Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 30 maggio 2024, a seguito giudizio ex art. 322- bis cod. proc. pen., ii Tribunale di Foggia ha rigettato l'appello proposto nell'interesse della C. Servizi Energetici S.p.a. avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 17 gennaio 2024.
Al fine di far luce sulla vicenda: occorre brevemente ricostruire gli sviluppi procedimentali della stessa.
Con decreto del 16 ottobre 2023, ii Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Foggia, nell'ambito del procedimento penale a carico di Salcuni Domenico ed altri, disponeva, tra l'altro, ii sequestro preventivo finalizzato alla confisca del credito di imposta pari ad euro 1.785.502,25 nella disponibilita della C. Servizi Energetici S.p.a. in quanta ritenuto profitto dell'illecito amministrativo ex d.lgs. n. 231/2001 derivante dal reato di truffa in danno dello Stato ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.
In sede di esecuzione del predetto decreto I l'Agenzia delle Entrate sottoponeva a sequestro crediti del portafoglio della C. Servizi Energetici S.p.a. - gia C. Servizi Energetici S.p.a. a seguito di modifica della denominazione sociale deliberata ii 17 gennaio 2024 - parzialmente diversi da quelli ritenuti profitto di reato fino all'ammontare della somma indicata.
Per tale ragione, la C. Servizi Energetici S.p.a., a mezzo del proprio difensore, in data 4 dicembre 2023 proponeva istanza al pubblico ministero affinche disponesse la modifica dell'esecuzione del sequestro preventivo rappresentando che, in sede di esecuzione del provvedimento, l'Agenzia delle Entrate aveva per errore eseguito ii sequestro vincolando crediti diversi da quelli indicati nel provvedimento cautelare e chiedeva, per l'effetto, che la misura venisse eseguita sugli effettivi crediti oggetto di sequestro.
II pubblico ministero con provvedimento del 12 dicembre 2023 rigettava l'istanza ed avverso tale decisione veniva proposto incidente di esecuzione innanzi al G.i.p. ii quale, con ordinanza in data 17 gennaio 2024, rigettava la richiesta argomentando che nel dispositivo del provvedimento cautelare ii credito da sottoporre a vincolo e indicato solo in base al suo importo senza ulteriori limiti o specificazioni e tantomeno qualificazioni in termini di profitto del reato, nonche osservando che ogni questione inerente la presunta non pertinenza dell'oggetto colpito dalla esecuzione rispetto a quello oggetto del sequestro doveva essere esposta in sede di riesame cui, invece, la parte, pur avendo promosso ii relativo giudizio, aveva rinunciato rendendo in tal modo definitivo ii provvedimento.
Contra tale decisione la C. Servizi Energetici S.p.a. proponeva ricorso per Cassazione.
Con ordinanza del 7 maggio 2024 la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione, qualificato ii ricorso come appello cautelare disponeva trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia che emetteva l'ordinanza in questa sede impugnata.
2. Ricorre per cassazione avverso quest'ultima ordinanza ii difensore della C. Servizi Energetici S.p.a., deducendo con un unico articolato motivo la violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 19 e 53 del d.lgs. n. 231/2001.
Premette, innanzitutto, parte ricorrente che i crediti di imposta, conservati nella piattaforma elettronica denominata Cassetta Fiscale, solo quando visibili in detto Cassetta producono i loro effetti giuridici e risultano opponibili all'Erario.
Detti crediti sono poi contrassegnati da un codice identificativo relativo alla categoria di appartenenza che individua ii regime giuridico degli stessi come previsto per legge e, qualora "spalmabili" nel tempo, risultano essere indicate per essi le quote annuali di detraibilita. Anche in caso di cessione1 detti crediti mantengono lo stesso regime giuridico di detraibilita legato all'annualita nei quali gli stessi possono essere goduti, con la conseguenza che piu e lontano ii momenta della loro detraibilita,inferiore e ii loro valore in caso di cessione.
Nel caso in esame, i crediti pertinenti ai fatti in contestazione, formatisi a far tempo dal 2021, risultano contraddistinti all'interno del Cassetta Fiscale della societa con ii codice tributo 6922 (riguardante ii cosiddetto bonus per gli interventi di riqualificazione energetica), situazione che consente la detraibilita delle spese sostenute dai committenti condomini nella misura delI'85% e la ripartizione del credito in dieci quote annuali fra loro autonome e distinte.
