti.
Il P.M. riporta la tabella ove sono indicati i lavoratori:
Ambienti di lavoro e condizioni abitative
A seguito del sopralluogo effettuato presso la sede legale ed operativa della società si è accertato che la stessa è costituita da un plesso ove si trovano due locali produttivi comunicanti tra loro, posti al piano terra, e da locali abitativi e commerciali situati al primo piano, raggiungibili da una scala interna, posta nei reparti di produzione.
I locali produttivi sono organizzati in due distinti ambienti di lavoro, e segnatamente: in quello a sinistra dell'accesso aziendale si trovano le macchine da cucire, punzonatrici, mini incollatrici e banchi da lavoro, in quello a destra le macchine taglia pelle, incollatrici a caldo e a spruzzo, tingi bordo, taglia bordo, fissa bordo, taglia strisce e fustellatrici (in totale erano presenti 38 macchinari; cfr.p. 14 della proposta).
Da una scala situata in mezzo i 2 ambienti destinati alla produzione si raggiungono i locali al piano superiore. Gli ambienti, come riportato dai Carabinieri nelle planimetrie catastali (cfr pp. 19 e 20 della proposta), prevedono che, subito dopo l'accesso dalle scale sulla sinistra vi sia una porzione abitativa (ndr tratteggiata in blu nella fotografia riportata nella proposta) dove risiede la famiglia (ndr. come si è detto l'amministratrice di diritto
, il marito della stessa e il titolare di fatto e socio, .,
nonché la figlia e socia, ); prospicenti alla porzione abitativa vi sono locali utilizzati come deposito merce. A destra delle scale d'accesso vi è un ampio spazio, (ndr. tratteggiato in rosso nella planimetria) utilizzato dagli operai della società, nel quale dovrebbero risultare gli uffici amministrativi della società; in realtà, come sottolineato nella proposta, tali spazi sono stati abusivamente convertiti in camere da letto con variazione della destinazione d'uso da commerciale/produttiva in abitativa.
In particolare i Carabinieri hanno rappresentato che è stata ricavata una cucina, nonché 7 stanze da letto, una dispensa di generi alimentali, un refettorio e due bagni "le cui le condizioni igieniche rasentano il minimo etico" (cfr. planimetria riportata a p. 20 della proposta porzione tratteggiata in rosso nr. 1 cucina, nr 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 camere da letto, nr. 6 una dispensa, nr. 5 refettorio, n. 12 bagni; vedi fotografie dei locali dalla pp. 21 a 26 della proposta)
E' stata constatata anche la presenza di uno spazio (cfr nr. 11 della planimetria) ove erano accatastati alla rinfusa scampoli di pelle e rotoli di stoffa.
Verifiche in materia di salute e sicurezza
Attrezzature: sulle attrezzature (riportate nelle fotografie a da pp. 15 a 19 della proposta) è stata riscontrata la rimozione dei dispositivi di sicurezza che hanno lo scopo di impedire che il lavoratore durante l'utilizzo delle stesse possa entrare in contatto con i meccanismi mossi elettricamente o che pezzi del prodotto smerigliato possano essere proiettati negli occhi dell'operatore.
In particolare, è stata accertata la rimozione dalle macchine taglia stricie e profilatrici e dalle spazzolatrici industriali degli schermi di sicurezza in plexligass; inoltre per due macchinari non erano funzionanti i dispositivi di spegnimento d'emergenza.
La rimozione di suddetti dispositivi permette un aumento della capacità produttiva dell operatore a discapito della propria incolumità venendo esposto ad un elevato rischio di infortunio.
Misure di protezione da agenti chimici: i contenitori di sostanze chimiche ed infiammabili (quali solventi e colle utilizzate per la tintura e lavorazione delle pelli) non erano custoditi in locali o annadietti idonei ad impedire o comunque limitare il rischio di incendio e scoppio e di contaminazioni.
La documentazione acquisita in fase di sopralluogo ispettivo presso la società
srl e rapporto con la srl.
Dall'esame della documentazione trovata e sequestrata presso la società
srl emergeva che il committente per la produzione era direttamente la srl.
In particolare ciò viene attestato dai documenti di trasporto con i quali le citate società, rispettivamente committente ed appaltatrice, si scambiano il materiale di lavorazione ed il relativo prodotto finito.
Da gennaio 2024 sono stati acquisiti dalla appaltatrice
attraverso i quali la predetta società rimette il prodotto lavorato nelle varie sedi ed altre società ricollegabili alla come quelle di
Le schede di lavorazione e di validazione forniscono rispettivamente indicazioni tecniche sul modello lavorato, sui codici dei singoli materiali da utilizzare ed assemblare e sulla validazione delle lavorazioni effettuate secondo le specifiche della casa madre.
A titolo esemplificativo, l'organo proponente, segnala che per il modello di borsa
la Srl rimette alla committente un costo a pezzo pari a€ 53,00. Il costo commerciale al dettaglio di detto modello di borsa è pari a
€ 2.600,00
Tra la società appaltatrice princioalmente per la produzione di borse
e la committente non v'è un contratto d'appalto, ma la mera sottoscrizione di un documento così come ribadito per mail dalla società
"...Relativamente alla richiesta formulata nel corso dell'ispezione inerente la presenza di un "contratto d'appalto" tra la scrivente e la società richiesta ribadita nel corso della telefonata odierna, siamo a riconfermare l'assenza di tale documento. Nel merito comunichiamo che la scrivente per avviare il rapporto di collaborazione con ha sottoscritto il documento chiamato "Condizioni Generali di Acquisto (CGA) di cui si allegata copia... "
Il predetto documento CGA altro non è che un documento a carattere generale fatto sottoscrivere alla società fornitrice per accettazione (cfr. documento riportato alle pp. 28 e 29 della proposta).
L'organo proponente riporta anche il mastrino della oroduzione ed il relativo fatturato 2023-2024 della a ; il totale delle fatture emesse è pari a euro 752.881.21 (cfr p. 30 proposta).
In merito agli audit che la . ha effettuato presso la diretta fornitrice
risulta un unico audit calendarizzato al 26 maggio 2023 per il quale lo studio
ha richiesto preventivamente documentazione (si veda p. 31 della proposta ed allegati). Non risultano esservi stati altri audit da parte della committente
Dichiarazioni dei lavoratori
Il P.M. osserva che: "E' del tutto verosimile ritenere che i lavoratori cinesi non regolarmente assunti trovati all'interno del laboratorio siano stati preparati a dichiarare, in caso di controlli, di non essere impiegati nell'azienda, adducendo le più disparate ed inverosimili motivazioni circa la loro presenza all'interno dei locali della pelletteria. Nessun lavoratore ha dato una spiegazione plausibile del perché dormisse in azienda e soprattutto tutte le dichiarazioni rese in merito risultano in contrasto con quanto riferito dai lavoratori e dal dipendente della società i quali hanno
affermato di aver visto i cittadini cinesi, che nella mattinata dell'ispezione si trovavano al piano superiore dell'azienda, lavorare nel reparto produzione alla cucitura ed incollaggio delle pelli".
Accertamenti sulle curve di carico elettriche della
Il P.M. sottolinea come dall'analisi delle curve di assorbimento di elettricità da parte della società (analisi condotta per il mese di marzo 2024) prendendo come riferimento base di inizio attività l'assorbimento medio di 1 kw/h, si evince che la società
inizi, di media, le lavorazioni alle ore 06:30
circa per terminarle alle ore 21:3O circa.
