
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 12.07.2022(omissis)citava in giudizio avanti l’Intestato Tribunale l’ex amministratore unico della Società chiedendo la condanna di quest’ultimo al pagamento della somma complessiva di € 38.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati dalla data degli illegittimi prelievi o alla diversa maggiore o minore somma che fosse risultata di giustizia, previo accertamento del fatto che tale somma era stata prelevata dal sig.(omissis)per scopi personali estranei agli interessi della società, allorquando egli era amministratore della Società.
Esponeva, in particolare, la società attrice che:
- con assegno bancario n.(omissis)del 14.07.2009 e con assegno circolare n. del 07.07.2011, mentre era in carica(omissis), sono stati prelevati dal conto corrente della società(omissis)(omissis)presso (omissis) rispettivamente le somme di euro 30.000,00 ed euro 8.000,00;
- ha iscritto i predetti prelievi nell’attivo dello Stato Patrimoniale al conto “(omissis)”, benché la società non risultasse essere proprietaria di immobili nel comune di (omissis);
- era proprietario di terreni in quella zona e la società C. srl, di cui(omissis)(omissis)era amministratore unico e socio, stava portando avanti dei progetti per quell'area (l'apertura di un agriturismo);
- sempre durante la carica di amministratore,(omissis)aveva promosso una causa avanti al Tribunale di(omissis)contro tale signora(omissis)“utilizzando” la sua veste di legale rappresentante della(omissis)per un presunto spossessamento di tali terreni. Dagli atti di tale processo si evince che l'(omissis) non aveva mai acquistato i terreni in questione [che infatti sono tutt’ora di proprietà della (omissis)(omissis), e che le trattative per l'acquisto dei terreni erano sempre state condotte da(omissis)in proprio, interessato in quanto proprietario di quelli confinanti; tra gli atti di quel proc-esso vi era anche una lettera di rescissione dal contratto preliminare, sottoscritta sempre in proprio da(omissis)in data 18.08.2009.
L’utilizzo di tale denaro per scopi estranei alla società da parte del(omissis)(acquisto personale di un terreno agricolo e liberazione di un garage su un fondo attiguo) era già stato accertato nell’ambito di tre procedimenti civili (R.G.(omissis)avanti al Tribunale di Treviso nonché delle cause R.G. ed R.G. avanti al Tribunale di Venezia) ed emerso anche dalle dichiarazioni rese dal convenuto nel procedimento penale n. p.p.(omissis)avanti al Tribunale di Treviso.
Il sig.(omissis)si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta di data del 23.11.2022, eccependo in particolare: i) l’inammissibilità dell’azione di responsabilità per genericità della delibera assembleare; ii) l’abusiva pretesa del credito, essendo intervenuta dopo due accordi transattivi del 25.9.20219 e del 21.12.2021, volte a tacitare tutte le vertenze in essere; iii) l’inammissibilità dell’azione per la rinuncia per facta concludentia alla stessa; iv) prescrizione del diritto di agire attraverso un’azione sociale di responsabilità. All’esito della prima udienza del 14.12.2022 il Giudice, accertato che la delibera autorizzativa del presente giudizio aveva contenuto generico ed eventuale, assegnava a parte attrice termine perentorio sino al 20 gennaio 2023 per il deposito di delibera assembleare autorizzativa dell’azione.
Parte attrice depositava tempestivamente la delibera autorizzativa del 21.12.2022. La causa veniva istruita a mezzo documenti.
La domanda di parte attrice è fondata per i motivi che si espongono.
1) Eccezione di inammissibilità dell’azione per indeterminatezza della delibera assembleare L’eccezione di inammissibilità dell’azione per indeterminatezza della delibera autorizzativa emessa dall’Assemblea in data 12.12.2014 deve ritenersi superata a seguito della tempestiva produzione da parte attrice della delibera integrativa 21.12.2022, con la quale l’Assemblea ha approvato specificatamente l’azione di responsabilità promossa nei confronti di(omissis)nella presente causa (doc. 21 fasc. attore).
L’assemblea di(omissis)ha espressamente deliberato di “ratificare l’operato dell’attuale amministratore dott.(omissis)(omissis)e di autorizzare e ratificare l’azione di responsabilità promossa nei confronti di(omissis)(omissis)(omissis)nella causa R.G.
avanti al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, ratificando anche la procura già conferita all’avv. Gisueppe Antoniazzi del foro di Treviso”.
