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27 gennaio 2025
Dimissioni per fatti concludenti: le indicazioni operative dell’INL

In materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenze ingiustificate, l'Ispettorato ha fornito le prime istruzioni riguardanti le dimissioni per fatti concludenti previste dal Collegato Lavoro.

di La Redazione

Con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative in merito alle novità introdotte dall' art. 19 della Legge 13 dicembre 2024 n. 203 (cd. Collegato Lavoro) in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenze ingiustificate.

La nuova norma integra la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con l'aggiunta del comma 7-bis all'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, introducendo nell'ordinamento la fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti.

Tale disposizione prevede, in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni, lo scioglimento del rapporto di lavoro su iniziativa del datore di lavoro, dandone comunicazione alla sede territoriale INL, che potrà verificare la veridicità della comunicazione.

La previsione affida anzitutto l'onere, in capo al datore di lavoro, di comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato, da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, l'assenza ingiustificata del lavoratore che si sia protratta oltre uno specifico termine.

Comunicazione alle sedi territoriali INL

Il datore di lavoro è tenuto ad inviare preferibilmente a mezzo PEC una comunicazione all' indirizzo istituzionale della sede territorialmente competente. La comunicazione dovrà contenere tutte le informazioni di cui è a conoscenza il datore stesso, dati anagrafici, recapiti telefonici e posta elettronica.
Al riguardo si è messa a disposizione dell'utenza un modello di comunicazione volto a uniformarne i contenuti e semplificare il relativo adempimento da parte dei datori di lavoro.

 

Una volta ricevuta la comunicazione, l'Ispettorato potrà procedere con la verifica della veridicità, e se quest'ultima viene provata, la comunicazione avrà l'effetto di risolvereautomaticamente il rapporto di lavoro, considerando l'assenza ingiustificata come comportamento concludente simbolo della volontà del lavoratore di dimettersi senza diritto alla NASpI.
L'INL oltre a contattare il diretto interessato, potrà anche procedere all'intervista di altro personale impiegato o altri soggetti che possano fornire elementi utili ai fini dell'accertamento. In questo l'Ispettorato garantisce la massima tempestività prevedendo un termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione entro il quale espletare le dovute verifiche.

Risoluzione del rapporto e prova contraria

Una volta decorso il termine contrattuale o legale dell'assenza ingiustificata, ed effettuata la comunicazione all' Ispettorato, il datore di lavoro può procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.

L'Ispettorato evidenzia che il lavoratore, per evitare l'effetto risolutivo della procedura, ha l'onere di provare non tanto i motivi che sono alla base dell'assenza, bensì l'impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad es. perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati.

Laddove l'INL accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, l'Ispettorato provvederà a comunicare l'inefficacia della risoluzione sia al lavoratore – il quale avrà diritto alla ricostituzione del rapporto laddove il datore di lavoro abbia già provveduto alla trasmissione del relativo modello Unilav – sia al datore di lavoro possibilmente riscontrando, con lo stesso mezzo, la comunicazione via PEC ricevuta.

Qualora il lavoratore, pur contattato dall'Ispettorato, sia stato assente senza giustificato motivo e non abbia dato prova dell'impossibilità della relativa comunicazione, il rapporto dovrà ritenersi comunque risolto.

E dovessero essere riscontrate gravi inadempienze del datore di lavoro, tali da costituire gli estremi di giusta causa (ad es.: mancato pagamento delle retribuzioni), tra le prerogative dell'Ispettorato ricade la facoltà di riqualificare le dimissioni da tacite in dimissioni per giusta causa.

novita

Con la nota n. 3984 del 29 aprile 2025, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro comunica che è stato aggiornato il modello di comunicazione ai sensi dell'art. 26, comma 7-bis, D. Lgs. n. 151/2015 introdotto dall'art. 19 L. n. 203/2024

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