Home
15 novembre 2024
Riapertura dei termini per il concordato preventivo biennale: adesioni fino al 12 dicembre
In Gazzetta Ufficiale n. 267, è stato pubblicato il D.L. n. 167/2024 che prevede la riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale. I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024 possono aderire fino al 12 dicembre 2024, tramite dichiarazione integrativa, salvo casi di imponibili o crediti dichiarati non conformi ai requisiti richiesti.
di La Redazione
In Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024 è stato pubblicato il D.L. 14 novembre 2024, n. 167 contenente «Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché' disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze».
La riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale è stata di recente discussa dal Consiglio dei Ministri n. 103 nella seduta di martedì 12 novembre 2024.
Il Decreto-Legge pubblicato in G.U. è già in vigore e si compone di 4 articoli.
- L'articolo 1 prevede «Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale». Nello specifico, si prevede che i soggetti che hanno presentato validamente la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale, vi possano aderirvi entro il 12 dicembre 2024 presentando una dichiarazione integrativa. Tuttavia, questa possibilità è esclusa se nella dichiarazione integrativa viene indicato un imponibile, un debito d'imposta inferiore o un credito maggiore rispetto a quanto dichiarato entro il 31 ottobre 2024. Per quanto riguarda il ravvedimento speciale, l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.
- L'articolo 2 del D.L. n. 167/2024 è dedicato ai lavoratori dipendenti e prevede l'ampliamento dei beneficiari del bonus Natale, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità. Il lavoratore ha diritto all'indennità si ha almeno un figlio, anche nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato. L'indennità è esclusa ai lavoratori dipendenti coniugati o conviventi il cui coniuge o convivente, non separato legalmente, beneficia della stessa indennità.
Documenti correlati