Sono state riportate nella proposta a titolo di esempio alcune specifiche sugli assorbimenti rilevati ed elaborati a cicli di ogni 15 minuti dal fornitore di energia elettrica A2A relativi al mese di marzo 2024 (24h=96 cicli da 15 min.) - cfr grafico a p. 34 della proposta-.
Domenica 1O marzo 2024 si nota che gli assorbimenti elettrici, anche oltre le ore 21, hanno valori elevati che proseguono sino a lunedì 11 marzo 2024 alle ore 21:15.
Tra le giornate di domenica 1O marzo e lunedì 11 non c'è una flessione coincidente con gli orari notturni, così come per il venerdì 22 e sabato 23 marzo 2024, giovedì 28 e venerdì 29 marzo 2024.
Anche nella giornata di festività di Pasqua, domenica 31 marzo 2024, gli assorbimenti non scendono sotto la media dei 2 kw/h.
Il P.M. osserva che: "Considerato quanto sopra, si può ipotizzare che gli effettivi orari di lavoro all'interno dei reparti produttivi della società
siano ben al di sopra del orario lavorativo giornaliero previsto dai contratti di categoria. Inoltre è altrettanto agevole riscontrare, dall'analisi degli elaborati sopra riportati che anche nelle giornate di sabato e domenica, il ciclo di produzione all'interno della poc'anzi citata società è operativo di media dalle ore 09:00 alle ore 18:00. Quanto testé affermato di fatto conforta le ipotesi che per gli operai cinesi l'effettivo orario di lavoro è di gran lunga superiore alle canoniche 8 ore giornaliere. "
Del resto, rileva il P.M., tali emergenze trovano perfetto riscontro con quanto dichiarato dall'operaia filippina il 21 marzo 2024 all'atto dell'ispezione aziendale: " .... A differenza mia gli operai cinesi lavorano più ore. Quando io alle 8 arrivo sono già qui e quando vado via alle 17 loro rimangono sul posto di lavoro ... "
Sulla base delle esposte emergenze il P.M. ha iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 603 bis c.p. quale legale rappresentante, e il di lei marito, quale responsabile di fatto della
"essendo emersi palesi indici rivelatori di una attività produttiva con personale in nero, in ambienti di lavoro pericolosi ed abusivi, con orario di lavoro di gran lunga superiore a quelli contrattualmente previsti"
Peraltro l'Amm.re Unica è stata deferita anche per le violazioni accertate del T.U. prevenzionistico D.Lgs 81/08 di cui:
art 18 c.I lett. g - omesse visite mediche di idoneità al lavoro; art 18 c.I lett. d - omessa consegna DPI;
art 36 c.l e 2 - omessa informazione circa i rischi da lavoro correlato; art 37 c.I - omessa formazione;
art 225 c.I - omessa custodia agenti chimici ed infiammabili;
art 63 in combinato disposto art 64 - ambienti di lavoro insalubri e pericolosi e per aver utilizzato ambienti produttivi/commerciali quali ambienti abitativi in difformità d'uso; art 71 c.I - manomissione attrezzature di lavoro - rimozione dispositivi di sicurezza
art 14 c.I - sospensione attività imprenditoriale per utilizzo forza lavoro in nero nella misura pari o superiore al 10% del totale della forza lavoro impiegata all'atto dell'accesso ispettivo.
Per quanto concerne gli abusi edili riscontrati la predetta amministratrice è stata inoltre deferita ai sensi dell'art 44 lett b DPR 380/01 con comunicazione all'ufficio tecnico del Comune di al fine di verificare il ripristino originario degli ambienti riscontrati in difformità d'uso.
Accertamento ispettivo presso la soc.
e della soc. individuazione della collegamenti con la
La ha come attività prevalente "la produzione, fabbricazione e lavorazione per conto proprio e per conto di terzi, l'acquisto e la vendita all'ingrosso ed al dettaglio, di prodotti di pelletteria in genere e loro accessori, nonche' qualunque attivita' connessa ed affine a quelle sopra indicate[...] - codice ATECO 15.12.09"; dalla visura camerale risulta che la società ha iniziato ad operare nel settore in data 14 settembre 2021. Ha un capitale sociale di Euro 1000,00 (mille/00) di cui il 99% (990,00 Euro) è detenuto da che riveste inoltre la carica di amministratore unico; il restante 1 % (1O Euro) è detenuto dal socio . (nato in Cina il ), anche cogestore di fatto della società.
La società dal mese di febbraio 2024 risulta aver operato, almeno cartolarmente, con 6 lavoratori di cui 4 assunti con contratto part time; dal prospetto estrapolato dalla Banca Dati INPS (riportato dal P.M. alla p. 35 della proposta) risulta che il rapporto di lavoro per quattro dei lavoratori ivi indicati sia cessato in data 22.1.2024, mese nel quale gli stessi risultano essere stati impiegati per due giornate (il P.M. rappresenta che l'imponibile indicato è alto a causa del conteggio del TFR).
In data 9 aprile 2024, veniva eseguito un accesso ispettivo presso il laboratorio/ sede operativa della società. Immediatamente prima dell'accesso dei militari venivano notate nell'atto di entrare presso l'azienda due persone, un uomo ed una donna. All'arrivo degli operanti venivano sorprese altre tre persone darsi alla fuga scavalcando il muro di recinzione che delimita il laboratorio. Dopo una breve fuga i tre soggetti venivano raggiunti dai militari e compiutamente identificati e ricondotti all'interno dell'azienda.
Avuto accesso al laboratorio venivano identificate come lavoratori le persone sotto indicate:
(omissis)
Venivano, inoltre, identificate all'interno del laboratorio le persone viste entrare immediatamente prima l'accesso ispettivo:
Ambienti di lavoro e condizioni abitative
Il laboratorio oggetto di ispezione è ubicato all'interno di un comprensorio recintato in cui insistono un capannone, sede dell'attività produttiva, un'abitazione utilizzata quale dormitorio per i lavoratori ed un magazzino utilizzato quale refettorio per i lavoratori medesimi (cfr planimetria e fotografie riportate alle pp. da 37 a 40 della proposta).
a) Il Laboratorio
Il laboratorio é suddiviso in due ambienti video ripresi da impianto, in cui sono presenti i seguenti macchinari per l'assemblaggio ed il confezionamento in serie di borse ed accessori in pelle:
• 12 macchine da cucire;
• 4 mini incollatrici da banco;
• 2 adesivatrici;
• 1 incollatrice da banco;
• 1 incollatrice a caldo;
• 2 incollatrici a spruzzo;
• 6 tingibordo a bicchiere;
• 1 tingibordo classica;
• 2 spazzolatrici;
• 1 forno;
• 2 profilabordi;
• 4 fustellatrici a bandiera;
• 2 spaccapelle/tagliapelle;
• 1 tagliapelle manuale;
• diversi banchi da lavoro
b) Il magazzino ad uso refettorio
All'interno del cortile che ospita il laboratorio, come evidenziato nella pianta catastale, è presente un locale dichiarato al catasto quale magazzino ma di fatto utilizzato quale refettorio e cucina per i lavoratori. All'interno dello stesso, come indicato nel verbale dell'accesso ispettivo venivano rinvenuti:
• Due cuociriso;
• Un forno a microonde;
• Due tavoli;
• 10 sedie.