La deliberazione assembleare autorizzativa dell’azione di responsabilità, contenente l'individuazione degli elementi costitutivi dell'azione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, costituisce un presupposto che attiene alla legittimazione processuale della parte attrice ed è suscettibile di regolarizzazione "ex tunc" (Cass. civ. ord. 12568 del 2021; 21245 del 2021).
2) Abusiva pretesa del credito alla luce delle due transazioni stipulate tra le parti L’eccezione è infondata, in quanto il credito oggetto dell’odierno giudizio non è stato oggetto di alcun accordo transattivo tra le parti.
Le parti hanno voluto conciliare solo alcune delle liti in essere, identificandole con esattezza, come risulta dalla lettura dello stesso atto transattivo 25.09.2019 (cfr. doc. 1 fasc. conv.), dove al penultimo alinea delle premesse si legge che “la bonaria definizione di cui al presente atto riguarderà esclusivamente le controversie di seguito espressamente indicate”.
Nell’atto di transazione 21.12.2021, le parti hanno previsto espressamente che “il presente accordo si riferisce esclusivamente ai titoli e alle cause indicate in premessa, rimanendo espressamente escluso ogni altro contenzioso”.
E del resto, parte convenuta non eccepisce l’estinzione del credito a seguito della transazione, ma il carattere abusivo dell’azione proposta dopo che le parti avevano transatto tutte le liti originate da altre poste controverse indicate nei bilanci della società.
Orbene, l’espresso intendimento delle parti di transigere solo alcune delle controversie in essere si ricava chiaramente sia dalla precisa individuazione delle controversie soggette a transazione sia dal fatto che le parti hanno espressamente pattuito che per i rapporti non definiti dall’accordo transattivo sarebbero state “libere di procedere alla tutela dei rispettivi diritti senza che nessuna limitazione possa derivare dal presente accordo”.
Il credito di cui è causa era stato fatto valere nell’ambito del procedimento penale avanti al Tribunale di Treviso, con la costituzione di parte civile della società, che non aveva potuto avere soddisfazione del proprio credito risarcitorio per decorso del termine di prescrizione del reato.
Nell’atto di transazione 23.10.2020, con riferimento al procedimento penale avanti al Tribunale di Treviso, le parti hanno previsto espressamente all’art. 12 che “la società
si impegna a rimettere la querela presentata in data 14 novembre 2014 nei confronti del signor(omissis)e si impegna a rinunciare ad ogni pretesa nei suoi confronti in relazione alle sole statuizioni civilistiche portate dalla sentenza di condanna n. 1132/2018 Tribunale di (omissis)in data 4.12.2018, ivi comprese le spese liquidate per la costituzione di parte civile” (cfr. doc. 1 fasc. conv.).
Come ammette la stessa parte convenuta, le parti hanno transatto tutte le liti originate da altre poste controverse indicate nei bilanci della società, oggetto della costituzione di parte civile nel giudizio penale e per le quali è intervenuta la condanna penale e al risarcimento danni (punti 2, 3 e 4 del capo di imputazione).
Hanno invece inteso escludere espressamente dall’accordo transattivo il credito derivante dall’appropriazione di euro 38.000,00 (punto 1 del capo di imputazione).
La mera remissione della querela, oggetto dell’accordo transattivo, non preclude l’esperimento di azione civile, a meno che non vi sia un’espressa rinuncia alle restituzioni e al risarcimento dei danni ex art. 152 c.p., che nella fattispecie non vi è stata con riferimento all’addebito di cui è causa.
3) Rinuncia per facta concludentia dell’azione di responsabilità
L’eccezione è infondata, alla luce della univoca condotta tenuta per anni dalla società, che, infatti, dalla data di cessazione della carica di(omissis)e dalla conseguente scoperta degli atti di mala gestio dallo stesso compiuti, ha iscritto il relativo credito nel bilancio di esercizio, ha resistito nelle successive cause di impugnazione dei bilanci promosse dall’odierno convenuto e ha, altresì, sporto denuncia querela nei confronti dell’ex amministratore per l’appropriazione indebita delle somme e si è costituita parte civile nel relativo procedimento penale.
4) Eccezione di prescrizione
L’eccezione non è fondata a seguito della costituzione di parte civile da parte della società nel procedimento penale.
In primo luogo, vi è coincidenza di petitum e causa petendi tra l’azione svolta nel presente giudizio e la costituzione di parte civile.
La costituzione di parte civile nel processo ha ad oggetto la contestazione di una condotta distrattiva da parte dell’ex amministratore della società, che si concreta, sotto il profilo civilistico, nell’inadempimento ai doveri di amministratore della società, in particolare del dovere di conservazione del patrimonio sociale, essendo la condotta inadempiente sempre la stessa, così come i doveri violati e i soggetti danneggiati.
