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14 febbraio 2025
Il bonus “prima casa” spetta anche se la residenza in Italia non era immediatamente precedente al trasferimento all’estero
L'Amministrazione finanziaria conferma che i residenti all'estero per lavoro possono usufruire dell'agevolazione “prima casa” anche se l'immobile si trova in un Comune in cui hanno risieduto o lavorato in passato, non solo nell'ultima residenza prima dell'espatrio. Tale interpretazione, introdotta dal D.L. n. 69/2023, evidenzia il legame con il territorio senza vincolarlo alla cittadinanza.
di La Redazione
L'istante, iscritto all'AIRE dal 2013 e residente all'estero per motivi di lavoro, intende acquistare un immobile in Italia beneficiando dell'agevolazione “prima casa”.
L'agevolazione spetta a chi acquista un immobile situato nel Comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento all'estero.
Il dubbio sollevato riguarda l'interpretazione della locuzione “prima del trasferimento”, ovvero se essa debba riferirsi esclusivamente al Comune di residenza immediatamente precedente all'espatrio o se possa includere anche altri Comuni in cui l'acquirente ha risieduto prima del trasferimento per lavoro.
Nello specifico, l'istante chiede se possa rientrare nel bonus anche il Comune in cui ha vissuto originariamente con la famiglia.
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L'Agenzia delle Entrate precisa che l'agevolazione “prima casa” per i residenti all'estero si applica anche se l'immobile acquistato si trova in un Comune in cui l'acquirente ha risieduto o svolto attività lavorativa in passato, senza limitarsi all'ultima residenza prima del trasferimento. |
La normativa, modificata dal D.L. n. 69/2023 , ha ancorato il beneficio a un criterio oggettivo, basato sul legame con il territorio e non sulla cittadinanza .
Nella fattispecie in esame, l'istante può beneficiare del bonus “prima casa” per l'acquisto dell'immobile sito nel Comune Y, dove aveva risieduto prima di trasferirsi altrove in Italia e poi all'estero per lavoro.
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