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31 gennaio 2025
Comunicazione preventiva per l’utilizzo di locali chiusi sotterranei: novità dopo il Collegato Lavoro

Sarà l'Ispettorato del Lavoro ad essere ora competente in merito all'utilizzo in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semisotterranei, prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione apposita via PEC prima dell'utilizzo dei locali.

di La Redazione

Il Collegato Lavoro, in vigore dal 12 gennaio 2025, ha modificato i commi 2 e 3 dell'art. 65 D. Lgs. n. 81/2008, in merito ai quali l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 811 del 29 gennaio 2025, fornisce le seguenti indicazioni:

esempio

  • È consentito, in deroga al comma 1, l'utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei laddove le lavorazioni non diano luogo ad emissione di agenti nocivi e sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato IV, nonché le condizioni di aerazione, illuminazione e microclima;
  • Il datore di lavoro è tenuto a comunicare alla sede INL competente l'uso dei locali di cui sopra a mezzo PEC, allegando idonea documentazione. I locali potranno essere utilizzati una volta trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione, salvo l'INL non abbia richiesto ulteriori informazioni. In tal caso, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi 30 giorni dall'ultima comunicazione.

La comunicazione di utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei può riguardare solo i locali già dotati di titolo edilizio con destinazione d'uso compatibile con il tipo di attività di lavoro per la quale si presenta la comunicazione. Quest'ultima deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo INL ovvero in carta semplice e può essere inoltrata solo tramite PEC 30 giorni prima del previsto utilizzo, della modifica o della voltura dei locali.
La comunicazione deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

precisazione

  • Una relazione che descriva puntualmente il tipo di attività con l'indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ogni ambiente, che esse non daranno luogo all'emissione di agenti nocivi e che rispetteranno i requisiti di cui all'allegato IV;
  • L'asseverazione da parte di un tecnico abilitato attestante: la conformità dei locali agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio comunale e alle disposizioni normative statali e regionali; l'agibilità dei locali; il rispetto delle norme igienico-sanitarie; il rispetto delle norme di sicurezza; la conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti presenti.

Non è invece possibile presentare la comunicazione quando le lavorazioni comportano l'emissione di agenti nocivi, come la verniciatura, i processi di saldatura, la ricarica di batterie e la tipografia.

L'Ispettorato aggiunge che entro 24 mesi dall'inizio dell'attività devono essere valutati i livelli di concentrazione di gas radon.
In caso divariazione di ragione sociale o del datore di lavoro, basterà trasmettere all'INL una dichiarazione ove si indica il permanere di quanto precedentemente comunicato riportando gli estremi della precedente comunicazione.

attenzione

Ogni qualvolta intervengano variazioni significative inerenti, ad esempio, alla tipologia dell'attività lavorativa, va inoltrata una nuova comunicazione.

Le richieste trasmesse prima dell'entrata in vigore della L. n. 203/2024 restano di competenza dell'ASL secondo la prassi amministrativa previgente al momento della richiesta.

attenzione

Resta ferma la possibilità per l'INL di richiedere ulteriori informazioni qualora la documentazione trasmessa risultasse incompleta o carente.
In mancanza, invece, delle condizioni richieste dal comma 2 dell'art. 65 D. Lgs. n. 81/2008, l'Ispettorato dovrà comunicare il diniego al datore di lavoro all'utilizzo dei locali con le motivazioni che ne stanno alla base.

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