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30 dicembre 2024
Il Milleproroghe 2025 è approdato in Gazzetta Ufficiale
Un occhio di riguardo per la sanità. Il D.L. n. 202/2024 ha apportato innumerevoli novità anche sulle liste d'attesa e sul reclutamento degli specializzandi.
di La Redazione
È stato pubblicato in G.U. n. 302 del 27 dicembre il Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202 , recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. Milleproroghe 2025).
Il D.L., che si compone di 22 articoli, interviene con proroghe e modifiche normative al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e introdurre misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle PP.AA.
Tra le innumerevoli novità apportate dal D.L. n. 202/2024 si segnalano le seguenti:
- l'articolo 1 in materia di «Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni» prevede una razionalizzazione e un efficientamento del sistema delle assunzioni nella P.A.
Se fino a oggi il problema dei tempi necessari per indire i concorsi e concludere le procedure di assunzione, rispetto al momento in cui le facoltà assunzionali venivano concesse alla Pubblica Amministrazione, era gestito tramite proroghe annuali che si protraevano per molti anni, con il provvedimento si introduce una norma a regime nel T.U. del lavoro alle dipendenze delle PP.AA. (D.Lgs. n. 165/2001 ). Al riguardo è stato stabilito un termine massimo di 3 anni, senza possibilità di proroga, entro il quale le procedure assunzionali devono essere concluse dalla Pubblica Amministrazione altrimenti decade la facoltà assunzionale assegnata e i relativi stanziamenti.
La nuova norma verrà applicata a decorrere dal 2025. Sarà previsto un ultimo anno di proroga per finalizzare le procedure assunzionali a oggi non ancora portate a termine.
Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria a carico delle amministrazioni e in favore per i lavoratori dipendenti della P.A., lo stesso vale anche per i contributi della gestione separata in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Viene prorogata di un anno il termine entro il quale le Pubbliche Amministrazioni possono regolarizzare le posizioni assicurative dei dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020, al fine di evitare che ricada sui datori di lavoro pubblici e sull'INPS l'onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio non assistiti dal versamento contributivo.
Viene prorogata al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale non si applicano le sanzioni civili in caso di mancato o tardivo pagamento contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle Amministrazioni Pubbliche in favore dei dipendenti e collaboratori.
Fino al 30 aprile 2025 vengono prorogate le disposizioni in tema di responsabilità erariale che limitano la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai casi in cui la produzione del danno è “dolosamente voluta” dal soggetto.
- l'articolo 3 destinato alla «Proroga di termini in materia economica e finanziaria» prevede di prorogare fino al 31 dicembre 2025:
- il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato in relazione all'emergenza pandemica da COVID-19 nel RNA e la sospensione della responsabilità per l'inadempimento degli obblighi in materia, con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all
'IM U; - il termine entro il quale le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possono presentare istanza di trasferimento in proprietà a titolo gratuito degli immobili in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC;
- il termine fino al quale non si applicano le riduzioni del 15% del canone di locazione passiva dei contratti stipulati dalle amministrazioni centrali individuate nell'elenco ISTAT, dalle autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza.
- il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato in relazione all'emergenza pandemica da COVID-19 nel RNA e la sospensione della responsabilità per l'inadempimento degli obblighi in materia, con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all
Viene prorogato fino al 31 marzo 2025 il termine dell'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso privati.
- l'articolo 4 reca «Disposizioni concernenti termini in materia di salute» prevede di prorogare al 31 dicembre 2025 la possibilità per le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di:
-
- procedere al reclutamento di medici specializzandi dal secondo anno conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata massima di 6 mesi prorogabili;
- conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli OSS con procedure semplificate, qualora risulti impossibile utilizzare il personale già in servizio o ricorrere agli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore;
- conferire incarichi a tempo determinato per 6 mesi, anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione.
Viene prorogato al 31 dicembre 2025 la possibilità per le aziende ed enti del SSN di reclutare laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione.
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2024 il periodo entro il quale deve essere maturato il requisito di 3 anni di servizio per partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, anche in assenza di un diploma di specializzazione.
Viene prorogato al 30 aprile 2025 il termine per la rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC sulla base dei dati delle fatture elettroniche.
Viene prorogata al 31 dicembre 2025 l'applicazione della limitazione della punibilità ai soli casi di dolo e colpa grave, prevista nel periodo di emergenza COVID-19, in relazione ai fatti di cui agli articoli 58 9 e 590 c.p . commessi nell'esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario.
Fino al 31 dicembre 2025 viene prorogato il termine per ottenere gli incentivi per la riorganizzazione della rete dei laboratori del SSN.
Si modificano, in modo da mandarle a regime senza ulteriori proroghe, le disposizioni che consentono ai medici iscritti al Corso di formazione in medicina generale di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali. Si potrà mantenere gli incarichi già assegnati al momento dell'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale e si specifica che tra gli incarichi convenzionali assegnabili sono inclusi quelli provvisori e di sostituzione, anche ai fini del riconoscimento delle ore di formazione.
Si modificano, in modo da mandarle a regime senza ulteriori proroghe, le disposizioni che consentono ai medici iscritti al Corso di formazione in medicina generale di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali. Si potrà mantenere gli incarichi già assegnati al momento dell'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale e si specifica che tra gli incarichi convenzionali assegnabili sono inclusi quelli provvisori e di sostituzione, anche ai fini del riconoscimento delle ore di formazione.
Infine, si portano a regime le disposizioni che permettono agli specializzandi in medicina generale e in pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN, consentendo di valorizzare l'attività svolta quale attività pratica ai fini della formazione.
Viene prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per lo stanziamento per i piani regionali per il recupero delle liste d'attesa incrementandolo fino ad un massimo dello 0,7% del fondo sanitario.
Viene prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per lo stanziamento per i piani regionali per il recupero delle liste d'attesa incrementandolo fino ad un massimo dello 0,7% del fondo sanitario.
- l'articolo 7 reca «Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» prevede di prorogare di ulteriori 6 mesi, per un totale di 36 mesi, i termini di inizio e fine lavori nel settore dell'edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi dei loro prezzi.
- l'articolo 13 in materia di «Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy» proroga al 31 marzo del 2025 l'obbligo, per le imprese, di stipulare un'assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Sono escluse dall'obbligo assicurativo le imprese agricole, alle quali continua ad applicarsi la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita della legge di Bilancio 2022 e le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto dopo la data di costruzione.
- l'articolo 14 recante la «Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo» proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici, realizzati con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde, ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata.
Viene prorogato al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a un anno, in ogni caso non superiore a 24 mesi per motivi di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.
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