Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con ricorso per sequestro conservativo in corso di causa H. S.N.C. DI F. S. & C., F. S., R. C., M. D. hanno chiesto di essere autorizzati a procedere a sequestro conservativo dei beni immobili, dei beni mobili, dei crediti, delle partecipazioni sociali e di ogni altro bene dei signori A. M. e R. M. fino all’ammontare di 350.000.00 €.
La domanda cautelare è stata svolta nell’ambito del giudizio di merito nel quale i predetti ricorrenti hanno chiesto, previo accertamento della violazione da parte di R. ed A. M. dei doveri derivanti dalla carica di amministratori della S. srl, la condanna dei medesimi al risarcimento del danno subito, quantificato in € 251.120,92.
Gli attori allegavano che in data 25/2/2008 H. aveva concluso un contratto di cessione d’azienda di affittacamere esercitata sotto l’insegna “R. Piazza S. M.” e dei sottostanti contratti di locazione con la società S. s.r.l., amministrata dai convenuti; che i locatori non avevano liberato H. dall’obbligazione di pagamento dei canoni di locazione ai sensi dell’art. 36 l. 392/1978 e che, stante il mancato pagamento dei canoni da parte di S. srl, i locatori avevano attivato il loro credito sia nei confronti di H. snc sia nei confronti di S. srl. Deducevano, quindi, che S. srl a partire dal mese di novembre 2019 non era più stata in grado di pagare i canoni di locazione, così costituendo creditore involontario H., cagionandole un danno pari all’importo dei canoni mai pagati, quantificato, allo stato dei contenziosi, in € 251.120,92 e che ciò fosse imputabile alla violazione da parte degli amministratori dell’obbligo di gestione conservativa del patrimonio, per aver costoro omesso gli adempimenti di cui all’art. 2485 c.c. nonostante sin dal bilancio al 31/12/2018 si fosse verificata la perdita integrale del capitale sociale, nonché per aver posto in essere una condotta distrattiva occultata sotto la voce “crediti esigibili entro l’esercizio successivo” appostata nei bilanci relativi agli esercizi 2016, 2017 e 2018.
Si costituiva R. M. eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva di S., C. e D. e il difetto di legittimazione passiva di R. M., deducendo che fosse stato il fratello A. ad aver gestito in via esclusiva dal 2018 la società S. srl, nonché il difetto di integrità del contraddittorio con la società medesima e nel merito l’assenza di danno in capo agli attori, l’assenza di prova in ordine alla pretesa insufficienza del patrimonio sociale e alla dedotta perdita del capitale sociale sin dal 2018, nonché la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni correlati a condotte anteriori al quinquennio dalla notifica della citazione. Agiva, inoltre, in via di regresso nei confronti di M. A..
Quest’ultimo si costituiva eccependo la nullità della domanda di risarcimento del danno per indeterminatezza della causa petendi e contestando nel merito la domanda risarcitoria formulata ex art. 2476 comma 7 c.c. per difetto del nesso causale tra il danno lamentato e la condotta illecita imputata all’amministratore e per l’assenza di un dannomdiretto derivante dall’obbligazione solidale di pagamento ex art. 36 l. 392/1978 nonché per l’assenza di prova della condotta distrattiva allegata da parte attrice.
Nel ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, i ricorrenti, richiamato quanto dedotto e documentato in sede di merito anche ai fini del fumus boni iuris, deducevano sotto il profilo del periculum in mora la condotta illecita dei resistenti e il deterioramento del patrimonio della società oltre che degli amministratori.
I signori M. resistevano alla domanda cautelare, richiamando le difese svolte nel giudizio di merito e contestando, altresì, la sussistenza del periculum in mora.
Tanto premesso, va preliminarmente osservato che la domanda cautelare di sequestro conservativo svolta dai ricorrenti nei confronti dei soci della S. srl è strumentale all’azione di merito di cui all’art. 2476 comma 6 c.c., avendo costoro agito in giudizio in qualità di creditori della società, per l’accertamento nel merito della responsabilità degli amministratori di S. srl e per il risarcimento del danno subito a causa dell’inosservanza da parte di costoro degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio della società.
I ricorrenti allegano, infatti, di aver subito un danno, che quantificano nei canoni di locazione non corrisposti dalla S. ai locatori e al cui pagamento H. snc è tenuta ai sensi dell’art. 36 l. 392/1978, a causa dell’insufficienza del patrimonio sociale della S. srl, imputabile all’illegittima condotta degli amministratori consistita nell’aver gestito la società in continuità nonostante sin dal 2018 si fosse verificata la perdita del capitale sociale e altresì nell’averne distratto il patrimonio sociale.