Il sopralluogo veniva esteso all'abitazione adiacente al laboratorio: tutte le stanze dell'abitazione, con esclusione dei bagni e della cucina, erano adibite a camere da letto. I locali si presentavano in condizioni di insalubrità "al di sotto del minimo etico " (fotografie alle p. 43 e 44 della proposta)
Verifiche in materia di salute e sicurezza I macchinari
All'interno del laboratorio erano presenti i macchinari sopra indicati; su alcuni di essi erano stati rimossi dispositivi di sicurezza; ciò all'evidente fine di aumentare la capacità produttiva della macchina, con correlativo aumento del rischio d'infortunio per operatore (esposto al rischio di contatto diretto con le parti meccaniche).
Il P.M. ha riportato in modo dettagliato le immagini dei singoli macchinati con l'indicazione dei dispositivi di sicurezza rimossi (cfr. fotografie pp. 41 e 42 della proposta), e segnatamente:
-alla macchina incollatrice è stato rimosso il dispositivo di sicurezza in plexiglass utile per evirate il contatto con il rullo;
-alla pressa adesivatrice è stato rimosso il carter di sicurezza che evita che il lavoratore venga a contatto con i rulli;
-alla spazzolatrice è stato rimosso il carter di sicurezza che evita il possibile contatto tra il lavoratore e la parte rotante della spazzola, aumentando il rischio che lo stesso oltre che provocarsi lesioni, possa rimanere impigliato alla stessa;
-alla macchina spaccapelle, è stato rimosso il carter di sicurezza, anche in questo caso il lavoratore può venire a contatto con le parti rotanti e/o elettriche della macchina;
-alla macchina incollatrice da banco, è stato rimosso il dispositivo di arresto di emergenza.
Accertamenti effettuati e documentazione trovata e sequestrata
All'interno del locale laboratorio risultavano essere in lavorazione esclusivamente prodotti a marchio sulla cui genuinità, espone il P.M., non emergono dubbi, soprattutto in considerazione del fatto che amministratrice unica della società SRL, ha dichiarato di riconoscere come merce in lavorazione presso la sua azienda (ndr. fornitrice ufficiale della
srl) che viene dalla stessa esternalizzata alla società
, la cui amministratrice unica si identifica in , moglie di sopra meglio indicato, socio e gestore di fatto della ispezionata
(come si vedrà la è la sola a produrre concretamente i prodotti a marchio rappresentando la solo un passaggio cartolare della filiera produttiva).
Durante le fasi del sopralluogo sono stati, altresì, rinvenuti prodotti riconducibili ad altri brand della moda di lusso, tra i quali (già attinto dalla misura dell'amministrazione Giudiziaria ex art. 34 C.A). Sono stati rinvenuti inoltre anche diversi punzoni, con i quali si marchia il prodotto attraverso un macchinario detto punzonatore, riconducibili a diversi brand di alta moda (cfr fotografie alle pp. da 45 a 47 della proposta).
All'interno del laboratorio riconducibili, oltre che alla aziende, tra le quali, la vicenda ).
venivano acquisiti numerosi documenti di trasporto
SRL anche ad altre SRL (già coinvolta nell'analoga
Dalla documentazione di trasporto è emerso che la merce è originariamente destinata alla società , ma (come riportato nella parte successiva della proposta) di fatto lavorata presso la
Tuttavia vi erano anche , che evidenziano come tra la intercorressero già dei rapporti lavorativi con la (cfr immagini dei alle pp. 48 e 49 della proposta).
Dichiarazioni dei lavoratori della capitale della e di socio amministratrice della srl
In sede ispettiva sono state raccolte dichiarazioni del personale presente presso la
In particolare:
(omissis)
Accertamenti sulle curve di carico elettriche della
Il P.M. sottolinea come dall'analisi delle curve di assorbimento di elettricità da parte della società (analisi condotta per il mese di marzo 2024), partendo dal dato di consumo di 1 kw/h, si evince che ogni giorno vi è un assorbimento minimo superiore ai 2 kw/h, sabato, domenica e festivo di Pasqua compreso (cfr. grafico alla p. 51 della proposta).
A titolo esemplificativo il P.M. ha riportato alcune specifiche sugli assorbimenti rilevati ed elaborati a cicli di ogni 15 minuti dal fornitore di energia elettrica A2A nel mese di marzo 2024 (cfr tabella a pag. 52 della richiesta).
L'organo proponente osserva che dai dati riportati: "emerge chiaramente come i consumi energetici abbiano il loro picco tra le 08:30 e le 23:15, indistintamente sia che si tratti di giorno infrasettimanale, di sabato, di domenica o di festivo. Risultano pertanto del tutto inattendibili le dichiarazioni secondo le quali al!'interno del laboratorio l'orario lavorativo giornaliero si svolge esclusivamente nelle ore mattutine, e per sole 4 o 8 ore al giorno (cfr grafico e tabelle riportate alle pp. da 51 a 53 della proposta)".
Sulla base delle esposte emergenze il P.M. ba iscritto nel registro degli indagati l'amm.re unico quale responsabile di diritto e il di lui socio
quale responsabile di fatto della per il reato di cui all'art. 603 bis c.p. "essendo emersi palesi indici rilevatori di una attività produttiva con personale in nero, in ambienti di lavoro pericolosi ed abusivi, con orario di lavoro di gran lunga superiore a quelli contrattualmente previsti"
Peraltro l' Amrn.re Unico veniva deferito per le violazioni accertate del T.U. prevenzionistico D.Lgs 81/08 di cui:
art 18 c.I lett. g - omesse visite mediche di idoneità al lavoro; art 18 c.I lett. d - omessa consegna DPI;
art 36 c. I e 2 - omessa informazione circa i rischi da lavoro correlato; art 37 c.I - omessa formazione;
art 225 c.I - omessa custodia agenti chimici ed infiammabili;
art 63 in combinato disposto art 64 - ambienti di lavoro insalubri e pericolosi e per aver utilizzato ambienti produttivi/commerciali quali ambienti abitativi in difformità d'uso; art 71 c.I - manomissione attrezzature di lavoro - rimozione dispositivi di sicurezza
art 14 c.1 - sospensione attività imprenditoriale per utilizzo forza lavoro in nero nella misura pari o superiore al 10% del totale della forza lavoro impiegata all'atto dell'accesso ispettivo.
Accertamenti presso la società La società•) ha sede legale in comune m via
SRL (di seguito anche • ed unità operativa nello stesso
Si tratta di società a responsabilità limitata con capitale sociale pari al minimo legale di € 10.000.
La proprietà è riconducibile alla predetta Amministratrice Unica
(nata a ) per il 60% delle quote sociali ed il rimanente 40 % è intestato alla società . La società ha un organico di 60 dipendenti ed ha come cliente principale la per la quale produce borse ed accessori in pelle da viaggio.
(omissis)
, si avvale di un sub fornitore accreditato. la società, quest'ultima, che ha sede legale in
. ed è amministrata da (nata in responsabile dì fatto e socio della sopra
La presenza della nei locali produttivi della .
era dovuta, secondo le dichiarazioni rese dalla stessa, al fatto che la predetta non si fidava dell'operato della (sub fornitrice per la produzione dei prodotti
) e voleva sincerarsi che il prodotto a marchio non fosse in lavorazione presso quel laboratorio.
