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4 febbraio 2025
Sproporzionata la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere reati societari
La Consulta, con la sentenza n. 7 del 4 febbraio 2024, dichiara parzialmente incostituzionale l'art. 2641 del Codice civile nella parte in cui prevede l'obbligo di disporre la confisca di tutti beni utilizzati per commettere un reato societario, in quanto incompatibile con il principio di proporzionalità.
di La Redazione
Nell'ambito del processo relativo alla crisi della Banca popolare di Vicenza, la Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2641, commi 1 e 2, c.c. nella parte in cui assoggetta a confisca per equivalente anche i beni utilizzati per commettere il reato, in relazione agli:

esempio

Nel caso di specie, il Tribunale di Vicenza ha disposto, a carico di quattro imputati, la confisca dell'importo di 963 milioni di euro, ritenuto corrispondente alle somme di denaro utilizzate per la commissione dei reati di aggiotaggio e di ostacolo alla vigilanza della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea. Decisione poi riformata dalla Corte d'Appello, la quale ha revocato la misura giudicandola contraria al principio di proporzionalità delle pene sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Con sentenza n. 7 del 4 febbraio, la Corte costituzionale dichiara parzialmente incostituzionale la disposizione del Codice civile censurata: l'obbligo di disporre la confisca di tutti beni utilizzati per commettere un reato societario, anche nella forma della confisca di beni di valore equivalente, può condurre a risultati sanzionatori manifestamente sproporzionati.
 
Nelle sue motivazioni, la Consulta osserva che la confisca dei beni ha natura di vera e propria pena di carattere patrimoniale e, di conseguenza, deve rispettare il principio di proporzionalità. Quest'ultimo vieta che le pene patrimoniali risultino sproporzionate rispetto alle condizioni economiche dell'interessato, e in ogni caso alla sua capacità di far fronte al pagamento richiesto. E proprio per tale ragione l'art. 2641 c.c., che impone in ogni caso di confiscare agli autori del reato l'intero importo corrispondente ai beni utilizzati per commettere un reato, anche se appartenenti ad una società, può produrre risultati sanzionatori sproporzionati, in quanto non consente al giudice di adeguare l'importo alle reali capacità economiche e patrimoniali delle singole persone fisiche interessate.

precisazione

Tutt'al più, il Legislatore può valutare di introdurre una nuova disciplina in materia rispettosa del principio di proporzionalità, così come previsto in altri sistemi giuridici e nella legislazione UE.

Resta invece in vigore l'obbligo di confiscare integralmente i profitti ricavati dal reato, in forma diretta e per equivalente, a carico di qualsiasi persona fisica o giuridica che risulti aver conseguito le utilità derivanti dal reato. Resta ferma anche la facoltà per il giudice di confiscare i beni utilizzati per commettere il reato prevista in via generale dell'art. 240 c.p., sempre nel rispetto del principio di proporzionalità.
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