Tutto cio premesso, rileva la difesa della ricorrente che l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto elidere per ogni annualita la quota riconducibile al credito contestato mentre, invece, ha eseguito ii sequestro in modo del tutto arbitrario sottoponendo a vincolo crediti relativi alle annualita 2021, 2023 e 2024 (fino al valore complessivo di 1.785.489,00 euro), lasciando invece nella disponibilita della societa le quote del credito asseritamente illecito che rimangono presenti nel Cassetta Fiscale fino al 2030.
Secondo la difesa della ricorrente i crediti sequestrabili per le annualita 2023 e 2024 potevano ammontare al massimo a 178.550,22 euro mentre sono stati sottoposti a sequestro - e quindi "neutralizzati" - crediti del tutto estranei al
reato contestato in quanta acquisiti dalla societa in relazione a diversi ed ulteriori interventi di riqualificazione energetica dei quali non e contestata l'esistenza e la liceita.
Da cio ne conseguirebbe - secondo parte ricorrente - che l'Agenzia delle Entrate sottoponendo a vincolo i crediti presenti nel cassetto fiscale relativi agli anni 2023 e 2024 e andata oltre ii perimetro tracciato dal decreto di sequestro emesso dal Giudice in quanta ii provvedimento cautelare avrebbe dovuto colpire pro quota i crediti presenti nel cassetto fiscale riguardanti le annualita dal 2025 al 2030 fino all'ammontare della somma complessiva oggetto del provvedimento di sequestro cos] lasciando alla societa la possibilita di avvalersi nell'immediatezza dei crediti non contestati.
II Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata avrebbe quindi ,dato alle doglianze difensive una risposta incoerente ed illogica, oltre che caratterizzata da una violazione di legge, sostenendo che ii provvedimento del G.i.p. disposto ai sensi degli artt. 19 e 53 del d.lgs. n. 231/2001 ha natura di sequestro anche "per equivalente" trascurando ii fatto che l'esecuzione di quest'ultimo tipo di sequestro e possibile solo in via subordinata, cioe allorquando none possibile una esecuzione in via diretta.
In sostanza, avrebbe errata ii Tribunale del riesame rilevando che la confisca "per equivalente" si e resa necessaria in quanta era impossibile sottoporre a sequestro la quota parte del credito per le annualita 2021, 2023 e 2024 in quanta tale impossibilita al momenta dell'esecuzione del sequestro (16 ottobre 2023) poteva, al piu, riguardare i crediti di imposta degli anni 2021 e 2022 in quanta non piu presenti nel Cassetta Fiscale della societa perche gia goduti dalla stessa, ma non certo i crediti presenti nelle sezioni dal 2023 al 2030 regolarmente presenti nelle rispettive sezioni del menzionato Cassetta Fiscale.
Infine, osserva parte ricorrente, che non fondata e l'affermazione del Tribunale del riesame laddove afferma che «la divisione del credito e la conseguente necessita di colpire pro quota tutte le successive annualita rappresenta una questione attinente alla esigibilita del credito e non di attuale esistenza del credito» in quanto tale affermazione e del tutto inconferente ed ancora una volta contraria alla disciplina del sequestro ex d.lgs. 231/2001, in quanto solo nel sequestro "per equivalente", l'organo dell'esecuzione puo andare a ricercare nel patrimonio dell'attinto beni di valore economico non aventi connessione diretta con ii reato.
3. La difesa della ricorrente ha fatto pervenire in data 8 novembre 2024 una memoria di replica alle conclusioni scritte gia depositate dal Procuratore Genera le.
Nell'atto sono state sostanzialmente ribadite ed ampliate le argomentazioni gia indicate nel ricorso.
Motivi della decisione
1. II ricorso e fondato.
2. Giova, innanzitutto, premettere che non e in contestazione in questa sede la legittimita del provvedimento di sequestro preventivo adottato dal G.i.p. ma solo le modalita di esecuzione dello stesso.