L'organo proponente, tuttavia, evidenzia che quanto dichiarato dalla era parso in evidente contrasto con quanto riferito da circa il fatto che le direttive per la produzione erano a lui impartite da (nato a
il marito nonché dipendente della società amministrata da
), lo . aveva mostrato agli operanti le bolle di ricezione prodotto in lavorazione dalla stessa società
Lo , come rappresentato dal P.M., ha dichiarato di intrattenere i rapporti con aziende esterne che gli forniscono il materiale da lavorare tra cui:
e . In riferimento a quest'ultima
ha riferito di intrattenere i rapporti con il Sig. . o con la moglie di quest'ultimo Sig.ra per le lavorazioni dei prodotti a marchio
Ha precisato inoltre di ritirare il prodotto da lavorare direttamente presso la sede della società in Via prendendo accordi direttamente con ; successivamente alla lavorazione del prodotto, egli stesso si occupava di recapitarlo direttamente alla
Quanto dichiarato , come sottolineato dall'organo proponente, ha trovato riscontro nella documentazione reperita in fase di sopralluogo ispettivo ed in particolare nei blocchetti dei dai quali emergeva che la società
riceveva il prodotto lavorato dalla• ( cfr documenti alla pp. 56 e 57 della proposta).
Accertamenti relativi alla
In ragione di tali emergenze era effettuata dalla P.G. attività di osservazione presso la (sub fornitrice accreditata della per i prodotti ) e
poi attività ispettiva analoga a quella già condotta presso gli opifici cinesi a valle della catena produttiva.
Dall'attività di osservazione non risultavano elementi utili all'individuazione della società, che non era reperita.
Non essendo riusciti ad individuare fisicamente la società gli inquirenti hanno richiesto al Comune di documentazione inerente la
E' stata fornita la pratica n°
inizio attività presentata da nata il
alla dichiarazione di in Cina, C.F.
Presso il comune è stata acquisita la seguente documentazione:
Dalla consultazione della dichiarazione presentata presso il Comune di emergeva che, come sede della società, veniva indicata la Via
Era visionata la planimetria dei locali riconducibili alla società; sulla base della planimetria l'ingresso della società era per l'appunto al civico della via
era indicata una scala con porta a vetro tramite la quale si accedeva nei locali dichiarati in uso alla (alle pp. da 61 a 63 della proposta sono riportati la planimetria ed i documenti indicati)
Dagli ulteriori accertamenti cartolari è emerso che la ha come attività prevalente, la fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria -codice ATECO 15.12.09- e che, da visura camerale, ha iniziato ad operare nel settore in data 19 dicembre 2022.
La società ha un capitale sociale di Euro 1000,00 (mille/00) di cui il 95% (950,00 Euro) è detenuto da che riveste inoltre la carica di amministratrice unica, il restante 5 % (50 Euro) è detenuto dal socio e marito della
che (come esposto dal P.M.) risulta essere inoltre socio di capitale e gestore di fatto della della quale detiene l' 1% del capitale sociale.
Dalla verifica della Banca dati INPS, risulta che nel 2024, la
ha in organico, al mese di Febbraio, 9 lavoratori dipendenti, 5 dei quau assunti con contratto part-time (cfr. tabella riportata alla p. 64 della proposta)
Successivi approfondimenti hanno consentito di appurare che 8 dei 9 lavoratori sono distaccati presso la società (cfr. tabella riportata alla p. 64 della proposta).
In relazione ai lavoratori si è accertato che:
L'organo proponente osserva come da tali accertamenti emerge che dal mese di gennaio 2023 al mese di ottobre 2023 la ha operato con un solo dipendente con contratto part-time; successivamente, nel mese di novembre, sono stati assunti i lavoratori sopra indicati, poi immediatamente distaccati presso la
I lavoratori
risultano essere tutti cessati il 15/04/2024
In data 11.4.2024 la P.G. si recava in
per effettuare accesso ispettivo presso i locali della
Sennonchè ali'atto dell'accesso presso i locali in cui doveva essere operativa l'azienda
si accertava che all'interno dello stabile sito al piano terra risultava operare un'altra società, la che per oggetto sociale e amministrazione nulla aveva a che fare con la produzione di borse ed accessori. Venivano presi contatti con l'amministratore unico della stessa Sig.
al quale erano richieste informazioni circa la presenza della sua azienda presso quello stabile (cfr fotografie alle pp. 65 e 66 della proposta).
Lo stesso dichiarava che la sua società operava presso quella sede dal 01/03/2024, in forza di un contratto di locazione stipulato con la proprietà dell'immobile in data 23/02/2024. La secondo quanto riferito, prima della stipula del contratto di locazione citato, operava nel magazzino ubicato di fianco a quello attuale, separato da un atrio con pareti in vetro trasparente. Le due società inoltre condividevano un mgresso comune.
Il 'ia precisato di non avere"[... ] mai visto lavorare nessuno[...]" e che solo il 26 settembre 2023 aveva notato delle borse all'interno del locale, giorno in cui aveva scattato una fotografia consegnata agli operanti.
Il P.M. alla luce di siffatte risultanze osserva che è evidente che la società . pur essendo cartolarmente attiva, è di fatto inesistente.
La società ha ricevuto in sub appalto dalla lavorazioni del prodotto : ma. in realtà la lavorazione del prodotto viene svolta dall'opificio in compressione costi, con manodopera irregolare ed in ambienti di lavoro sotto minimo etico.
L'organo proponente espone che: "La come evidenziano i movimenti dei lavoratori sopradescritti, rappresenta un mero bacino di lavoratori che. una volta assunti, vengono impiegati mediante distacco direttamente presso la. così lasciando gli oneri retributivi, contributivi ed assicurativi a carico della distaccante e. quindi. così abbattendo i costi del lavoro per la . , quest'ultima poi esternalizza alla società ombra .
una parte di produzione del brand a costi di gran lunga inferiori rispetto a quelli sostenuti dalla stessa committente.
La. al fine di rappresentare una produzione che nei fatti non viene svolta. data l'inesistenza di una sede produttiva. emette fatture nei confronti della committente che sono in concreto fatture per operazioni inesistenti. "
(omissis)
Acquisizioni documentale presso
In data 11 aprile 2024, subito dopo aver accertato l' inesistenza della sede legale ed operativa in della società (sub fornitrice della per la produzione di borse e portafogli ) la Polizia Giudiziaria si recava in :iapprima presso la dichiarata sede legale della (ove però vi erano degli uffici di uno studio commercialista) e,
immediatamente dopo, in vie ove risulta la sede operativa della società. Gli operanti prendevano contatti con il dipendente e con la di lui moglie e amministratrice unica , i quali rendevano dichiarazioni. In particolare, tra l'altro, la ha dichiarato che in passato aveva già collaborato con la
Infatti venivano acquisiti presso la società i mastrini sulle forniture alla (la stessa tuttavia, in sede ispettiva presso la
aveva riferito di non aver mai avuto rapporti commerciali con la predetta azienda) - cfr documento a p. 69 della proposta-.
La ha inoltre detto di essere convinta che la propria società fornitrice
si trovasse a di aver effettato una
visura camerale per verificarne lo stato di attività e, una volta verificato che la società risultava attiva, di essersi recata dal consulente della Dott con Studio in
·1 quale le diceva di non sapere che•1 :osse inesistente a lo
stesso inoltre riferiva che l'Amministratrice della predetta società si trovava in Cina già da oltre 40 giorni.
Sempre la ha aggiunto di essersi recata presso i locali della
a dicembre 2022 verificandone l'idoneità e che nel successivo mese di gennaio 2023 la aveva effettuato un audit dichiarando a sua volta l'idoneità dell'azienda sub fornitrice.
L'organo proponente riporta la documentazione acquisita presso la soc.
Il P.M. osserva che tra la documentazione acquisita vi è anche il contratto di prestazione d'opera 2024 tra la committente e l'affidataria e che alla data di sottoscrizione di detto contratto d'appalto del 5 gennaio 2024 la società già era inesistente da diversi mesi.
