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30 gennaio 2025
NASpI e attività stagionali: anche dopo il Collegato Lavoro, l’addizionale resta dovuta

Lo chiarisce l'INPS con riferimento alla norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 11, Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro).

di La Redazione

Il Collegato Lavoro (L. n. 203/2024) contiene una norma di interpretazione autentica che definisce le attività stagionali escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 21, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, prevedendo che laddove il lavoratore sia stato riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto superiore, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Con il messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025, l'INPS fornisce chiarimenti sui profili legati all'applicazione del contributo addizionale NASpI e al relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali.
Si specifica, in particolare, che i lavoratori a tempo determinato assunti nell'ambito di attività funzionali a far fronte a intensificazioni dell'attività di lavoro in certi periodi dell'anno o a esigenze di natura tecnico-produttiva o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, anche se definite attività stagionali ai sensi del Collegato Lavoro, non rientrano nell'elencazione di cui al DPR 1525/1963, per cui è dovuto il contributo addizionale NASpI e l'aumento dello stesso in caso di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato.

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