Il danno lamentato dai ricorrenti rileva, dunque, non tanto quale conseguenza immediata e diretta di atti dolosi e colposi compiuti dagli amministratori di S. srl, bensì quale riflesso del pregiudizio che avrebbe colpito la società e in via mediata il ceto creditorio (cd danno riflesso), per effetto del depauperamento del patrimonio sociale, derivante da mala gestio e dall’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, nella misura in cui a causa di ciò si sia verificata l’insufficienza del patrimonio alla soddisfazione delle ragioni creditorie.
Si tratta di azione di natura extracontrattuale, nella quale spetta a chi si assume danneggiato allegare e provare specificatamente la condotta inadempiente e dannosa, il profilo di colpa o dolo in capo all’amministratore e il danno e il nesso di causalità con la condotta.
Ciò posto, la domanda cautelare non può trovare accoglimento.
Secondo i ricorrenti gli amministratori di S. non avrebbero adempiuto ai doveri di conservazione del patrimonio sociale ed avrebbero occultato le perdite, proseguendo l’attività, nonostante dai bilanci emergesse che “al più tardi nel 2018 la società si è sciolta” e ciò si desumerebbe in particolare dal fatto che ancora nel bilancio al 31/12/2018 risultava iscritto all’attivo dello Stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali l’avviamento relativo all’azienda R. Piazza San M. per l’importo complessivo di € 441.596, nonostante fosse stato acquistato nel 2008 per € 530.000. Secondo i ricorrenti, dunque, l’avviamento non risulterebbe essere stato ammortizzato in alcuna misura dalla società, il che avrebbe creato un attivo apparente per un importo pari alle quote annuali di ammortamento non applicate. Inoltre, secondo i ricorrenti risulterebbero occultate delle perdite sotto la voce crediti esigibili entro l’esercizio successivo, iscritti nel bilancio al 31/12/2018 per € 1.012.797, nonostante i ricavi ammontino ad € 761.896. Il fatto che dalla nota integrativa al bilancio al 31/12/2018 risulti che i crediti commerciali della società ammontino ad € 61.583 sarebbe, secondo i ricorrenti, altresì sintomatico di una condotta distrattiva, dovendosi ritenere plausibile che il restante milione di euro sia stato oggetto di uno o più finanziamenti a terzi.
Allo stato non si hanno, tuttavia, elementi sufficienti per poter affermare la condotta di mala gestio degli amministratori e, sotto il profilo del danno, dalla lettura del bilancio non si può evincere la perdita per i creditori sociali della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, necessitando le valutazioni svolte dai ricorrenti sui dati di bilancio di un adeguato approfondimento istruttorio che non può trovare ingresso nel giudizio cautelare.
Va, infatti, osservato che ai fini dell’azione ex art. 2476 co 6 c.c. non è sufficiente per il creditore sociale che agisce provare il solo mancato pagamento del credito, ma questi deve dare la dimostrazione dell’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti sociali ossia della <<eccedenza delle passività sulle attività», che si verifica quando l'attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, è insufficiente al loro soddisfacimento e che non coincide necessariamente né con il determinarsi dello stato di insolvenza, potendo una società trovarsi nell'impossibilità di far fronte ai propri debiti ancorché il patrimonio sia integro, né con la situazione di perdita integrale del capitale sociale, potendosi in tal caso verificare un pareggio tra attivo e passivo, con soddisfo di tutti i creditori nella fase di liquidazione che segue allo scioglimento della società in caso di mancata ricostituzione del capitale (Cass. n. 28613 del 2019).
Ora, dalla lettura del bilancio al 31/12/2018 ancorché si evinca che la società S. srl nell’esercizio 2018 abbia riportato perdite per € 33.579 e ancorché l’avviamento possa apparire non correttamente ammortizzato, risultano riserve per € 993.430 e crediti esigibili entro l’esercizio successivo per oltre un milione di euro a fronte di debiti esigibili entro l’esercizio successivo di € 482.637. Il fatto che i crediti siano stati iscritti a bilancio al fine di occultare perdite è, allo stato, una mera allegazione che non trova riscontro, né peraltro emerge da alcuno dei documenti in causa che gli amministratori abbiano posto in essere una condotta distrattiva, laddove è la stessa parte attrice ad affermare la necessità di svolgere istruttoria sul punto.
Sotto altro profilo va poi osservato che in assenza di prova dei pagamenti da parte dei ricorrenti non vi è allo stato nemmeno la prova del danno.
Alla fase di merito va riservata la decisione delle ulteriori eccezioni svolte da parti convenute, pervenendosi al rigetto del ricorso cautelare in applicazione del principio della ragione più liquida.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
spese al definitivo.