
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
rilevato che il Consiglio di amministrazione della M. s.p.a. (M.), in regime di prorogatio per scadenza del termine del mandato gestorio dal 10 aprile 2024, nel corso del giudizio di impugnazione proposto avverso la deliberazione del 27 dicembre 2024 con cui il Collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2406 comma 2 c.c., aveva convocato, su richiesta del socio unico F. s.p.a., l’assemblea di M. per il rinnovo delle cariche sociali al giorno 20 gennaio 2025, ha richiesto la sospensione dell’efficacia dell’atto con conseguente inibitoria allo svolgimento dell’assemblea, sostenendo l’illegittimità dell’iniziativa assunta dal Collegio sindacale con l’adozione di una delibera che:
(i) si sovrappone ad una convocazione dell’assemblea sullo stesso ordine del giorno per il 7 aprile 2025, già deliberata e comunicata al socio unico dal Consiglio di amministrazione, di fatto cancellandola, in violazione dei principi che governano la ripartizione dei poteri tra gli organi sociali;
(ii) ed è stata adottata in difetto dei presupposti che, ai sensi dell’art. 2406 comma 2 c.c., legittimano il Collegio sindacale ad esercitare il potere di convocazione dell’assemblea, non potendo ritenersi “fatto censurabile” l’aver convocato l’assemblea in modo tale da consentire agli amministratori in prorogatio di completare l’esercizio e di predisporre il progetto di bilancio così da programmare la nomina del nuovo organo amministrativo in concomitanza con l’assemblea di approvazione del bilancio, nell’interesse preminente della società a che il relativo progetto sia redatto dall’organo amministrativo rimasto in carica nel corso dell’esercizio;
rilevato che le difese dei convenuti hanno, in estrema sintesi, sostenuto la piena legittimità, ai sensi dell’art. 2406 comma 2 c.c., della deliberazione sindacale impugnata, evidenziando la rilevante gravità dell’ostacolo frapposto dal comportamento del Consiglio di amministrazione all’esercizio del più elementare diritto amministrativo del socio a nominare gli organi di gestione e controllo dell’impresa in cui ha investito e l’urgente necessità di intervenire a tutela del suo interesse, di sicuro preminente rispetto al preteso interesse sociale a che gli stessi amministratori in prorogatio redigano il progetto di bilancio, chiedendo il rigetto della domanda cautelare;
rilevato che il terzo intervenuto socio unico si è associato alla richiesta dei resistenti sostenendo la piena legittimità della convocazione dell’assemblea da parte del Collegio sindacale, volta ad interrompere l’attività ostruzionistica del Consiglio di amministrazione di M. e riferendo, comunque, di aver già avviato il procedimento innanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 2367 c.c. per la convocazione in via giudiziaria dell’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali a fronte del rifiuto del tutto ingiustificato dell’organo amministrativo in prorogatio ad indirla in tempi brevi;
ritenuto che, ad un esame necessariamente sommario della vicenda, non sussista il fumus di fondatezza dei motivi di illegittimità della deliberazione sindacale impugnata, essendo doverosa l’iniziativa supplettiva assunta dall’organo di controllo a fronte del notevole ritardo con cui il Consiglio di amministrazione ha deliberato la convocazione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche richiesta, ai sensi dell’art. 2367 c.c., dal socio unico con lettere del 18 e 21 novembre 2024, peraltro, programmando la data dell’adunanza assembleare al lontano 7 aprile 2025;
rilevato che, infatti, ai sensi dell’art. 2367 c.c., quando il socio richieda la convocazione il Consiglio di amministrazione deve provvedere “senza ritardo” ad indire l’assemblea, fissando la data dell’adunanza nel tempo minimo necessario all’espletamento delle formalità statutarie previste per la sua convocazione;
rilevato che, nel caso in esame, a fronte della richiesta del socio unico di convocazione dell’assemblea per il rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale alla data del 28 novembre 2024 (v. doc. 3,4 parte ricorrente), il Consiglio di amministrazione si è limitato a deliberare, il 13 dicembre 2024, la convocazione della riunione per il giorno 7 aprile 2025 e neanche risulta che alla decisione sia ancora seguito l’avviso di convocazione (doc. 14 parte ricorrente);
rilevato che il notevole ed ingiustificato ritardo da parte degli amministratori in prorogatio nella convocazione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali richiesta dal socio unico, già di per sé sufficiente a rendere doverosa l’iniziativa suppletoria del Collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2406 comma 1 c.c., costituisce, comunque, “fatto censurabile” di inaudita gravità, ai sensi dell’art. 2406 comma 2 c.c., essendosi tradotto in un intollerabile ostacolo frapposto dall’organo amministrativo in prorogatio, privo di qualsiasi diritto a permanere nella carica, al diritto del socio unico, peraltro, esercente sulla società il potere di direzione e coordinamento, a nominare il nuovo organo amministrativo;
rilevato che l’urgenza di provvedere alla convocazione dell’assemblea ponendo fine all’artificioso prolungamento della permanenza in carica del Consiglio di amministrazione scaduto è ravvisabile nella necessità di dotare, quanto prima, la società di un organo amministrativo che goda della fiducia del socio unico, anche ai fini della predisposizione del progetto di bilancio, onde evitare che il singolare conflitto tra il socio unico e l’organo amministrativo perpetui la situazione di incertezza derivante dalla continua esposizione della società a contenzioso giudiziale;
rilevato che l’intervento sostitutivo dell’organo di controllo nella convocazione dell’assemblea previsto dall’art. 2406 c.c. corrisponde all’esercizio di un autonomo potere riconosciuto al Collegio sindacale per rimediare all’inerzia o ritardo del Consiglio di amministrazione nell’esercitare il suo e che, pertanto, nessuna violazione delle regole di ripartizione dei poteri tra organi sociali può essere ravvisata nella doverosa convocazione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche da parte dell’organo di controllo (v. doc. 21 e 26 di parte ricorrente);
rilevato che neanche sussiste la possibilità di sovrapposizione fra convocazioni dell’assemblea sullo stesso oggetto provenienti da organi diversi prefigurato dal ricorrente, posto che non si rinviene in atti alcuna documentazione dell’invio da parte del Consiglio di amministrazione al socio unico dell’avviso di convocazione dell’assemblea per il giorno 7 aprile 2025 e che, comunque, l’adozione della delibera di nomina dei nuovi amministratori e sindaci nella prima assemblea farebbe venir meno la necessità di tenere l’altra, senza alcun pregiudizio per la società ed alcun turbamento del regolare avvicendamento nelle cariche sociali;
ritenuto che, in mancanza della verosimile fondatezza dei motivi di impugnazione proposti dall’attore, l’istanza di sospensione dell’efficacia della deliberazione impugnata debba essere respinta;
rilevato che, trattandosi di ricorso cautelare in corso di causa, la regolamentazione delle spese processuali deve essere rimessa all’esito del giudizio di merito.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e rimette all’esito del giudizio di merito la liquidazione delle spese processuali.