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9 luglio 2024
Diffamazione a mezzo trasmissione TV: è competente il tribunale del luogo di residenza della persona offesa
Secondo la Cassazione, in tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, la competenza territoriale deve essere stabilita, in base all'art. 30, comma 5, seconda parte, della Legge n. 223/1990, con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione.
di La Redazione

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Il Massimo Consesso, con sentenza n. 26919 dell'8 luglio 2024, si è espresso sulla questione inerente alla competenza territoriale in caso di reato di diffamazione aggravata, commesso da un autore e un conduttore di una nota trasmissione televisiva durante un servizio sul delitto di Garlasco.

In particolare, gli imputati venivano accusati di aver leso la reputazione di Caia, durante la trasmissione televisiva, insinuando un suo coinvolgimento nell'omicidio di Chiara Poggi.
Il Tribunale, investito della questione sulla competenza territoriale dalla difesa degli imputati, rilevando l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, rimettevano la questione alla Suprema Corte.
La questione ex art. 24-bis c.p.p. proposta è la seguente:

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«se, in tema di diffamazione commessa con il mezzo della trasmissione televisiva, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazione dell'art. 30, comma 5, della legge n. 223 del 1990, nel foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato di diffamazione, ancorché non si tratti dei soggetti indicati nell'art. 30, comma 1, della medesima legge (ossia del concessionario privato, della concessionaria pubblica o della persona da loro delegata al controllo della trasmissione) oppure la speciale regola di competenza dettata dal comma 5 del citato art. 30 valga solo per i soggetti specificamente indicati nel comma primo della medesima disposizione, sicchè, quando questi non siano imputati, si applicano, agli autori della diffamazione, le regole generali di competenza territoriale previste in relazione alla diffamazione punita ex art. 595 cod. pen. e segnatamente l'art. 9, comma 1, cod. proc. pen.».

Il Collegio ritiene che il quesito debba risolversi nel senso che la competenza territoriale vada determinata dando prevalenza alla disciplina prevista dall'art. 30, c. 5, L. n. 223/1990, ed al foro di residenza della persona offesa, sicché spetta, nel caso di specie, al Tribunale di Milano.

La Corte di legittimità rileva quindi che:

ildiritto

«in tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando l'art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione».

La Corte precisa che la competenza territoriale prevista dalla L. n. 223/1990 nasce anche dall'esigenza di offrire alla persona offesa maggior tutela rispetto a "poteri forti" quali sono, in proiezione, quelli che fanno capo a detentori (concessionari radiotelevisivi o loro delegati) di media ad elevata potenzialità diffusiva, a prescindere dal fatto che essi siano o meno direttamente imputati nel processo.

Per questo motivo, la Cassazione precisa che la regola di competenza sopra riportata è giustificata dal fatto che la particolare forza e diffusività del mezzo utilizzato, suscettibile di manifestare, anche in relazione all'ampiezza della platea dei destinatari del messaggio, una potenzialità lesiva nei confronti della persona e della sua reputazione di gran lunga superiore a quella di qualsivoglia altro strumento di comunicazione di massa, crea un evidente squilibrio di posizioni.

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