Emerge, tra l'altro, dalla lettura dell'ordinanza di rigetto di applicazione di misure cautelari personali e dal contestuale decreto di sequestro preventivo una gravita indiziaria relativa alla consumazione da parte di persone fisiche del reato di cui agli artt. 110, 640, comma 2, n. 1 cod. pen., attivita delittuosa sostanzialmente consistita nel far fittiziamente risultare l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico e sismico su di un immobile sito in Manfredonia e mai terminato.
Detta attivita delittuosa, nell'ipotesi accusatoria, ha tra l'altro portato alla maturazione di un credito di imposta, da intendersi come "profitto" del reato, pari ad euro 1.785.502,25 a favore della societa C. Servizi Energetici S.p.a. (ora C. Servizi Energetici S.p.a.).
Risulta altresi evidenziato nell'ordinanza qui in esame1 e dato anche per assodato della difesa della ricorrente;che detto credito di imposta - come detto "profitto" del reato - e stato inserito nel Cassetta Fiscale della societa e puo essere portato in detrazione dalla stessa (o dagli eventuali cessionari di detto credito) in dieci annualita fino all'anno 2030.
Pacifico e poi anche ii fatto che nel caso in esame, per effetto del combinato disposto degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen., puo legittimamente essere ordinato ii sequestro preventivo ai fini di confisca del prezzo o del profitto del reato e che, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 231/2001, ii giudice puo disporre nei confronti dell'Ente «ii sequestro delle cose di cui e consentita la confisca a norma dell'art. 19».
Infine, e doveroso ricordare che ii richiamato art. 19 del d.lgs. 231/2001 prescrive al comma 1 che «Nei confronti dell'ente e sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che puo essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede» ed aggiunge, poi, al comma 2, che «Quando non e possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puo avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato2>.
E' quindi espressamente indicato dalla legge che ii sequestro "per equivalente" finalizzato alla confisca puo essere disposto solo se «non e possibile» eseguire la confisca "diretta" di cui all'art. 19, comma 1.
Traslando detti principi nel caso in esame, ii corretto modus operandi dell'Agenzia delle Entrate per l'esecuzione del sequestro avrebbe dovuto seguire in seguente iter:
a) accertamento della presenza nel cassetto fiscale dell'odierna ricorrente dei crediti di imposta ricollegabili all'azione delittuosa de qua come ripartiti nelle dieci annualita ed individuabili in base allo specifico codice tributo;
b) sequestro "diretto" di detti crediti di imposta pro-quota nelle relative annualita;
c) sequestro "per equivalente" di altri crediti di imposta o di altre utilita della societa solo per l'importo attualmente non piu sequestrabile in via "diretta" trattandosi di crediti gia "goduti" e relativi alle annualita trascorse ii cui ammontare e determinabile attraverso ii semplice calcolo matematico concernente la differenza tra la somma complessiva di 1. 785.489,00 euro e l'ammontare dei crediti di imposta legati al reato ancora presenti nel Cassetta Fiscale fino al 2030.
E' quindi ravvisabile una violazione di legge nelle modalita esecutive del sequestro che ha attinto crediti presenti nel Cassetto Fiscale della ricorrente maturati per attivita per le quali non e emersa la illiceita per un ammontare superiore alla differenza (a questo punto da accertare nell'attualita) tra ii profitto del reato ancora presente nel Cassetta Fiscale della societa e ripartito pro quota fino al 2030 e l'ammontare complessivo dell'importo sequestrabile.
Detta violazione di legge si ripercuote anche sull'ordinanza impugnata nella parte in cui nel respingere l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. ha convalidato le modalita esecutive del sequestro.
Infine, e solo per ragioni di completezza, e doveroso rilevare che non e pertinente ai fini del decidere l'affermazione contenuta nella motivazione dell'ordinanza impugnata secondo cui «la divisione del credito e la conseguente necessita di colpire pro quota tutte le successive annualita rappresenta una questione attinente alla esigibilita del credito e non di attuale esistenza del credito», cio in quanta ci si trova in presenza di un credito esiste'ed ii mero fatto che non sia immediatamente esigibile non consente di escludere che lo stesso rappresenta pur sempre ii "profitto" del reato tenuto conto del valore economico del credito stesso costituito nell'immediatezza dalla sua cedibilita dietro corrispettivo.
3. Per le considerazioni or ora esposte, l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Foggia per un nuovo giudizio che tenga conto dei principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.