L'organo proponente rappresenta che le emergenze investigative inducono a ritenere che la società sia stata fittiziamente creata solo per giustificare l'estemalizzazione della produzione e che, subito dopo l'unico audit effettuato dal brand, siano stati dismessi i laboratori ed i lavoratori (acquisiti direttamente nel ciclo produttivo della ) e che la produzione effettiva sia stata di fatto realizzata dall'opificio nelle condizioni di sfruttamento emerse nel corso delle attività ispettive.
Il fatturato per la produzione
complessivi 737.623,30 euro (cfr. tabella alla p. 74 della proposta).
La società committente in data 1O aprile 2024 ha fatto sottoscrivere alla propria appaltatrice il codice condotta fornitore (oltre al documento Condizioni Generali di Acquisto e regolamento REACH e standard). La data di sottoscrizione è di un giorno successivo alla data di ispezione presso la
nel corso della quale è stata trovata l'Amministratrice unica
della
Il P.M. sottolinea come sia verosimile ritenere che la stessa . probabilmente avvertita dalla· delle ispezioni in essere, si sia attivata al fine di regolamentare la gestione fornitori attraverso la sottoscrizione dei codici di condotta.
Considerazioni finali del P.M.
In base alla descritta ricostruzione dei fatti, la Procura ha esposto le considerazioni (che di seguito si riportano) chiedendo al Tribunale di disporre nei confronti di
l'amministrazione giudiziaria dei beni ex art. 34 D.lvo 159/11.
Deduce l'organo proponente che le evidenze investigative analiticamente riportate consentono di ritenere integrata nei confronti dei amministratori di diritto e di fatto della
e della gli estremi del reato di cui all'art. 603 bis c.p., avuto riguardo alle condizioni di lavoro dei soggetti impiegati dalle due società per la produzione; quanto alla la stessa è solo cartolarmente deputata alla produzione in sub appalto di borse e portafogli, ma in realtà è risultata inesistente e creata al solo scopo di fornire manodopera alla , appaltatrice diretta del brand•,
Il P.M. osserva:
"Considerato quanto sopra, emerge in modo del tutto evidente l'esistenza di una catena produttiva a valle della filiera, nella quale il vero business è costituito da costi di produzione in serie ampiamente compressi rispetto a quelli che si avrebbero qualora fosse correttamente applicata la normativa contrattuale collettiva ed in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro.
È proprio su questi aspetti che si crea il margine di profitto:l'utilizzo di manodopera in nero e clandestina; la mancata formazione sui rischi da lavoro ai dipendenti; le omesse visite mediche di idoneità alla mansione; l'omessa consegna dei previsti DPL i macchinari non a norma dai quali risultano rimossi scientemente i dispositivi di protezione al fine di aumentarne la produttività a discapito della sicurezza e l'incolumità dei lavoratori; il riscontro di ambienti abitativi abusivamente realizzati ed utilizzati al fine di avere forza lavoro reperibile h/24, come ampiamente dimostrato attraverso la complessa analisi delle curve di carico elettriche che attestano la continuità dei cicli produttivi giorno/notte, festivi compresi.
Tutto quanto appena descritto di fatto dimostra, in maniera plastica, una grave sistema di sfruttamento lavorativo.
Allarmante è inoltre il fatto, a differenza delle numerose attività precedentemente svolte, di aver accertato una produzione con forza lavoro irregolare, in ambienti insalubri e con macchinari pericolosi e con dormitori abusivi, che è immediatamente riconducibile ad una società diretta appaltatrice della committente
Le criticità riscontrate sono state sicuramente favorite da una negligente valutazione da parte committente, nel caso di specie dei requisiti tecnico professionali delle società appaltatrici della produzione, oltre che da una omessa verifica della effettiva filiera produttiva (vds .) sia nei confronti delle appaltatrici dirette sia dei sub
appaltatori.
Sussistono tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 34 D.L.vo 159/2011: soggetti gravemente indiziati per il reato di caporalato che sfruttano pesantemente il lavoro dei loro connazionali cinesi con conseguente beneficio per il brand di moda; brand che omette qualsiasi controllo sulla catena produttiva, con ciò agevolando detti soggetti. "
Motivi della decisione
Richiamando quanto più sopra esposto in punto di diritto in relazione alla misura dell'amministrazione giudiziaria ex artt. 34 D.lvo 159/11, occorre valutare la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti per l'applicazione di tale misura.
Alla luce della ricostruzione in fatto della vicenda in esame, emerge la realizzazione da parte degli amministratori di diritto e di fatto rispettivamente delle società Pelletterie e sopra indicate di condotte illecite riconducibili al reato di cui all'art. 603 bis c.p..
In particolare l'art. 603 bis al primo comma n. 2 punisce chi "[. ..} utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno [. ..}.individuando poi gli indici della condizione di sfruttamento dei lavoratori: [. ..} Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro,·
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. "
La giurisprudenza di legittimità con orientamento costante ha statuito che: "La mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. caratterizzato, al contrario, dallo sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio ( tra le tante sent. Sez. 4 n. 27582 del 16/09/2020)
La Corte di Cassazione ha, altresì affennato che: " Ai fini dell'integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantqggiose."
(cfr. sent. Sez. 4 - , Sentenza n. 24441 del 16/03/2021).
Come correttamente argomentato dal P.M., i presupposti per integrare il reato di cui all'art. 603 bis c.p. si riscontrano per tutte e due le società sopra indicate; in altre parole nei confronti di quale amministratrice della srl e del di lei marito quale 12:estore di fatto della società, nonché dell'amministratore della e del cogestore di fatto e socio . risulta un sufficiente quadro indiziario in relazione alla contestazione di tale condotta criminosa, tanto che tali soggetti sono indagati per il reato di cui all'art. 603 bis c.p..
In particolare presso tali società sono emersi in modo eclatante all'esito dell'attività investigativa plurimi indici di sfruttamento dell'art. 603 bis c.p..
Al chiaro fine di abbattere i costi del lavoro, vengono completamente evase le imposte dirette relative al costo dipendenti (contributi, assicurazione infortuni; si pensi ai lavoratori in nero). Inoltre sono stati completamente omessi tutti i costi relativi alla sicurezza, sia dei dipendenti che degli ambienti di lavoro, essendo stata, inoltre, rilevata l'omissione delle visite mediche dei lavoratori, della formazione ed informazione.
Il pericolo per la sicurezza dei lavoratori è poi accresciuto dalla rimozione di dispositivi di sicurezza dalle macchine (spazzolatrici, incollatrici, adesivatrici, macchine spaccapelle) oltre che dalla non corretta custodia dei materiali chimici ed infiammabili. Ulteriore indice di sfruttamento dei lavoratori è rappresentato dalle condizioni alloggiative dei dipendenti, che appaiono degradate ed insalubri ed espongono gli operai a ritmi lavorativi sicuramente non convenzionali.
Non può poi non rilevarsi che il fenomeno dell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre a sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e rischio per la loro incolumità, ha significativi riflessi in termini di concorrenza all'interno del mercato del lavoro; le aziende virtuose, infatti, sostengono spese di retribuzione, contribuzione, assicurazione e di gestione della sicurezza che sono del tutto sbilanciate rispetto a chi, come gli imprenditori cinesi sopra indicati, le riduce in modo significativo o le omette del tutto, creando una concorrenza altamente sleale nei confronti delle prime.
