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14 febbraio 2025
La delibera autorizzativa dell’azione di responsabilità può essere regolarizzata ex tunc
La delibera assembleare autorizzativa dell'azione di responsabilità contro l'amministratore è presupposto attinente alla legittimazione processuale della società ed è suscettibile di regolarizzazione ex tunc.
di La Redazione
Fatti
Alfa s.r.l. agisce in giudizio chiedendo la condanna dell'ex amministratore unico al pagamento di 38mila euro, sul presupposto che tale somma, come accertato in altri procedimenti civili, è stata prelevata e usata dal convenuto per scopi personali estranei agli interessi della società.

Il convenuto si costituisce eccependo, tra le altre l'inammissibilità dell'azione di responsabilità per genericità della delibera assembleare autorizzativa, nonché la prescrizione del diritto di agire attraverso suddetta azione.

Prima dell'instaurazione del giudizio, la parte attrice, rilevata dal giudice la genericità del contenuto della delibera contestata, deposita un nuovo atto assembleare.
Giudizio
Il Tribunale di Venezia chiarisce innanzitutto che la deliberazione assembleare autorizzativa dell'azione di responsabilità, contenente l'individuazione degli elementi costitutivi dell'azione (sotto il profilo oggettivo e soggettivo) costituisce un presupposto che attiene alla legittimazione processuale della parte attrice ed è suscettibile di regolarizzazione ex tunc.
 
In secondo luogo, la costituzione di parte civile nel processo penale determina uneffetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, che riprende a decorrere dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza penale. In particolare, tale termine decorre non dalla verificazione dell'evento, ma dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di estinzione del reato, riponendo il danneggiato fino a tale momento un legittimo affidamento sul permanere dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile.
Conclusione
Il Tribunale, con sentenza del 29 gennaio 2025, dichiara le due eccezioni infondate e condanna il convenuto al pagamento dell'importo di € 57.994,51 in favore della società attrice.
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