... |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
R. -- nella sua qualità di socio della C.-- srls in liquidazione, ha impugnato la deliberazione dell’assemblea dei soci della C.----srls in liquidazione del 17 maggio 2021 con la quale l’assemblea ha provveduto alla messa in liquidazione della società ed alla nomina del liquidatore nella persona del Sig. D..
A fondamento della domanda, la difesa attorea ha allegato che--R.--è socia della C.--srls in liquidazione, con una partecipazione pari al 33% del capitale sociale, e che, in data 18 settembre 2019, è deceduto--A., unico altro socio, titolare del 66,67% del capitale sociale, della predetta società e suo amministratore p.t..
Secondo la prospettazione attorea la delibera assembleare del 17 maggio 2021 deve essere dichiarata invalida “ai sensi del combinato disposto degli artt. 2479 u.c. e 2379 comma 1 c.c., per omessa convocazione del socio--A. alla assemblea del 17 maggio 2021. Vi è, poi, anche una causa di annullabilità delle medesima delibera,, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2479 u.c. e 2377 comma 5 n. 1) c.c., per la partecipazione all'assemblea di persona non legittimata, la cui presenza è stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea ed il cui voto è stato determinante per l'adozione della delibera stessa.”, in quanto L. figlia di--A., non ha mai accettato l’eredità del socio deceduto e non ha provveduto alle formalità di cui all’art. 2470 c.c..
La domanda attorea è fondata e deve pertanto essere accolta dovendosi dichiarare l’invalidità della delibera assembleare del 17 maggio 2021 con la quale è stata decisa la liquidazione della società.
Dalla documentazione in atti emerge che all’assemblea del 17 maggio 2021 ha partecipato l’avv.--, in qualità di chiamata all’eredità di -- mentre era assente la socia--R.--odierna parte attrice. La decisione di procedere con la liquidazione della società e nomina del liquidatore è stata, pertanto, assunta con la partecipazione ed il voto favorevole della sola L..
Tuttavia, come documentato da parte attrice, in data 31.05.2021, L. G. S. ha rinunciato all’eredità del socio deceduto----A. e, dalla visura prodotta da parte attrice, non emerge che L.--abbia mai assunto la qualità di socio della C.--srls in liquidazione.
Alla luce degli atti di causa manca, infatti, la prova che, al momento dell’assemblea, L. avesse, da un lato, accettato l’eredità e, dell’altro, provveduto alle formalità previste dall’art. 2470 c.c..
Come noto, il trasferimento delle partecipazioni nella società a responsabilità limitata è regolato, quanto ai profili formali, dall’art. 2470 c.c., che associa anzitutto al comma 1 la produzione di effetti dell’atto nei confronti della società all’intervenuto deposito dello stesso presso l’ufficio del registro delle imprese ove ha sede legale la società partecipata.
Nella specie, con riferimento ai trasferimenti mortis causa, il secondo periodo dell’art. 2470, comma 2, c.c., prevede che il trasferimento mortis causa della partecipazione sia effettuato su richiesta dell’erede o del legatario verso la presentazione della documentazione richiesta per l’annotamento del libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. Sul piano formale, il richiamo alla disciplina prevista per le S.p.A. in tema di annotazione del trasferimento nel libro dei soci impone, quindi, all’erede o al legatario del socio defunto di procedere alla presentazione della seguente documentazione ai fini dell’iscrizione presso il registro delle imprese 1) certificato di morte, rilasciato dall’ufficiale del registro di stato civile del comune del luogo del decesso, nel quale sono enunciate le generalità del defunto, la data e il luogo del decesso; 2) copia del testamento, qualora l’eredità sia devoluta, appunto, in forza di volontà testamentaria; 3) atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei quali sia attestata, a cura del dichiarante, la qualità di erede o di legatario del soggetto che chiede l’iscrizione presso il registro delle imprese del trasferimento a causa di morte in proprio favore.
In sostanza, affinché l’atto di trasferimento produca effetti verso la società ed i terzi, l’art. 2470 c.c. prevede la necessità di procedere all’esecuzione di adempimenti di carattere pubblicitario, consistenti nel deposito per l’iscrizione dell’atto notarile presso il registro delle imprese (forma integrativa o ad regularitatem): solo dal momento dell'iscrizione dell'atto il trasferimento sarà efficace nei confronti dei terzi e della società, che è soggetto terzo ed estraneo al trasferimento, e l’acquirente e/o erede sarà legittimato ad esercitare i diritti sociali.
Quindi, se il deposito (e la successiva iscrizione) dell’atto nel registro delle imprese segnano l’efficacia dell’atto di trasferimento della partecipazione sociale nei confronti della società, per converso, un atto non depositato (o non iscritto) nel registro delle imprese non ha, nei confronti dell’ente, alcuna efficacia.
A tale conclusione conduce lo stesso disposto dell’art.2470 cc il quale, essendo volto ad effetti di certezza nella individuazione dei soci di srl rispetto ai rapporti endo-societari, esclude evidentemente -a differenza di quanto previsto in via generale dall'art.2193 cc- anche l’eventuale rilevanza della prova della conoscenza in capo agli organi sociali del trasferimento non iscritto; (nello stesso senso, cfr. Tribunale Sez. spec. Impresa -), peraltro, neppure emersa nel caso di specie.
Ebbene, applicando tali principi alla fattispecie in oggetto, emerge l’invalidità della delibera impugnata poiché assunta con il solo voto favorevole determinante un soggetto estraneo alla compagine sociale e non legittimato ad esercitare i diritti sociali.
Non ricorrono, invero, le fattispecie previste dall’art. 2378, comma 5, c.c. (applicabile alle srl ex art. 2479 ter c.c.) in quanto il voto di L. B. – soggetto non legittimato ad esercitare i diritti sociali – è stato determinante sia per il raggiungimento del quorum deliberativo che del quorum costitutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, alla stregua del D.M. n. 55 del 2014, come successivamente modificato, con riferimento al valore dichiarato della controversia, con applicazione dei minimi tariffari attesa la modesta difficoltà della controversia e previa esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
---Accoglie la domanda attorea e, per l’effetto, annulla la deliberazione dell’assemblea dei soci della C.--srls in liquidazione del 17 maggio 2021;
---Condanna C.--srls in liquidazione alla refusione delle spese di lite in favore dell’attore, liquidate in complessivi € 3.451,00 di cui € 2.906,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa come per legge.