In particolare sia nella che nella . i lavoratori, dei quali diversi in condizione di clandestinità ovvero impiegati "in nero", si trovavano in situazioni abitative degradanti, ricavate presso gli stessi luoghi di lavoro o in stabili adiacenti, con ambienti ·abusivi ed insalubri, pericolosi per la loro salute e sicurezza (nelle aziende erano realizzati veri e propri dormitori, in locali che spesso non avevano destinazione abitativa - si pensi ad esempio ai magazzini usati come refettorio e cucina- ), lavoravano con macchinari sui quali non erano presenti i dispositivi di sicurezza, nonché a contatto con agenti chimici utilizzati per la produzione, che non erano conservati in modo da garantire la sicurezza da contaminazioni ed il rischio di incendi, non tutti i lavoratori erano stati sottoposti a visita medica e avevano effettuato corsi per la formazione sui rischi per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Oltretutto vivendo nei dormitori ricavati presso i luoghi di lavoro gli operai erano in sostanza sempre a disposizione del datore di lavoro e di fatto continuamente sorvegliati (si ricorda a titolo esemplificativo che uno dei lavoratori della srl ha dichiarato che pur avendo la famiglia a Milano mangiava e dormiva al piano superiore del laboratorio, che presso il capannone della produzione della era presente un impianto di video sorveglianza, che i lavoratori trovati della
hanno dichiarato di ricevere vitto e alloggio presso i luoghi di lavoro), con inevitab111 / /; riflessi negativi sul rispetto dell'orario di lavoro e dei periodi di riposto.
A tal proposito, come si è visto, dalle rilevazioni del consumo energetico effettuate presso le due società in questione emergeva, in sostanza, che il lavoro era svolto per tutto il giorno (ad esempio nella i consumi avevano il picco tra le 8,00 e le 23,15, sempre a titolo esemplificativo presso la tra le giornate di domenica 1O marzo 2024 e di lunedì 11 marzo 2024 non si registra una flessione dei consumi elettrici, pure negli orari notturni e pure la domenica di Pasqua 31 marzo 2024 i consumi energetici non scendono sotto la media dei 2Km!h ), indistintamente tutti i giorni compresi i sabati e le domeniche ed i giorni festivi, con una retribuzione, all'evidenza sottosoglia rispetto ai minimi tabellari retributivi previsti dal contratto collettivo, avuto riguardo alle modalità di svolgimento effettivo della prestazione lavorativa più sopra descritte.
Nei laboratori in questione sono stati rilevati anche il mancato pagamento dei contributi e l'omissione dei costi relativi alla sicurezza sul lavoro.
Del resto è significativa la circostanza che agli amministratori di entrambe le società siano state contestate anche diverse violazioni del T.U. prevenzionistico D.Lgs 81/08.
Ricorre anche lo stato di bisogno dei lavoratori, trattandosi di soggetti stranieri extracomunitari per la gran parte cinesi (ma vi era anche qualche pachistano e filippino) in relazione ai quali è noto che, anche quando non sono clandestini, comunque appartengono alla comunità cinese che (come anche altre comunità straniere) spesso presenta aspetti di chiusura rispetto allo Stato ospitante ed alla sua realtà socio-economica (tanto che spesso tali soggetti pur presenti sul territorio dello Stato da diversi anni non parlano bene neppure la lingua italiana; ed in effetti diversi lavoratori non parlavano la lingua italiana, così ad esempio anche la stessa amministratrice della ), sicchè gli stessi si trovano in condizioni di difficile emancipazione ed inserimento sociale, e dunque in sostanza sono costretti (con particolare riferimento ai soggetti clandestini) o quantomeno fortemente condizionati ad accettare condizioni di lavoro particolarmente svantaggiose che si traducono in un vero e proprio sfruttamento, pur di garantirsi i mezzi di sussistenza.
Giova ricordare, peraltro, che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte affinché sia integrato il reato in esame è sufficiente che gli indici di rilevazione dello sfruttamento siano presenti anche per un solo lavoratore, purchè vi sia la reiterazione delle condotte che concretizzano lo sfruttamento che deve essere riferita ad ogni singolo lavoratore (cfr. sent. Sez. 4 - , Sentenza n. 45615 del 11/11/2021).
Come si è già detto in una prospettiva più ampia, il fenomeno dell' intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre che sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e rischio per la loro incolumità, incide, falsandolo, sul mercato del lavoro, che nel caso di aziende virtuose espone le stesse a spese di retribuzione, contribuzione, assicurazione e di gestione della sicurezza del tutto sbilanciate rispetto a chi, come le società scrutinate, bypassandole in toto, le annulla completamente creando una concorrenza altamente sleale nei confronti di chi assume correttamente il proprio personale ai costi previsti dalla contrattazione collettiva vigente.
Va detto che la circostanza che presso i suddetti laboratori sia stato trovato, al momento dell'ispezione, un non rilevante numero di lavoratori intenti a svolgere l'attività non può indurre a differenti considerazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 603 bis c.p., atteso che, come si è visto, in tutti i laboratori erano molte sia le postazioni di lavoro che i posti letto.
Inoltre, le curve di carico energetico rilevate e attestate su picchi di massimo consumo danno conto di una produzione attiva per molte ore al giorno, indistintamente anche nei festivi ed anche in orario notturno, il che sta a significare che o i lavoratori erano molti di più di quelli rinvenuti o che i pochi lavoratori erano sottoposti a ritmi di lavoro massacranti.
Attività agevolatoria della srl
La srl svolge la sua att1v1tà esternalizzando la produzione, come del resto molte altre case produttrici dei cd brand di moda di lusso.
Nel caso di specie le risultanze investigative hanno consentito di appurare come la srl abbia affidato la produzione delle borse e di accessori in pelle in
via diretta alla ed alla srl e che la realizzazione di tali beni sia stata effettuata in contesti lavorauv1 operanti in regime di sfruttamento dei lavoratori.
In particolare le emergenze in atti hanno permesso di accertare come la peraltro fornitrice diretta della operasse con modalità tali da determinare lo sfruttamento degli operai e che la , ufficialmente fornitrice della abbia solo formalmente sub-appaltato la produzione della pelletteria alla servendosi, invece, nel concreto della srls, anch'essa operante in regime di sfruttamento dei lavoratori (significativa la fuga tentata da tre operai di quest'ultima società al momento dell'accesso ispettivo).
Presso la e la sono stati rinvenuti i beni con marchio (le borse, portafogli ecc) e l'originalità di tali prodotti non è in discussione e risulta sia dalle dichiarazioni degli stessi amministratori delle società coinvolte nella catena di produzione, sia dalla documentazione acquisita (si pensi oltre ai DDT anche ad esempio alle schede di lavorazione e di validazione, ove sono contenute indicazioni tecniche sul modello lavorato, sui codici dei singoli materiali da utilizzare ed assemblare, ed alla validazione delle lavorazioni effettuate secondo le specifiche indicazioni della casa madre).
Il sistema è stato ricostruito anche grazie alle fatture ed alla documentazione di trasporto, che ha disvelato la produzione diretta da parte della per, quanto alla , invece, si è appurato che sebbene la soc avesse sub-appaltato la produzione della pelletteria alla in concreto la realizzazione di tali prodotti era effettuata dalla _ (presso tale società sono stati trovati detti prodotti, nonché DDT riconducibili alla soc. significative poi le dichiarazioni dello sul punto).
Di particolare pregnanza sia la circostanza che amministratrice della sia stata trovata (insieme a consulente esterno tinanz1ar10 e di amministrazione sempre della ,) presso la
:Ù momento dell'accesso ispettivo in quest'ultima società da parte della P.G., sia il fatto che l'amministratore di fatto e socio dell-a abbia dichiarato di ritirare regolarmente il prodotto da lavorare dalla e di recapitare il prodotto finito sempre alla soc_
Si è accertato che la è, in sostanza, un mero schermo interposto nella catena produttiva (le emergenze sopra esposte hanno smentito le dichiarazioni rese dalla in merito alla ed in particolare in relazione all'asserita verificata concreta operatività ed idoneità produttiva di tale azienda): in sede di accesso ispettivo la società non è stata trovata ed i locali che avrebbero dovuto esserne la sede legale ed operativa erano locati dal febbraio 2024 ad altra società, la srl, il cui amministratore ha dichiarato, peraltro,di operare nel magazzino accanto a detti locali poi presi in affitto, già da epoca precedente e di non avervi mai visto lavorare nessuno.
Dalla documentazione acquisita presso il comune di' e dalla banca dati Inps emerge che la soc. pur formalmente costituita nel dicembre 2022, da gennaio a ottobre del 2023 avrebbe operato con un solo dipendente part-time e dal mese di novembre 2023 avrebbe assunto dipendenti poi immediatamente distaccati presso la
ed in seguito per la gran parte cessati il 15 aprile 2024. ha formalmente ricevuto in sub-appalto dalla :
(appaltatrice diretta della• ') le lavorazioni del prodotto ma la lavorazione del prodotto avveniva in concreto presso la _
Non può non segnalarsi che il 5 gennaio 2024 data di sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera tra la committente e l'affidataria la società era già insistente da diversi mesi.
Giova evidenziare, inoltre, come il 10.4.2024, cioè il giorno successivo all'accesso ispettivo della P.G. presso la (nei cui locali, si ripete, era trovata l'amministratrice della soc. . ed il ed il consulente esterno finanziario e di amministrazione della stessa società ), la ha fatto firmare alla propria appaltatrice il codice condotta fornitore (la medesima data del 10.4.2024 hanno anche il documento Condizioni Generali di Acquisto ed regolamento REACH e standard sottoscritti tra il brand e la soc
La vicenda fotografata dalle indagini relativa alle società in questione è in verità un campanello di allarme sintomatico di una più estesa e diffusa organizzazione della produzione. .
Non si tratta di fatti episodici o limitati a singole partite di prodotti, ma di un sistema di produzione generalizzato e consolidato, tenuto conto che dalle verifiche effettuate sono emerse modalità di organizzazione imprenditoriale rivelatrici di un modus operandi collaudato e sperimentato nel tempo.
Del resto l'amministratore della srl ha riferito di rifornirsi regolarmente dalla (con la quale vi è un documento chiamato "condizioni generali di acquisto"), così come l'amministratore della
(si tratta del amministratore di fatto e socio che peraltro e marito dell'amministratrice della ) ha detto di avere cosianti rapporti con la per la fornitura dei prodotti
Inoltre dalla documentazione (fatture e documenti di trasporto) emerge sia l'entità, non modesta, della produzione affidata a tali società (così ad esempio, come si è visto, il fatturato per l'anno 2023/2024 della: per la
è pari a 752.881,31 euro, mentre il fatturato della per la per l'anno 2024 è pari a 737.623,30 euro), sia il ricarico applicato alla produzione dei beni ( così ad esempio si è detto che la la produzione di un determinato modello di borsa rimette alla committente Dior un costo a pezzo pari a 53,00 euro, laddove il costo al dettaglio di tale prodotto è di 2.600,00 euro).
Il meccanismo è stato colposamente alimentato dalla che non ha verificato la reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici. alle quali affidare la produzione e non ha nel corso degli anni eseguito efficaci ispezioni o audit per appurare in concreto le effettive condizioni lavorative e gli ambienti di lavoro.
I modelli organizzati vi e gestionali della società, almeno allo stato. si sono nel concreto
A differenti considerazioni non può indurre l'unico audit del 2023 (risultante dagli atti) nei confronti della fornitrice srl con richiesta di documenti, controllo che in verità, appare più formale che sostanziale in relazione alla concreta verifica della capacità produttiva dell'azienda e delle condizioni lavorative degli operai. Analoghe valutazioni vanno fatte in relazione all'unico audit (pure questo emergente dalle indagini) disposto nel gennaio del 2023 dal brand nei confronti della a seguito del quale è stata dichiarata l'idoneità dell'azienda. controllo che, anche in tal caso. appare meramente formale, tenuto conto, tra l'altro. delle risultanze investigative, più sopra riportate, in merito all'organico aziendale della tra il 2023 ed il 2024. oltre a guanto già detto sull'esito negativo del sopralluogo fatto dalla P.G. nel luogo ove si sarebbe dovuta trovare la sede legale ed operativa della società ed alle dichiarazioni rese dall'amministratore della società srl. società locataria dal febbraio 2024 dei locali indicati come la sede della in relazione al fatto che anche nel periodo precedente mai nessuno era stato visto lavorare in tale unità. Preme sottolineare che la società committente solo in data 1O aprile 2024 (cioè il giorno successivo alla data di ispezione presso la nel corso della quale, oltre ai prodotti di pelletteria è stata trovata J'Amministratrice unica della insieme al consulente finanziario) ha fatto sottoscrivere alla propria appaltatrice il codice condotta
fornitore (come si è detto la medesima data del 10.4.2024 hanno anche il documento
Condizioni Generali di Acquisto ed regolamento REACH e standard sottoscritti tra il brand• e la soc • • 1.
In definitiva i controlli e le iniziative. anche da ultimo. assunti dalla società, almeno allo stato. sembrano più formali che sostanziali, avuto riguardo alla tipologia ed alle tempistiche degli stessi
Il sistema descritto, che ha, all'evidenza, l'obbiettivo dell'abbattimento dei costi e della massimizzazione dei profitti attraverso l'elusione delle norme penali e giuslavoristiche, è stato perpetrato nel tempo.
La condotta agevolatoria in esame - in guanto connessa in modo strutturale ed endemico all organizzazione della produzione da parte della società _nonché funzionale a realizzare una massimizzazione dei profitti, anche a costo di instaurare stabili rapporti con soggetti dediti allo sfruttamento dei lavoratori - si presenta come condotta stabile e perdurante nel tempo, integrando appieno il presupposto indicato dalla nonna.
In altre parole è fuor di dubbio che la non abbia effettivamente controllato la catena produttiva, verificando la reale capacità imprenditoriale delle società con le quali stipulare i contratti di fornitura e le concrete modalità di produzione dalle stesse adottate (addirittura in sostanza con interposizione fittizia di società come nel caso della ). omettendo di assumere tempestive ed adeguate iniziative di reale verifica della filiera dei sub-appalti. sino alla rescissione dei legami commerciali. con ciò realizzandosi. quantomeno sul piano di rimprovero colposo determinato dall'inerzia della società, quella condotta agevolatrice richiesta dalla fattispecie ex art. 34 D.Lvo 159/2011 per l'applicazione della misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria.
Infine il Tribunale da atto che è pervenuto alla sezione. in data 3 giugno 2024. un documento denominato "memoria con allegati , depositato nell ambito dei lavori attivati dal Prefetto di Milano con il Tavolo Tecnico, costituito in data 8 maggio 2024 e finalizzato alla promozione della collaborazione tra le imprese del settore nel contrasto al 'caporalato".
Tale documento (con i relativi allegati) è descrittivo dei modelli organizzativi e gestionali e del percorso avviato "motu proprio" dalla· in relazione all'attività del citatoTavolo Tecnico Prefettizio.