La società (omissis) non ha invero inteso far valere in sede penale una pretesa restitutoria.
Nell’atto di costituzione di parte civile si legge infatti: “L’istanza della Parte civile è giustificata dalle seguenti ragioni:
1)(omissis)Responsabilità dell’imputato per i reati contestati e di cui trattasi;
2)(omissis)Esigenza di ottenere il risarcimento dei danni materiali e morali subiti a seguito dei reati medesimi”.
Le condotte contestate sono le medesime le conclusioni sono del seguente tenore: “Vorrà altresì il Tribunale condannare l’imputato al risarcimento dei danni”.
Tanto premesso, secondo l’orientamento assolutamente maggioritario della S.C, la costituzione di parte civile nel processo penale spiega un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato; termine che riprende a decorrere dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il processo penale (Cass. civ. sentenza n. 21049 del 27/07/2024; ordinanza n. 11190 del 06/04/2022, ordinanza n. 28456 del 28/11/2017, sentenza n. 10536 del 14/05/2014, sentenza n. 19741 del 27/09/2011, sentenza n. 26887 del 10/11/2008, sentenza n. 872 del 17/01/2008, sentenza n. 5256 del 9/04/2001).
La S.C. ha chiarito a S.U. che il termine decorre non dalla verificazione dell'evento, ma dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di estinzione del reato, riponendo il danneggiato fino a tale momento un legittimo affidamento sul permanere dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile (Cass. civ. SU 8348 del 2013).
Il(omissis)è cessato dalla carica di amministratore in data 19.2.2013 e la società si è costituita parte civile nel procedimento civile in data 1.2.2014, mentre la sentenza penale è stata pronunciata in data 4.12.2018 e la presente causa instaurata nel 2022.
Pertanto, deve essere rigettata anche l’eccezione di prescrizione.
Passando alla trattazione del merito, il convenuto non ha in alcun modo contestato la ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice anche sulla base di un completo compendio documentale (docc. da 3 a 12).
L’illegittima appropriazione del denaro da parte di(omissis)è stata inoltre già oggetto di accertamento in altri procedimenti e precisamente:
1) nell’ambito dei procedimenti di impugnazione del bilancio di esercizio della società relativo al 2012 e ai successivi (R.G. 8781/2012 avanti al Tribunale di Treviso ed R.G. ed R.G.(omissis)avanti al Tribunale di Venezia), promossi dal signor (omissis) nei confronti della società per contestare, tra l’altro, l’imputazione nel conto a suo carico denominato “Crediti vs.(omissis)della somma di euro 38.000,00.
Nella causa di impugnazione del bilancio 2012, il Tribunale di(omissis)sulla scorta della CTU redatta dal dott.(omissis)(cfr. doc. 13) con sentenza n. 1874/2019, ha accertato infatti la correttezza dell’iscrizione nel conto “Crediti vs. Barbieri” del credito di euro 38.000,00, stante l'effettiva indebita sottrazione delle somme sociali da parte del CP_2(omissis)(cfr. doc. 14).
2) Ad analoghe conclusioni sono pervenute anche le CCTTUU svolte nell’ambito delle cause promosse dal signor(omissis)per l’impugnazione dei bilanci successivi al 2012, (cfr. docc. 15 e 16).
3)(omissis)Nel corso del processo penale il signor(omissis)sottoposto ad esame all’udienza del 06.12.2017, ha reso dichiarazioni confessorie circa la destinazione del prelievo di € 8.000,00, risalente al 2011, al soddisfacimento di interessi suoi personali o comunque della società attore). (cfr. pagg. 9 e 10 del verbale stenotipico 06.12.2017 doc. 18 fasc.
In conclusione, il convenuto(omissis)deve essere condannato in favore della società
al pagamento dell’importo di € 38.000,00, oltre rivalutazione dalla data dei fatti illeciti e interessi compensativi calcolati anno per anno (Cass. civ. SU. n. 1712 del 1995), per un importo pari all’attualità ad € 57.994,51, sul quale decorrono gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del valore effettivo della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da (omissis) nei confronti di(omissis)ed iscritta al n. (omissis) R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
- dichiara tenuto e condanna il convenuto (omissis)(omissis) al pagamento, in favore dell’attore (omissis) dell’importo di € 57.994,51, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore della società attrice, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso, € 1.060,00 per anticipazioni, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge.