Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
17 febbraio 2025
Mantiene l’agevolazione “prima casa” il beneficiario che acquista un terreno all’estero per costruire la nuova abitazione principale
Il beneficiario, dopo aver venduto l'immobile acquistato con il bonus “prima casa”, può evitare la decadenza del beneficio fiscale anche acquistando un terreno edificabile all'estero, a condizione che entro un anno dalla vendita l'immobile da costruire diventi “esistente” dal punto di vista urbanistico, con almeno le mura perimetrali e la copertura completa.
di La Redazione
L'istante, nel maggio 2020 ha acquistato un immobile in Italia nel Comune Y beneficiando dell'agevolazione “prima casa”. Nel luglio 2024, prima del termine del quinquennio previsto dalla legge, ha venduto l'immobile. Successivamente, tra settembre e ottobre dello stesso anno, l'istante vuole acquistare un terreno edificabile all'estero, con l'intenzione di costruire una nuova abitazione da destinare a residenza principale
Pertanto, l'istante chiede se l'acquisto di tale terreno, effettuato entro un anno dalla vendita dell'immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”, possa evitare la decadenza del beneficio fiscale previsto dalla Nota II-bis, c. 4, all'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
 
L'Agenzia delle Entrate precisa che se l'abitazione acquistata col bonus “prima casa” viene trasferita per atto a titolo oneroso o gratuito, entro i 5 anni dalla data dell'acquisto, il beneficiario dell'agevolazione decade dalla stessa e deve corrispondere le maggiori imposte e la relativa sanzione. Tuttavia, è possibile evitare tale decadenza acquistando, entro 1 anno dall'alienazione dell'immobile agevolato, altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Anche se l'alienante, entro un anno, compra un terreno sul quale costruire l'immobile, sempre da destinare a propria abitazione principale. Tuttavia, per non incorrere nella decadenza dal beneficio c.d. “prima casa”, non è sufficiente l'acquisto entro un anno del terreno, ma è necessario che entro l'anno dall'alienazione venga ad esistenza il fabbricato destinato ad abitazione principale. A tal proposito non è necessario che il fabbricato sia ultimato, ma basta che lo stesso entro l'anno venga ad esistenza, cioè acquisti rilevanza dal punto di vista urbanistico; deve quindi esistere almeno un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e deve essere stata completata la copertura.
In altre parole, l'Amministrazione finanziaria afferma che non opera la decadenza dal bonus “prima casa” nelle ipotesi in cui il terreno ove costruire l'immobile da adibire ad abitazione principale sia riacquistato all'estero, entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato sito in Italia, a condizione che il suddetto immobile venga ad esistenza nei suoi aspetti strutturali essenziali, ivi inclusa la copertura, sempre entro l'anno dalla precedente alienazione, e che lo stesso sia adibito a dimora abituale. Tali condizioni devono essere dimostrate all'ufficio del Fisco competente presentando adeguata documentazione.
Nel caso di specie, l'istante non decade dall'agevolazione “prima casa”.
Documenti correlati