Questa iniziativa certamente apprezzabile e significativamente orientata alla risoluzione delle criticità riscontrate (sopra descritte). necessita tuttavia. di essere validata dal Tribunale con l'apporto dell'Amministratore Giudiziario nominato, dell'Organo Proponente e della stessa srl in contraddittorio ed alla luce della situazione che sarà concretamente rilevata al momento dell'esecuzione della misura.
Sul piano delle concrete modalità esecutive della misura, ritiene il Collegio, richiamando il criterio di proporzionalità fra situazione concretamente accertata ed applicazione della misura di prevenzione patrimoniale (principio recentemente richiamato dalla Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto del 27 febbraio 2019 numero 24) che l'attuale formulazione dell'art. 34 comma terzo D.Lvo 159/2011 consenta un intervento nella gestione societaria non implicante necessariamente l'impossessamento totale dell'attività di impresa e l'assunzione integrale dei poteri di gestione, prevedendosi la facoltà e non l'obbligo per l'amministratore giudiziario di esercitare "i poteri spettanti agli organi di amministrazione e altri organi sociali secondo le modalità stabilite del Tribunale" con una dizione letterale che demanda, dunque, al Tribunale la valutazione in ordine alle concrete modalità di intervento, in esito ad una valutazione ponderata del grado di infiltrazione delittuosa e del settore societario contaminato in rapporto alle dimensioni della società e tenendo conto, comunque, della necessità di salvaguardare la continuità aziendale ed i livelli occupazionali.
Osserva il Tribunale, che nel caso in esame, avuto riguardo allo specifico settore dei rapporti con le società fornitrici, nel quale sono emerse le criticità sopra indicate, procedendosi nei confronti di un' impresa pienamente operativa, rappresentativa dei cd brand della moda di lusso, svolgente la propria attività esclusivamente per il gruppo con sede a Parigi, ed avente rilevanti dimensioni, in applicazione del principio guida di proporzionalità, possa modularsi la misura in modo sì da assicurare il controllo da parte del Tribunale sugli organi gestori - per esempio per sostituire i componenti della governance e degli organi di controllo, ove necessario, e per adeguare i presidi di controllo interno-, ma lasciando il normale esercizio di impresa in capo agli organi di amministrazione societaria.
In particolare l'intervento dell'amministratore, ove possibile d'intesa con gli organi amministrativi della società. dovrà essere finalizzato, secondo le attività specificatamente riportate nella parte dispositiva. ad analizzare i rapporti con le imprese fornitrici in corso in modo da evitare che la filiera produttiva si articoli attraverso appalti e sub appalti con realtà imprenditoriali che adottino le illecite condizioni di sfruttamento dei lavoratori di cui all'art. 603 bis c.p. ed a rimuovere. ove necessario, i rapporti contrattuali tuttora in essere con soggetti direttamente o indirettamente collegati a tali realtà imprenditoriali; ad adottare un modello organizzativo previsto dal D. Lvo 231/2001 idoneo per prevenire fattisp·ecie di reato di cui all'art. 603 bis c.p.: ancora a rafforzare i presidi di controllo interno e quelli relativi alle verifiche reputazionali dei fornitori dell'azienda.
Il Tribunale si riserva di rimodulare ed espandere l'intervento e le facoltà dell'amministratore giudiziario ove la misura, con le modalità adottate, non risulti sufficientemente efficace.
P.Q.M.
visto l'art.34 D.Lvo 159/2011 come modificato dalla Legge 161/2017
dispone
l'amministrazione giudiziaria nei confronti della società
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale
in Milano per un periodo di anni 1 (uno); nomina
- quale Giudice Delegato alla procedura la d.ssa Giulia Cucciniello;
- quale Amministratore Giudiziario il dott. nato a il
con studio in Milano il quale
all'atto di accettazione dell'incarico farà pervenire al Tribunale un'autocertificazione in merito agli incarichi di amministrazione giudiziaria in corso di svolgimento, al mancato superamento della soglia dei tre incarichi in corso (art. 35 comma 2 come modificato. dalla legge 161/2017) ed all'insussistenza delle cause di incompatibilità (art 35 comma 3) ovvero di potenziale conflitto di interessi;
non dispone
allo stato la trascrizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 34 comma 4 D.Lvo 159/2011 in relazione a beni immobili o ad altri beni soggetti a pubblica registrazione non sussistendo allo stato una effettiva immissione in possesso di beni aziendali;
dispone
che l'ufficio di Amministrazione Giudiziaria:
1) entro trenta giorni dall'esecuzione del presente provvedimento, presenti al Giudice delegato una relazione particolareggiata che tenga conto delle attività da svolgere sotto indicate:
¿ esaminare l'assetto della società con particolare riferimento al modello organizzativo e gestionale redatto ex art. 6 II comma D. Lg. 231/2001 (e dunque con particolare cura nella valutazione della idoneità del modello "a prevenire reati della specie di quello verificatosi ) nello specifico settore cli intervento della misura (rapporto con le società fornitrici. verifica concreta della filiera produttiva) in fattispecie ex art. 603 bis c.p.;
¿ esaminare le iniziative attuate dalla società a seguito del provvedimento di prevenzione con particolare riferimento alla composizione degli organi amministrativi e di vigilanza interna (sindaci, componenti degli organismi di controllo) ed alla politica contrattuale intrapresa nei confronti delle società fornitrici;
2) nel corso dell'incarico provveda a:
¿ assicurare la propria costante presenza nella società con accessi ripetuti per incontri e riunioni con il management della società secondo le necessità, in relazione alle tematiche riguardanti l'oggetto della misura di prevenzione;
¿ intrattenere stabili rapporti con gli amministratori della società e con il personale direttivo nello specifico settore di intervento;
¿ rivedere tutti i contratti in essere nel settore delle società fornitrici a partire da quelli stipulati con
verificando la corretta osservanza delle regole normalmente adottate dal settore legale di mercato in relazione all'oggetto della misura di prevenzione e segnalando elementi sintomatici di situazioni analoghe anche con riferimento ad altre società fornitrici della
, nonchè rilasciare nulla osta alle risoluzioni contrattuali e alla stipula di nuovi contratti di fornitura inerenti il settore oggetto della misura di prevenzione, oltre la soglia di 10.000,00 euro previa interlocuzione con il Tribunale;
3) in previsione della prima udienza e comunque della scadenza del termine della procedura provveda a :
¿ esprimere valutazione circa l'atteggiamento assunto dalla società dopo l'adozione del provvedimento di prevenzione, considerando se la procedura, grazie soprattutto alla fattiva collaborazione della società, ha portato all'adozione di provvedimenti utili a prevenire fatti come quelli accertati, anche attraverso una rivisitazione degli assetti organizzativi interni rapportati alle carenze di internal audit riscontrate al momento dell'accesso.
delega
per l'esecuzione la Procura della Repubblica di Milano richiedente, con facoltà di subdelega, anche in relazione alle necessità investigative;
fissa
per la discussione l'udienza del 2024 ore 9,30 che sarà tenuta nell'Aula Misure di Prevenzione del Palazzo di Giustizia in Milano, piano III, lato Manara, nominando difensore d'ufficio della società , l'avv.to
con studio in Milano via• con facoltà di nominare un
difensore di fiducia
dispone
che il presente provvedimento sia notificato, a cura dell'organo proponente, mediante consegna di copia integrale con la relativa relata, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la discussione di cui sopra a:
- soggetti da considerarsi terzi nella procedura e segnatamente a: socio unico, con sede legale in via
Dispone darsi avviso, nel termine suddetto, al Pubblico Ministero, all' Amministratore Giudiziario ed al difensore;
avvisa le parti che possono prendere cognizione in Cancelleria degli atti e dei documenti.