Per Cassa Forense, gli avvocati che decidono di aderire al concordato preventivo biennale continuano a versare la contribuzione previdenziale sulla base del reddito effettivamente prodotto.
Il Decreto n. 13/2024 ha introdotto il concordato preventivo biennale, stabilendo all'art. 30 quanto segue: «Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori…».
Ma tale norma produce effetti in ordine agli obblighi contributivi cui sono assoggettati gli iscritti alle Casse di previdenza private?
Sulla questione è intervenuta l'Adepp, l'associazione che rappresenta le Casse di previdenza dei professionisti, che con un comunicato ha chiarito tale norma non si applica agli Enti di previdenza cd. privatizzati, perché «oltre a lederne l'autonomia potrebbe incidere sulla stabilità finanziaria».
Pertanto, gli avvocati che decidono di aderire al concordato preventivo biennale continuano a versare la contribuzione previdenziale sulla base del reddito effettivamente prodotto.